T.A.R. Lazio Roma Sez. III bis, Sent., 03-05-2011, n. 3782 Conservatori di musica

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1.- Il prof. M.A.D.N. ha partecipato al concorso riservato per la formazione delle graduatorie nazionali previste dall’art. 2 bis del d.l. 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, nella legge n. 143 del 4 giugno 2004, per l’insegnamento di "Tromba e Trombone".

In sede di indicazione dei requisiti prescritti dal d.m. 16 giugno 2005, con cui è stato indetto il concorso, ha dichiarato di aver prestato servizio di insegnamento di "Tromba e Trombone" nei corso di sperimentazione musicale funzionante presso il Liceo Classico "Petrarca" di Arezzo per oltre 360 giorni e precisamente dal mese di novembre 2000 al 31 agosto 2004.

Tuttavia è stato escluso dalla procedura valutativa, con i provvedimenti in epigrafe, per mancata prestazione di servizio per un periodo di almeno 360 giorni presso un Istituto di alta formazione artistica, musicale e coreutica ai sensi e per gli effetti dell’art. 2, comma, 1 del d.m. 16 giugno 2005.

E’ quindi evidente che l’amministrazione scolastica non ha valutato il servizio prestato dal prof. D.N. presso il Liceo Classico di sperimentazione musicale "Petrarca" di Arezzo, ritenendolo non equivalente al servizio prestato nei Conservatori di Musica o Istituti Musicali Pareggiati.

1.1.- Con ricorso notificato in data 12 maggio 2006, il predetto ha impugnato il provvedimento di esclusione dalla procedura concorsuale, chiedendone la previa sospensione, e deducendo due motivi di ricorso, così sintetizzabili:

– il provvedimento di esclusione è stato adottato senza consentire all’interessato di partecipare alla fase istruttoria del relativo procedimento, così violandosi i principi di cui alla legge n. 241/1990 e successive modifiche con riferimento anche agli artt. 3 e 97 della Costituzione;

– il presupposto in base al quale è stata disposta l’esclusione dalla procedura valutativa del ricorrente, e cioè che questi non avrebbe maturato il requisito richiesto dall’art. 2, comma 1, del d.m. 16 giugno 2005, consistente nell’aver prestato servizio di insegnamento di 360 giorni di insegnamento presso un istituto di alta formazione artistica, musicale e coreutica, si pone in contrasto con l’interpretazione fornita anche da questo T.A.R. che, in virtù delle evidenti analogie esistenti tra i corsi sperimentali di musica istituiti presso alcuni licei rispetto ai corsi previsti nei Conservatori di Musica, ha optato per una interpretazione estensiva della normativa che disciplina la materia, nella considerazione che "il riferimento della legge all’insegnamento nei Conservatori di Musica o Istituti Musicali pareggiati, deve essere adeguatamente inteso come inclusivo di istituti e scuole del medesimo tipo, quale deve ritenersi il liceo Classico Sperimentale ad indirizzo musicale "Petrarca" di Arezzo" (sent. n. 10762/2005; recte: 10762/2004).

1.2.- Resistendo al ricorso l’amministrazione intimata ha concluso per la legittimità del provvedimento impugnato.

1.3.- Alla camera di consiglio del 14 giugno 2006, l’istanza cautelare non è stata accolta.

1.4.- Con motivi aggiunti, notificati tra il 17 e il 18 novembre 2006, il ricorrente ha ulteriormente ribadito i propri assunti difensivi e, alla pubblica udienza del 3 marzo 2011, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

2.- Il ricorso non è meritevole di accoglimento.

2.1.- La questione posta dalla controversia all’esame concerne la valutabilità o meno, ai fini della partecipazione ad una sessione riservata di esami, del servizio svolto da un docente in materia di discipline musicali presso un Liceo classico sperimentale, in presenza di una disposizione regolamentare, contenuta nel d.m. 16 giugno 2005 ("Indizione procedura valutativa per la formazione delle graduatorie previste dall’art. 2bis del D.L. 7.04.04, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla L. 4.06.04, n. 143)", che così recita: "Alla procedura di cui all’articolo 1 sono ammessi i candidati che, alla data di scadenza del termine di cui al comma 1 dell’articolo 5, hanno prestato, a decorrere dall’anno accademico 19951996, servizio di insegnamento per almeno 360 giorni, con contratto a tempo determinato, nelle Accademie statali, nei Conservatori di musica, e negli Istituti musicali pareggiati."

L’ora riportata disposizione – che riproduce la formula legislativa già contenuta nell’art. 3, comma 3, della legge n.124 del 1999, e ora sostanzialmente presente nell’art. 2bis della legge n. 143/2004 di conversione del d.l. n. 97/2004 (che fa riferimento al servizio prestato per 360 giorni nelle istituzioni dell’alta formazione artistica e musicale (AFAM) – enuncia specificamente il solo servizio espletato nei Conservatori di musica e negli Istituti musicali pareggiati.

2.2.- Sostiene il ricorrente che il servizio da lui svolto presso il Liceo classico sperimentale "F. Petrarca" di Arezzo sarebbe assimilabile per contenuto, piani di studio e valore del titolo di studio rilasciato, a quello impartito nei Conservatori di musica o negli Istituti musicali pareggiati", richiamando a sostegno della tesi l’elaborazione giurisprudenziale della Sezione con la sentenza n. 10762/04 del 12 ottobre 2004.

