DECRETO LEGISLATIVO 13 marzo 2013, n. 32 Attuazione della direttiva 2007/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive del Consiglio 89/391/CEE, 83/477/CEE, 91/383/CEE, 92/29/CEE e 94/33/CE ai fini della semplificazione..

…e della razionalizzazione delle relazioni all’Unione europea sull’attuazione pratica in materia di salute e sicurezza sul lavoro

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva 2007/30/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 20 giugno 2007, che modifica la direttiva 89/391/CEE
del Consiglio, le sue direttive particolari e le direttive del
Consiglio 83/477/CEE, 91/383/CEE, 92/29/CEE e 94/33/CE ai fini della
semplificazione e della razionalizzazione delle relazioni
sull’attuazione pratica;
Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88, recante disposizioni per
l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia
alle Comunita’ europee – Legge comunitaria 2008, ed in particolare
l’articolo 1, recante delega al Governo per l’attuazione di direttive
comunitarie comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B,
l’articolo 2, recante principi e criteri direttivi generali della
delega legislativa, nonche’ l’Allegato B;
Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive
modificazioni, recante attuazione dell’articolo 1 della legge 3
agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della
sicurezza nei luoghi di lavoro;
Vista la direttiva 89/391/CEE del Consiglio concernente
l’attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della
sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro;
Vista la direttiva 83/477/CEE del Consiglio sulla protezione dei
lavoratori contro i rischi connessi con un’esposizione all’amianto
durante il lavoro (seconda direttiva particolare ai sensi
dell’articolo 8 della direttiva 80/1107/CEE);
Vista la direttiva 91/383/CEE del Consiglio che completa le misure
volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute
durante il lavoro dei lavoratori aventi un rapporto di lavoro a
durata determinata o un rapporto di lavoro interinale;
Vista la direttiva 92/29/CEE del Consiglio riguardante le
prescrizioni minime di sicurezza e di salute per promuovere una
migliore assistenza medica a bordo delle navi;
Vista la direttiva 94/33/CE del Consiglio relativa alla protezione
dei giovani sul lavoro;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 30 novembre 2012;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
adottata nella riunione del 20 dicembre 2012;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari della
Camera dei deputati;
Considerato che la competente Commissione parlamentare del Senato
della Repubblica non ha espresso il proprio parere nei termini
prescritti;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 15 febbraio 2013;
Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri
degli affari esteri, della giustizia, dell’economia e delle finanze,
della salute e delle infrastrutture e dei trasporti;

E m a n a
il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Recepimento della direttiva 2007/30/CE
e semplificazione della documentazione

1. All’articolo 6, comma 8, del decreto legislativo 9 aprile 2008,
n. 81, e successive modificazioni, dopo la lettera i) e’ inserita la
seguente: «i-bis) redigere ogni cinque anni una relazione
sull’attuazione pratica della direttiva 89/391/CEE del Consiglio e
delle altre direttive dell’Unione europea in materia di salute e
sicurezza sul lavoro, comprese le direttive del Consiglio 83/477/CEE,
91/383/CEE, 92/29/CEE e 94/33/CE, con le modalita’ previste
dall’articolo 17-bis della direttiva 89/391/CEE del Consiglio».
2. La prima delle relazioni di cui all’articolo 6, comma 8, lettera
i-bis), del decreto legislativo n. 81 del 2008, come introdotta dal
comma 1, relativa al periodo 2007-2012, e’ predisposta entro il 30
giugno 2013.

Art. 2

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall’attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le pubbliche
amministrazioni interessate provvedono ai compiti previsti dal
presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi’ 13 marzo 2013

NAPOLITANO

Monti, Presidente del Consiglio dei
Ministri

Moavero Milanesi, Ministro per gli
affari europei

Fornero, Ministro del lavoro e delle
politiche sociali

Terzi di Sant’Agata, Ministro degli
affari esteri

Severino, Ministro della giustizia

Grilli, Ministro dell’economia e
delle finanze

Balduzzi, Ministro della salute

Passera, Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti

Visto, il Guardasigilli: Severino

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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