Cass. pen., sez. II 24-02-2009 (13-02-2009), n. 8352 Reati commessi prima del raggiungimento della maggiore età ed altri commessi dopo – Scindibilità della competenza fra Tribunale ordinario e per i minorenni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

FATTO
Con sentenza del 4/1/2001, il Tribunale di Santa Maria Capua a Vetere, condannava F.M., concesse le attenuanti generiche, prevalenti, alla pena di anni tre e mesi dieci di reclusione e L. 1.000.000 di multa per il reato di estorsione aggravata ai danni di B.B.. (Questo il capo d’imputazione: "delitto previsto e punito dagli artt. 110 e 629 c.p. in relazione all’art. 628 c.p., comma 3, n. 1 per l’aggravante delle più persone riunite perchè, minacciando azioni di ritorsione presentandosi come appartenente alla camorra e schiaffeggiandolo, costringeva B.B. in concorso dapprima con il fratello R., deceduto, a dargli la somma di L. cinquantamila giornaliera e poi, dopo la morte di R., da solo, costringeva B.B. a consegnargli la somma di L. trentamila ovvero venticinquemila con scadenza talvolta quotidiana, talaltra di più giorni alla settimana. In (OMISSIS)).
Con sentenza del 7/7/2004, la Corte di Appello di Napoli, concedeva l’attenuante di cui all’art. 62 c.p., n. 4 e riduceva la pena ad anni due e mesi dieci di reclusione ed Euro 400,00 di multa.
La Corte perveniva alla suddetta conclusione rilevando:
– RESPONSABILITA’; doveva ritenersi ampiamente provata sulla base delle dichiarazioni rese dalla parte offesa;
– FATTI COMMESSI QUANDO L’IMPUTATO ERA MINORENNE:
"l’imputato è divenuto maggiorenne il (OMISSIS) e risponde di una serie di episodi estorsivi commessi, in parte, prima di tale data, in parte successivamente, ma da valutarsi unitariamente perchè contestati in continuazione come commessi sino al (OMISSIS), allorquando egli era certamente divenuto maggiorenne. Ciò esclude senz’altro per l’intera condotta in contestazione la competenza del Tribunale dei minori".
Avverso la suddetta sentenza, ha proposto ricorso per cassazione il F. adducendo i seguenti motivi:
1. NULLITA’ DELLA SENTENZA PER VIOLAZIONE DI LEGGE: si duole il ricorrente di essere stato condannato dalla Corte territoriale anche per fatti commessi quando era ancora minorenne;
2. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 197 E 210 C.P.P.: sostiene il ricorrente che erroneamente la Corte territoriale aveva ritenuto corretta, da parte del Tribunale, l’audizione, come testimone, della parte offesa la quale, invece, essendo imputata di vendita di t.l.e., avrebbe dovuto essere sentita come imputato di reato connesso;
3. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 507 E 603 C.P.P.: lamenta il ricorrente che erroneamente la Corte non aveva assunto la testimonianza dell’ufficiale giudiziario recatosi presso la persona offesa per l’offerta reale di risarcimento. La sua audizione avrebbe, infatti, consentito una corretta e completa valutazione circa la sussistenza o meno della circostanza attenuante di cui all’art. 62 c.p., n. 6.
MOTIVI
Motivo sub 1 (fatti commessi in età minore); la doglianza deve ritenersi fondata, atteso che la Corte territoriale ha disatteso il disposto dell’art. 14 c.p.p.. Sul punto, la Corte Cost. (Corte Cost. n. 52/1992), avanti alla quale era stata sollevata questione di legittimità costituzionale della citata norma, proprio sotto il profilo che non prevedeva la connessione, ha stabilito che la questione è manifestamente infondata avendo una sua ben precisa rati o che vale anche in caso di reato continuato. Questa stessa Corte di legittimità, d’altra parte, ha recepito il suddetto principio avendo ritenuto che "qualora un reato continuato sia attribuito ad un soggetto che era ancora minorenne all’inizio dell’attività criminosa poi protrattasi con ulteriori reati aventi distinta autonomia, ma unificati dall’identità del disegno criminoso, è possibile operare una scissione delle condotte del soggetto e distinguere, pertanto, tra episodi realizzati in data antecedente ed episodi realizzati in data successiva al raggiungimento della maggiore età, attribuendo la competenza a conoscere i primi al Tribunale per i minorenni ed attribuendo la competenza a conoscere i secondi al Tribunale ordinario" Cass. 18033/2004 Rv. 229051. Alla suddetta decisione si ritiene, pertanto, di dare continuità, in quanto, essendo la competenza del Tribunale per i Minorenni funzionale, non è legittimo che i reati commessi durante il periodo in cui il soggetto era minorenne, siano decisi dal Tribunale ordinario. Di conseguenza, per tutti i reati commessi dal (OMISSIS), si devono trasmettere gli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Napoli.
Va deciso, invece, il ricorso relativamente ai reati commessi dal (OMISSIS) (data in cui il ricorrente è divenuto maggiorenne) al (OMISSIS).
Motivo sub 2 (inutilizzabilità dichiarazione resa dalla p.o.): la doglianza deve ritenersi infondata alla luce delle seguenti considerazioni:
– la parte offesa vendeva sigarette di contrabbando e, proprio in relazione a tale attività, venne posta nei suoi confronti, l’attività estorsiva in questione;
– nel momento in cui il Tribunale pronunciò la sentenza, era in vigore il previgente art. 197 c.p.p.;
la norma che, sulla base del suddetto articolo, avrebbe potuto, in ipotesi, trovare applicazione, era, quindi, l’art. 197 c.p.p., lett. b) in combinato disposto con l’art. 371 c.p.p., comma 2, lett. b), a norma del quale non potevano essere assunte come testimoni, le persone imputate di un reato collegato, per tale dovendosi intendere il reato la cui prova o circostanza avrebbe potuto influire sulla prova di un altro reato o di un’altra circostanza;
– la Corte territoriale, ha già chiarito, condivisibilmente, che la prova del reato di contrabbando a carico della parte offesa non poteva in alcun modo influire sulla prova della sussistenza o no dell’estorsione operata in suo danno mentre tale contrabbando egli perpetrava: ciò è tanto vero che lo stesso ricorrente non indica come e perchè la prova dell’un reato dovrebbe influire sull’altro, limitandosi a sostenere che, nella sua qualità di testimone, era stato "costretto" ad ammettere, per riferire i fatti, l’attività illecita da lui commessa;
– ma, la doglianza, nei termini in cui è stata proposta, deve ritenersi fuorviante perchè le dichiarazioni della parte offesa coinvolgono altri soggetti e altri reati rispetto ai quali egli assunse una posizione di terzietà essendo del tutto occasionale che l’estorsione venisse perpetrata relativamente ad un’attività illecita.
Motivo sub 3 (omessa assunzione di una prova decisiva): la doglianza va ritenuta manifestamente infondata atteso che la Corte si è fatta carico della questione ma, in modo ampio, l’ha disattesa (cfr. pag. 7 sentenza), stigmatizzando le modalità della "singolare vicenda dell’offerta reale delle L. 700.000, relativamente alla quale paiono corretti il diniego dell’attenuante di cui all’art. 62 c.p., n. 6".
P.Q.M.
ANNULLA senza rinvio l’impugnata sentenza nella parte in cui riconosce la responsabilità dell’imputato per i fatti commessi fino al (OMISSIS) e dispone trasmettersi gli atti ad altra sezione della Corte di Appello di Napoli per la determinazione della pena per i fatti commessi dal (OMISSIS);
DISPONE trasmettersi copia degli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Napoli.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *