Cass. civ. Sez. I, Sent., 11-08-2011, n. 17194

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con sentenza depositata il 7 giugno 2006, la Corte d’appello di Roma, nella controversia per separazione personale dei coniugi D.P.L. e C.R., uniti in matrimonio dall’aprile 1984 senza generare figli, rigettava sia l’appello proposto dalla prima sia l’appello incidentale proposto dal secondo avverso la sentenza del Tribunale di Roma del 16 maggio/18 luglio 2003 che aveva: a) respinto la domanda della D.P. di addebito della separazione al C.; b) revocato, a decorrere dal maggio 2003, l’assegnazione della casa familiare, in comproprietà dei coniugi, alla D.P.; c) condannato il C. al pagamento di un assegno mensile di mantenimento di Euro 400,00 rivalutabile annualmente, con decorrenza dal mese in cui la beneficiarla avrebbe lasciato la casa familiare.

2. Avverso tale sentenza C.R. ha proposto ricorso a questa Corte con atto spedito per notifica a mezzo posta il 29 luglio 2007, basato su due motivi. L’intimata D.P.L. non ha svolto difese.

Il collegio ha disposto farsi luogo a motivazione semplificata.

3. Con i due motivi, il ricorrente denunzia l’omessa e/o insufficiente e/o contraddittoria motivazione con riferimento, rispettivamente, al rigetto del suo appello incidentale diretto alla revoca dell’assegno di mantenimento ed alle richieste istruttorie formulate in appello dalla difesa di esso ricorrente.

3.1 Deve preliminarmente rilevarsi come al ricorso in esame, avente ad oggetto un provvedimento emesso nel giugno 2006, debbano applicarsi le disposizioni del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 (in vigore dal 2.3.2006 sino al 4.7.2009), e in particolare l’art. 6 che ha introdotto l’art. 366 bis cod. proc. civ.. Alla stregua di tali disposizioni -la cui peculiarità rispetto alla già esistente prescrizione della indicazione nei motivi di ricorso della violazione denunciata consiste nella imposizione di una sintesi originale ed autosufficiente della violazione stessa, funzionalizzata alla formazione immediata e diretta del principio di diritto al fine del miglior esercizio della funzione nomofilattica-l’illustrazione dei motivi di ricorso, nei casi di cui all’art. 360, comma 1, nn. 1-2-3- 4, deve concludersi, a pena di inammissibilità, con la formulazione di un quesito di diritto che, riassunti gli elementi di fatto sottoposti al giudice di merito e indicata sinteticamente la regola di diritto applicata da quel giudice, enunci la diversa regola di diritto che ad avviso del ricorrente si sarebbe dovuta applicare nel caso di specie, in termini tali per cui dalla risposta che ad esso si dia discenda in modo univoco l’accoglimento o il rigetto del gravame.

Analogamente, nei casi di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’illustrazione del motivo deve contenere (cfr. ex multis: Cass. S.U. n. 20603/2007; Sez. 3 n. 16002/2007; n. 8897/2008) un momento di sintesi – omologo del quesito di diritto – che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità. 3.2. Il ricorso in esame non è conforme a tali disposizioni, atteso che nè il primo nè il secondo motivo contengono alcuna delle sintetiche indicazioni riassuntive prescritte dalle disposizioni stesse. La declaratoria di inammissibilità ne deriva dunque di necessità, senza provvedere sulle spese non avendo l’intimata resistito al ricorso.
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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