Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
delle spese processuali e di una somma alla cassa delle ammende.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
1. – Con sentenza, deliberata il 8 luglio 2010 e depositata il 14 luglio 2010, la Corte di appello di Campobasso ha confermato la sentenza del Tribunale ordinario di Larino – Sezione distaccata di Termoli, 22 dicembre 2006, di condanna alla pena dell’arresto in mesi otto, a carico del sorvegliato speciale della pubblica sicurezza, G.B., imputato della contravvenzione prevista e punita dall’art. 81 c.p. e L. 27 dicembre 1956, n. 1423, art. 9, con continuazione cessata il 7 ottobre 2004. 2. – Ricorre per cassazione l’imputato, col ministero del difensore di fiducia, avvocato Amerigo Lanza, mediante atto s.d. depositato l’8 ottobre 2010 denunzia, à sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), inosservanza o erronea applicazione della legge penale, o di altre norme giuridiche di cui si deve tenere conto nella applicazione della legge penale, reiterando la eccezione della prescrizione del reato, proposta in via gradata alla Corte territoriale.
Il difensore deduce: la prescrizione è maturata anteriormente alla pronuncia della sentenza; infatti, il provvedimento di sospensione del decorso del termine prescrizionale, adottato ai sensi della L. 24 luglio 2008, n. 125, art. 2 ter, dal Presidente della Corte di appello è illegittimo, in quanto 1) non è adeguatamente motivato, in relazione alla indicazione dei processi di prioritaria trattazione; 2) il giudizio in esame è escluso dal differimento, essendo compreso nel novero di quelli pei quali è prescritta, ai sensi dell’art. 132 bis disp. att. c.p.p., comma 1, lett. c), la trattazione prioritaria; 3) il decreto di differimento non è stato comunicato nè all’imputato, nè al difensore.
3. – Il ricorso è inammissibile.
L’impugnazione, infatti, è stata tardivamente presentata l’8 ottobre 2010 (mediante deposito presso il Tribunale ordinario di Vasto), dopo la scadenza maturata il 7 ottobre 2010 (giorno non festivo) del termine ordinario di trenta giorni, fissato dall’art. 585 c.p.p., comma 1, lett. b), decorrente, a sua volta, dalla scadenza del termine stabilito dalla legge per il deposito della sentenza, tempestivamente intervenuto.
Tanto comporta la inammissibilità ai sensi dell’art. 591 c.p.p., comma 1, lett. e), in relazione all’art. 585 c.p.p..
Conseguono la declaratoria della inammissibilità del ricorso (preclusiva del rilievo della prescrizione delle contravvenzioni, v.
Sez. Un., 22 novembre 2000, n. 32, De Luca, massima n. 217266; 27 giugno 2001, n. 33542, Cavalera, massima n. 219531; 22 marzo 2005, n. 23428, Bracale, massima n. 231164) e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonchè – valutato il contenuto dei motivi e in difetto della ipotesi di esclusione di colpa nella proposizione della impugnazione – al versamento a favore della cassa delle ammende della somma, che la Corte determina, nella misura congrua ed equa, infra indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 1.000 (mille) alla Cassa delle ammende.
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