Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
Con provvedimento in data 25.5.2010, il Tribunale di Sorveglianza di Firenze respingeva il reclamo proposto da C.S. avverso il provvedimento del magistrato di Sorveglianza di Pisa del 5.5.2010, con il quale si era ritenuto non computabile ai fini della liberazione anticipata il periodo di carcerazione dal 13.7.2009 al 5.12.2009, perchè riferito a carcerazione per condanna non ancora passata in giudicato, e non luogo a provvedere sul periodo dal 5.12.2009 al 13.1.2010 perchè inferiore ad un semestre.
Avverso il provvedimento del Tribunale di Sorveglianza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di C.S., deducendo la violazione dell’art. 606 c.p.p., lett. e, poichè nel provvedimento non era stata data alcuna risposta alla censura contenuta nel reclamo, nel quale si era sostenuto che il Magistrato di Sorveglianza avrebbe dovuto valutare anche il periodo di custodia cautelare subito per altro procedimento in quanto, in relazione ad esso, era stata concessa la fungibilità e il corrispondente periodo era stato detratto dalla pena in espiazione, come risultava dal provvedimento della Procura Generale di Firenze in data 14.1.2010.
Il ricorrente, come secondo motivo, ha dedotto la violazione dell’art. 606 c.p.p., lett. b per inosservanza dell’art. 657 c.p.p. ed errata applicazione della L. n. 354 del 1975, art. 54 in quanto l’art. 657, comma 1 prevede che il P.M. nel determinare la pena da eseguire debba computare il periodo di custodia cautelare subita per lo stesso o per altro reato, anche se la custodia cautelare è ancora in corso.
Motivi della decisione
Il ricorso è fondato.
Dagli atti risulta che il Procuratore Generale di Firenze, con provvedimento di cumulo pene emesso in data 14.1.2010, aveva detratto dalla pena da espiare, in conseguenza della fungibilità, il periodo di custodia cautelare per altro procedimento subito dal ricorrente dal 13.7.2009 al 5.12.2009.
Il suddetto periodo di detenzione sofferto in custodia cautelare è stato ritenuto fungibile con pena inflitta per altra condanna, in applicazione dell’art. 657 c.p.p., comma 1 in base al quale il Pubblico Ministero, nel determinare la pena detentiva da eseguire, computa il periodo di custodia cautelare subita per lo stesso o per altro reato, anche se la custodia è ancora in corso.
Essendo stato compreso il periodo in questione nella complessiva pena da espiare, lo stesso deve essere valutato ai fini del beneficio della liberazione anticipata, anche se risulta sofferto in custodia cautelare.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Sorveglianza di Firenze.
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