Avviso di Deposito
del
a norma dell’art. 55
della L. 27 aprile
1982 n. 186
Il Direttore di Sezione
Giuseppe Di Nunzio Presidente
Angelo Gabbricci Consigliere
Marco Morgantini Primo Referendario, relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 719/2009 proposto dalla S.R.L. RUBENSLUCIANO, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Valerio Barone, Aniello Sorrentino, Vittorio Domenichelli e Franco Zambelli, con elezione di domicilio presso lo studio di quest’ultimo in Mestre, Via Cavallotti 22;
CONTRO
il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, in persona del Ministro pro tempore, la Soprintendenza per i Beni Architettonici del Veneto Orientale, in persona del Soprintendente pro tempore e la Direzione regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Veneto, in persona del Direttore pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria per legge nella sua sede in Venezia, S.Marco 63;
PER
l’annullamento, previa sospensione dell’esecuzione, del provvedimento del Direttore regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Veneto 29.12.2008 n. 16792 con cui è stata negata l’ammissibilità a contributo, ai sensi degli artt. 35 e 37 D. Lgs. 22.1.2004 n. 42, di taluni lavori di restauro del Complesso Monumentale di Villa Gritti – Marchini con Barchessa previsti nel progetto approvato dal Soprintendente per i Beni Architettonici del Veneto Orientale con autorizzazione del 28.3.2008 n. 7251 e pareri favorevoli alla concessione del contributo dell’1 aprile 2008 n. 7508 e n. 7511.
Visto il ricorso, notificato il 3.3.2009 e depositato presso la Segreteria il 17.3.2009, con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero intimato, depositato il 23.3.2009;
Visti gli atti tutti di causa;
Uditi alla camera di consiglio dell’1 aprile 2009, convocata a’ sensi dell’art. 21 della L. 6 dicembre 1971 n. 1034 così come integrato dall’art. 3 della L. 21 luglio 2000 n. 205 – relatore il Primo Referendario Marco Morgantini – l’avv. Avino, in sostituzione dell’avv. Zambelli, per la parte ricorrente e l’avvocato dello Stato Muscarello per il Ministero intimato;
Rilevata, a’ sensi dell’art. 26 della L. 6 dicembre 1971 n. 1034 così come integrato dall’art. 9 della L. 21 luglio 2000 n. 205, la completezza del contraddittorio processuale e ritenuto, a scioglimento della riserva espressa al riguardo, di poter decidere la causa con sentenza in forma semplificata;
Richiamato in fatto quanto esposto nel ricorso e dalle parti nei loro scritti difensivi;
considerato
Con il provvedimento impugnato l’intervento relativo al complesso monumentale di Villa Gritti – Marchini è stato ammesso a contributo in conto interessi, ai sensi dell’art. 37 del D. Lgs. n° 42 del 2004, per un importo di Euro 4. 699.871,84.
La ricorrente aveva presentato richiesta di contributo per un importo di Euro 5.912.268,83, di cui Euro 163.119,94 per oneri per la sicurezza.
Con nota in data 1 aprile 2008 prot. n° 7511 il Soprintendente per i beni architettonici e per il paesaggio del Veneto Orientale ha espresso parere favorevole alla concessione del contributo per un importo di Euro 5.749.148,89.
La motivazione del provvedimento impugnato è insufficiente. Infatti tale motivazione fa riferimento alla circostanza che sono stati esclusi gli importi relativi alle voci che non sono strettamente attinenti con il restauro e con la conservazione dei beni oggetto dei lavori.
L’Amministrazione non ha spiegato perché si tratta di interventi non strettamente attinenti con il restauro e la conservazione dei beni oggetto dei lavori.
Tale spiegazione si rendeva necessaria anche in relazione al parere del Soprintendente che si è espresso invece a favore dell’ammissibilità a contributo dei lavori per un importo di Euro 5.749.148,89.
L’eccezione di tardività, formulata dall’Amministrazione, con riferimento all’esclusione dell’ammissibilità a contributo delle voci relative agli oneri per la sicurezza è infondata.
Infatti il parere della Soprintendenza, che si è pronunciata su tale esclusione, non assume carattere provvedimentale.
Quindi il ricorso è fondato.
Ritenuto di poter compensare integralmente tra le parti le spese e gli onorari del giudizio;
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, seconda sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in premessa, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Compensa integralmente tra le parti le spese e gli onorari del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio dell’1 aprile 2009.
Il Presidente L’Estensore
Il Segretario
SENTENZA DEPOSITATA IN SEGRETERIA
il……………..…n.………
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
Il Direttore della Seconda Sezione
T.A.R. Veneto – II Sezione n.r.g. 719/2009
Fonte: www.giustizia-amministrativa.it