Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
Rappresenta l’odierna esponente che la Legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Finanziaria per il 2006) all’art. l, comma 58, prevedeva che: "le somme riguardanti indennità, compensi, gettoni, retribuzioni o altre utilità comunque denominate, corrisposti ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati, presenti nelle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo l, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e negli enti da queste ultime controllati, sono automaticamente ridotte del 10 per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 30 settembre 2005". Detta disciplina, ex art. 1, comma 59, era soggetta al limite temporale di vigenza in base al quale: "a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e per un periodo di tre anni, gli emolumenti di cui al comma 58 non possono superare gli importi risultanti alla data del 30 settembre 2005, come ridotti ai sensi del medesimo comma 58".
Successivamente, con la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007), il legislatore interveniva al fine di estendere la disciplina prevista all’art. 1, commi 9, l0, 1l, 56, 58 e 61, della legge 266/2005, "alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione… ", senza nulla prevedere in ordine al termine di vigenza originariamente fissato al 31 dicembre 2008.
Non essendo intervenuta una successiva disposizione legislativa di proroga delle riduzioni in questione, al 1° gennaio 2009 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti riteneva cessati gli effetti dei citati commi 58 e 59 e i compensi ripristinati nell’ammontare anteriore all’applicazione della riduzione del 10%, dandone comunicazione agli enti vigilati con la nota n. 11215 del 14 ottobre 2008 recante indicazioni per la formazione del bilancio di previsione per l’esercizio 2009.
Successivamente il Ministero dell’Economia e delle Finanze, dopo che l’odierna esponente, come altre Autorità Portuali, aveva riportato i compensi ai livelli precedenti l’applicazione della riduzione del 10%, con circolare n. 32 del 17 dicembre 2009, affermava che "… nel contesto sistematico di una serie di misure dirette ad assicurare il contenimento strutturale della spesa per gli organismi collegiali, si ritiene non sussistano i presupposti per rideterminare, in aumento, le misure dei compensi ai componenti degli organismi collegiali di direzione, amministrazione e controllo stabiliti al 30 dicembre 2005 e ridotti del l0 %".
In sede di redazione del bilancio per il 2009 e di rendicontazione, tuttavia, l’Autorità esponente, avendo proceduto a riportare i compensi in parola ai livelli anteriori alla riduzione, appostava sul documento contabile le somme effettivamente erogate.
Sottoposto detto bilancio per l’approvazione al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, esercitante il controllo, lo stesso, con il provvedimento di approvazione del rendiconto generale 2009, premesso di avere "acquisito il parere del Ministero dell’Economia e delle Finanze nel quale è stata rappresentata la necessità che codesto Ente fornisca assicurazione di avere ottemperato a quanto indicato nella circolare RGS n. 32 del 17 dicembre 2009 con cui sono state fornite istruzioni circa l’applicazione della riduzione del 10% dei compensi ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali, di cui all’articolo l, commi 58 e 59, della legge 23/12/2005, n, 266" approvava il bilancio "con le prescrizioni sopra riportate".
Il bilancio poteva quindi considerarsi approvato se l’Autorità Portuale avesse provveduto alla correzione dello stesso, decurtando i compensi (già corrisposti nella misura intera, come dovuta per legge) del 10%, secondo quanto esplicitamente raccomandato dallo stesso Ministero con la ulteriore nota 7 settembre 2010, indirizzata a "tutte le Autorità Portuali", che prescriveva di "procedere al recupero di eventuali maggiori somme già erogate".
Avverso le predette note del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e la circolare n. 32/2009 del Ministero dell’Economia e delle Finanze l’esponente ha proposto il ricorso in epigrafe, chiedendo l’annullamento dei suddetti atti, previa sospensione dell’efficacia, per i seguenti motivi:
1) Violazione e falsa applicazione dell’art. 1, commi 58 e 59, della legge 23.12.2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006), dell’art. 7, comma 2, della legge 28.1.1994, n. 84 e dei principi sulla formazione del bilancio; eccesso di potere;
2) Eccesso di potere sotto vari profili: contraddittorietà con precedente comportamento della p.a.- illogicità – perplessità.