Invero, con tale decisione, la Sezione aveva accolto il ricorso di un docente che possedeva lo stesso servizio del ricorrente; e ciò a seguito di un’interpretazione "ragionevolmente estensiva della legge", tale da consentire "di assimilare al servizio prestato nei Conservatori" quello prestato non genericamente nei licei classici, ma a titolo particolare nei corsi sperimentali degli Istituti stessi, e dopo avere ritenuto che il riferimento nella legge n.124/1999 all’insegnamento nei Conservatori di musica o Istituti musicali andava adeguatamente inteso come inclusivo di istituti e scuole del medesimo tipo (quale avrebbe dovuto ritenersi, nella specie, il suddetto Liceo, relativamente alle discipline musicali), così di conseguenza concludendo per l’illegittimità del provvedimento impugnato (nella specie: provvedimento di decadenza da ogni partecipazione alla sessione di esami in questione), alla stregua anche di una precedente pronuncia in senso analogo dello stesso Tribunale (sent. n. 7760/2002).

2.3.- Rammenta però il Collegio che la precitata sentenza, su cui fondamentalmente si sostengono gli assunti svolti in ricorso, è stata riformata dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 5950 del 21 ottobre 2005, della quale si ritiene opportuno riportare le sequenze argomentative:

– l’inequivocabile tenore della norma di cui all’art.3, comma 3, della legge n.129 del 1999, ripresa nel testo del d.m. 16 giugno 2005, non consente l’interpretazione analogica patrocinata dal TAR;

– l’esame delle caratteristiche dei due tipi di insegnamento a raffronto (quello prestato dai docenti dei Conservatori di musica o Istituti musicali pareggiati e quello prestato da docenti presso un Liceo classico sperimentale ad indirizzo musicale) consente di rilevare, con ogni evidenza, una sostanziale differenza con riguardo sia alle ore di lezione delle varie materie musicali, sia alla diversa portata dei programma di studi, costituendo l’istruzione musicale, per i detti Conservatori o Istituti, un elemento peculiare ed assolutamente prevalente dell’iter formativo degli allievi e che termina con il rilascio di apposito diploma; diversamente da ciò che avviene per l’istruzione presso Istituti diversi, tra i quali i Licei ad indirizzo musicale, il cui percorso di studio termina con il rilascio di un diploma di maturità ad indirizzo musicale, che, se va considerato come titolo di istruzione secondaria di secondo grado, per quanto riguarda la possibile continuazione degli studi presso un Conservatorio, consente soltanto – sulla base del D.M. in data 1.9.1993 – l’accesso ad una classe intermedia delle scuole strumentali;

– in definitiva, le scuole sperimentali (come quella in cui è stata espletata l’attività di insegnamento del ricorrente) possono, semmai, facilitare l’accesso dello studente al Conservatorio, ma certamente non possono sostituirlo, atteso che nel suo contenuto è del tutto diverso l’iter formativo dei discenti nei due tipi di istituti considerati;

– una equiparazione tra i detti Istituti, ai fini dell’accesso nei ruoli del Conservatori di musica, non ha ragion d’essere, considerato il particolare statuto giuridico riservato a quest’ultimi – autonomamente disciplinati dal T.U. in materia di Istruzione approvato con d.lgs. 16 aprile 1994 n.297, che li definisce come "istituti superiori di istruzione artistica" e li differenzia da tutti gli altri Istituti e scuole di istruzione secondaria (solo per le Accademie e i Conservatori di Musica è prevista l’attribuzione di un’ampia autonomia amministrativa ai sensi dell’art. 225 del T.U. cit) – statuto che si traduce, tra l’altro, nella previsione di procedure concorsuali particolari e più rigorose rispetto a quelle dirette al reclutamento del personale docente di altre scuole, come si desume agevolmente dal raffronto tra quanto stabilito nell’art. 269 T.U. per il personale delle Accademie e conservatori di musica, e le disposizioni di cui agli artt. 399406 che riguardano gli altri docenti (in tal senso, Cons. St. Sez. VI, 10 marzo 1999, n.280);

– nessuna rilevanza può assumere la considerazione – svolta dalla Sezione con la sentenza n. 10762/2004 – secondo cui sarebbe decisivo, nella controversia de qua, considerare l’istituto della sperimentazione previsto dal D.P.R. 31 maggio 1974, n. 419 e, in particolare, il potere ministeriale di autorizzare le sperimentazioni e secondo cui sarebbe stato previsto, con D.M. 1.9.1988, che per gli insegnanti esperti dell’area di indirizzo musicale del Liceo Petrarca – non essendo essi considerati nell’organico dell’Istituto – deve farsi riferimento "a quanto stabilisce la normativa dell’istruzione artistica in ordine alla valutazione del servizio ai fini del conferimento degli incarichi e supplenze nei conservatori di musica" e nemmeno l’ulteriore osservazione, secondo cui l’interpretazione letterale seguita dall’Amministrazione sarebbe stata erronea in quanto, a fronte di una identità di situazione (per finalità metodologica, obiettivi formativi e servizio didattico), ha operato una discriminazione fondata sulla caratteristica della sperimentalità.

2.4.- Ritiene il Collegio che l’approdo interpretativo del giudice d’appello meriti adesione grazie a una più approfondita ricostruzione del sistema normativo di riferimento e ad un’analisi obiettiva dei distinti titoli di servizio delle istituzioni scolastiche a raffronto, che non consentono di procedere all’equiparabilità dei servizi di insegnamento in essi prestati.

3.- Tanto porta a respingere il ricorso, potendosi però disporre – anche in ragione delle oscillazioni giurisprudenziali in subiecta materia – la compensazione tra le parti delle spese di giudizio e degli onorari di causa.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Compensa tra le parti le spese di lite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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