Cass. pen., sez. I 22-12-2008 (02-12-2008), n. 47529 Notifica all’imputato dell’avviso di conclusione delle indagini – Omissione – Nullità – Natura della nullità.

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

OSSERVA
1. Con ordinanza in data 21.11.2007 il Tribunale di Torino in composizione monocratica, accogliendo l’eccezione proposta preliminarmente in tale udienza da gli imputati B.D. e D.L.V., dichiarava la nullità della notifica dell’avviso ex art. 415 bis c.p.p., ordinando la restituzione degli atti al P.M. per procedere ritualmente all’incombente. In particolare detto avviso era stato notificato inutilmente in altro luogo (presso altra ditta) e quindi mediante consegna al difensore ex art. 161 c.p.p., comma 4, mentre i due imputati avevano entrambi fatto elezione di domicilio.
2. Avverso tale ordinanza, chiedendone l’annullamento, proponeva ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica di Torino che motivava il gravame deducendo violazione di legge ed in particolare l’abnormità dell’impugnata ordinanza in quanto la nullità dell’avviso ex art. 415 bis c.p.p. sarebbe nullità relativa che gli imputati avrebbero dovuto eccepire, ex art. 181 c.p.p., comma 1 alla prima udienza (tenuta il 09.07.2007) entro il limite di cui all’art. 491 c.p.p., comma 1, e dunque risulterebbe nella fattispecie sanata;
si era così realizzata un indebito regresso del procedimento.
3. Il Procuratore Generale presso questa Corte depositava quindi requisitoria con la quale richiedeva l’annullamento dell’impugnato provvedimento sul rilievo che, effettivamente, la deduzione di nullità dell’avviso di chiuse indagini avrebbe dovuto essere sollevata alla prima udienza davanti al Tribunale (il 09.07.2007) nella quale le difese si limitarono a sollevare la nullità della citazione per quella udienza, così sanando la nullità dell’avviso ex art. 415 bis c.p.p..
4. La difesa degli imputati in data 12.11.2008 depositava memoria di replica con la quale la stessa rilevava come non potesse essersi verificata sanatoria in quanto alla prima udienza (quella del 09.07.2007) non si era realizzato valido contraddittorio e le difese erano comparse solo per far rilevare la nullità della notifica agli imputati per quell’udienza; in definitiva la verifica, nel caso negativa, della regolare costituzione del contraddittorio impediva l’esplicazione di ogni altra questione preliminare. Peraltro la nullità dell’avviso e art. 415 bis c.p.p. – argomenta detta difesa – doveva comunque essere fatta d’ufficio dal giudice.
5. Il ricorso del Procuratore della Repubblica di Torino, infondato, deve essere respinto.
Va invero, e dapprima, rilevato come "la nullità conseguente all’omessa notifica all’imputato dell’avviso di conclusione delle indagini ex art. 415 bis c.p.p. non integri una nullità assoluta ed insanabile, in quanto non riguarda la citazione dell’imputato stesso, bensì una nullità a regime intermedio con la conseguenza che essa deve essere eccepita, o rilevata d’ufficio, fino alla deliberazione della sentenza di primo grado" ex art. 180 c.p.p. (così, secondo la tesi preferibile e maggioritaria, cfr. Cass. Pen. Sez. 2, n. 13477 in data 06.03.2008, Rv. 239751, Prinno; n. 29931/2006, Rv. 235149;
ecc.). In tal senso va quindi ritenuta infondata la proposizione della ricorrente Accusa secondo cui la difesa sarebbe decaduta dalla possibilità di eccepire la questione, per esservi stata una precedente udienza (circostanza che avrebbe teorico rilievo ove si ritenesse una nullità relativa ex art. 181 c.p.p., da eccepire entro i limiti dell’art. 491 c.p.p., comma 1). Va poi rilevato come, sempre secondo preferibile e più recente giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. Pen. Sez. 3, n. 26770 in data 28.05.2008, Rv. 240272, P.M. Amatucci; n. 16212/2005, Rv. 233591; n. 40230/2006, Rv. 235808;
ecc.) "non è abnorme, e quindi non è ricorribile per cassazione, il provvedimento con cui il giudice del dibattimento, rilevata la mancata notificazione all’imputato dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari, dichiari la nullità del decreto di citazione a giudizio, disponendo la restituzione degli atti al P.M., dal momento che la dichiarazione di invalidità, ove pure insussistente, è esercizio dei poteri propri del giudice, e dunque non colloca l’atto fuori del sistema processuale". Tanto ritenuto, è di tutta conseguenza che il ricorso debba essere rigettato, in quanto infondato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

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