Nel presente giudizio si sono costituiti entrambi i Ministeri intimati per resistere al ricorso e ne hanno chiesto il rigetto siccome infondato nel merito.
Con atto di intervento ad adjuvandum, non notificato alle controparti, si è costituita altresì l’Associazione Porti Italiani – Assoporti, insistendo per l’accoglimento del gravame.
Con ordinanza collegiale n. 5203/2010 del 2 dicembre 2010, la Sezione accoglieva la domanda incidentale di sospensione degli atti impugnati.
Alla Pubblica Udienza del 5 maggio 2011 la causa è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione
La ricorrente impugna la circolare n. 32/2009 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, che ha ritenuto "non sussistano i presupposti per rideterminare, in aumento, le misure dei compensi ai componenti degli organismi collegiali di direzione, amministrazione e controllo stabiliti al 30 dicembre 2005 e ridotti del l0 %", nonché le note del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che approvavano il Rendiconto generale 2009 dell’Autorità Portuale di Augusta se la stessa avesse provveduto alla correzione del documento, decurtando i compensi (già corrisposti nella misura intera) del 10%, e prescrivevano di "procedere al recupero di eventuali maggiori somme già erogate"; denuncia l’illegittimità degli atti gravati, chiedendone l’annullamento, per violazione dell’art. 1, commi 58 e 59, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e dei principi sulla formazione del bilancio, oltre che per eccesso di potere.
Il ricorso è inammissibile.
Dalla documentazione agli atti di causa il Collegio rileva che la ricorrente Autorità, pur aderendo ad un’iniziativa comune di altre Autorità Portuali, presenta una situazione sostanzialmente diversa da quella degli altri enti che hanno proposto analoghi ricorsi avverso gli atti in epigrafe indicati, venuti in discussione alla odierna pubblica udienza.
E invero, l’Autorità Portuale di Trieste, a differenza della altre Autorità Portuali, aveva spontaneamente prestato ottemperanza al contenuto della circolare n. 32/2009, dichiarando che "provvederà a recuperare le somme corrisposte in eccedenza mediante decurtazione di quelle spettanti per l’anno 2010". In ragione di ciò, il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con nota n. 56284 del 1° luglio 2010, nel prendere atto dell’assicurazione fornita, esprimeva parere favorevole all’approvazione del documento contabile in questione, senza porre alcuna prescrizione.
Conseguentemente, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sulla base della dichiarazione della ricorrente Autorità e del parere espresso dal citato Dicastero, procedeva, con nota n. 9104 del 9 luglio 2010, all’approvazione del Rendiconto generale 2009 senza richiedere all’Ente l’assicurazione di aver ottemperato a quanto contenuto nella citata circolare, e quindi senza condizioni o prescrizioni.
Non è dunque aderente al vero la prospettazione dei fatti seguita nel ricorso in epigrafe, in cui la nota ministeriale impugnata viene rappresentata in modo difforme dall’effettivo contenuto della nota n. 9104/10, di approvazione del documento contabile della ricorrente, allegata agli atti di causa.
Il gravame si appalesa, pertanto, inammissibile, sia perché volto a censurare asseriti vizi di un atto avente contenuto difforme dal vero, sia perché non sostenuto da un sia pur minimo interesse a ricorrere, considerato il contenuto pienamente favorevole dell’atto di approvazione che si impugna, privo di prescrizioni o condizioni di sorta per la ricorrente Autorità.
L’impugnazione è del pari inammissibile anche nella parte in cui si dirige avverso la circolare n. 32/2009 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, che viene impugnata quale atto presupposto rispetto alla gravata nota di approvazione del Rendiconto generale 2009; deve infatti ritenersi che, nella specie – in disparte la circostanza della spontanea acquiescenza già prestata dalla ricorrente ai contenuti della suddetta circolare – difetta l’interesse a ricorrere anche avverso la presupposta circolare, essendo carente l’interesse a ricorrere avverso la nota ministeriale che ne fa applicazione.
Ciò stante, il ricorso è inammissibile e al Collegio non resta che darne atto.
Sussistono peraltro giusti motivi per compensare tra le parti le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
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