Cass. civ. Sez. II, Sent., 02-09-2011, n. 18054 Ordinanza ingiunzione di pagamento: opposizione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

G.P. con ricorso del 14 dicembre 2004 impugnava, davanti al Giudice di Pace di Grottaminarda, l’ordinanza d’ingiunzione emessa dal Prefetto di Avellino con la quale gli veniva ingiunto il pagamento della somma di Euro 142,10 in relazione al verbale di contestazione elevato dai CC. di Flumeni per violazione dell’art. 172 C.d.S., commi 1 – 8. Deduceva l’opponente la nullità dell’ordinanza ingiunzione per carenza di motivazione ai sensi dell’art. 204 C.d.S., comma 1.

Si costituiva la Prefettura di Avellino (nella persona del Prefetto pro tempore deducendo che "l’ordinanza del Prefetto è atto amministrativo e pertanto nulla vieta che la sua motivazione poteva essere formulata per relationem con riferimento agli atti del procedimento…..e che l’accertamento era fondato su elementi obiettivi come da deduzioni del Comando accertatore.".

All’udienza del 19 aprile 2005 l’opponente estendeva la sua domanda eccependo in via preliminare l’inesistenza giuridica dell’impugnato provvedimento perchè sottoscritto dal funzionario non espressamente a ciò delegato. Il giudice notificava alla resistente pa, tale nuovo motivo di lagnanza del ricorrente invitando la stessa alla eventuale esibizione di idonea documentazione a riprova della legittimità della contestata sottoscrizione del provvedimento prefettizio. Alla successiva udienza, la resistente p.a. accettando il contraddittorio sul punto faceva pervenire scritti difensivi nel merito osservando che l’ordinanza d’ingiunzione impugnata era legittimamente adottata dal funzionario preposto, dott. T., nell’ambito della totale autonomia riconosciutagli dal D.Lgs. n. 139 del 2000, art. 14, comma 1.

Il Giudice di Pace di Grottaminarda, con sentenza n. 168/05, accoglieva il ricorso e per l’effetto, dichiarata la nullità della impugnata ordinanza ingiunzione, perchè priva dei requisiti formali atti al raggiungimento dello scopo ( art. 156 c.p.c., comma 2), il Giudice di Pace a sostegno della decisione osservava; a) è irregolare la sottoscrizione dell’ordinanza impugnata considerato che il dott. T. è un vice prefetto aggiunto non abilitato a ciò dalla normativa di cui al D.Lgs. n. 139 del 2000 e, comunque, non delegato espressamente per tale compito da parte del prefetto o del vice prefetto vicario. B) Il D.Lgs. n. 139 del 2000, art. 14 non ricomprende tra i compiti precipui del viceprefetto aggiunto quelli relativi all’applicazione del sistema sanzionatorio. Tali compiti alla luce della tabella B n. 2 allegata al D.Lgs. n. 139 del 2000 come richiamata dall’art. 14, sono esclusivamente riconosciuti e attribuiti, oltre che al Prefetto al solo Viceprefetto vicario e non anche al viceprefetto aggiunto.

La cassazione della sentenza n. 168/05 è stata chiesta dalla Prefettura di Avellino in persona del Prefetto pro tempore con ricorso affidato a due motivi.

G.P. non ha svolto alcuna attività difensiva in questa sede.
Motivi della decisione

1 .= Con il primo motivo la Prefettura di Avellino censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell’art. 320 c.p.c. e L. n. 689 del 1981, art. 22 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4. Avrebbe errato il Giudice di Pace di Grottaminarda, secondo la ricorrente, per aver accolto il ricorso sulla base di un motivo di opposizione, relativo all’inesistenza dell’ordinanza ingiunzione per sottoscrizione da parte di soggetto non abilitato, assolutamente nuovo e proposto per la prima volta all’udienza di prima comparizione sul quale l’Amministrazione non ha mai accettato il contraddittorio.

1.1.= la censura merita di essere accolta perchè la proposizione di una nuova eccezione non indicata nell’originario atto opposizione e che non sia una specificazione della domanda proposta, non è tollerata dal regime delle preclusioni degli artt. 183 e 184 cod. proc. civ., così come introdotto dalla L. n. 353 del 1990. Per altro, l’eccezione di che trattasi non era rilevabile d’ufficio perchè il difetto lamentato non comportava, comunque, l’inesistenza dell’atto.

1.2.= Va qui osservato che l’opposizione avverso l’ordinanza ingiunzione di pagamento di una somma a titolo di sanzione amministrativa, di cui alla L. 24 novembre 1981, n. 689, artt. 22 e 23 introduce un giudizio, disciplinato dalle regole proprie del processo civile di cognizione, i cui limiti sono segnati dai motivi dell’opposizione, che costituiscono la "causa petendi" dell’azione.

Da questa delimitazione dell’oggetto del giudizio consegue che il giudice di pace, salve le ipotesi d’inesistenza, non ha il potere di annullare d’ufficio il provvedimento opposto, e che l’opponente, se ha facoltà di modificare l’originaria domanda nei limiti consentiti dagli artt. 183 e 184 cod. proc. civ., non può introdurre in corso di causa una domanda nuova, ma ha il potere di precisarla all’udienza di prima comparizione, ai sensi dell’art. 320 cod. proc. civ., che disciplina specificamente la prima udienza di trattazione dinanzi al Giudice di pace.

2.- Con il secondo motivo la Prefettura di Avellino chiede l’annullamento della sentenza del Giudice di Pace di Grottaminarda per violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 139 del 2000, art. 14, comma 1, e del D.M. 18 novembre 2002, art. 4, comma 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. 2.1 .= tale motivo rimane assorbito dall’accoglimento del primo.

In definitiva, il ricorso va accolto per quanto in motivazione e la sentenza cassata con rinvio ad altro giudice di Pace, che si atterrà ai principi di diritto, come sopra enunciati, e provvedere anche alla liquidazione delle spese di questo giudizio di cassazione.
P.Q.M.

La Corte accogli il primo motivo del ricorso e dichiara assorbito il secondo: Cassa la sentenza impugnata e rinvia il procedimento al Giudice di Pace di Avellino, anche per il regolamento delle spese del giudizio di cassazione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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