MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO DECRETO 27 febbraio 2013, n. 65 Regolamento, di cui all’articolo 16, comma 1 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, per la redazione del Piano decennale di sviluppo delle reti di trasporto del gas naturale.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto legislativo 1° giugno 2011 n. 93, recante
«Attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE
relative a norme comuni per il mercato interno dell’energia
elettrica, del gas naturale e ad una procedura comunitaria sulla
trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di
energia elettrica, nonche’ abrogazione delle direttive 2003/54/CE e
2003/55/CE», di seguito denominato decreto legislativo n. 93/2011, ed
in particolare l’articolo 16 recante norme sullo sviluppo della rete
di trasporto del gas naturale e sui poteri decisionali in materia di
investimenti che stabilisce che, con decreto del Ministero dello
sviluppo economico, di seguito denominato Ministero, da emanare ai
sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
sentita la Conferenza Stato Regioni e l’Autorita’ per l’energia
elettrica e il gas, di seguito denominata Autorita’, sono stabilite
le modalita’ per la redazione, da parte dei gestori, di un piano
decennale di sviluppo della rete di trasporto del gas naturale basato
sulla domanda e sull’offerta esistenti e previste e sui piani di
sicurezza dell’approvvigionamento di cui all’articolo 8 del medesimo
decreto legislativo n. 93/2011;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 ed in particolare l’articolo
17, comma 3, che prevede che con decreto ministeriale possono essere
adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita’ sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente
conferisca tale potere;
Vista la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato
del gas naturale che abroga la direttiva 2003/55/CE;
Visto il decreto legislativo 23 maggio 2000 n. 164, recante norme
comuni per il mercato interno del gas naturale;
Acquisito il parere dell’Autorita’ di cui alla deliberazione n.
300/2012/I/GAS del 19 luglio 2012;
Acquisito il parere favorevole della Conferenza Stato Regioni
espresso nella riunione del 25 luglio 2012;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione
Consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del 20 dicembre 2012;
Vista la nota in data 8 febbraio 2013 n. 0002562 con la quale, ai
sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
lo schema di decreto e’ stato comunicato al Presidente del Consiglio
dei Ministri;

A d o t t a
il seguente regolamento:

Art. 1

Campo di applicazione e destinatari del regolamento

1. Il presente regolamento stabilisce, ai sensi dell’articolo 16
del decreto legislativo n. 93/2011, le modalita’ in base alle quali i
gestori di reti di trasporto di gas naturale operanti sul territorio
nazionale, di seguito denominati gestori, redigono il piano decennale
di sviluppo delle reti di trasporto di gas naturale, di seguito
denominato piano. Esso e’ destinato alle imprese del sistema del gas
naturale che esercitano l’attivita’ di trasporto del gas naturale sia
mediante reti nazionali di gasdotti, classificate ai sensi
dell’articolo 9 del decreto legislativo 23 maggio 2000 n. 164, sia
tramite reti di trasporto regionale.

Art. 2

Criteri per la redazione del piano

1. I Gestori elaborano il piano secondo i criteri generali fissati
dall’articolo 16 del decreto legislativo n. 93/2011. In particolare
il piano:
a) evidenzia le misure infrastrutturali volte a garantire
l’adeguatezza del sistema e la sicurezza dell’approvvigionamento, a
fronte delle previsioni di evoluzione della domanda e dell’offerta di
gas naturale, prevedendo anche la realizzazione di un’adeguata
sovra-capacita’, al fine di aumentare la sicurezza
dell’approvvigionamento, di creare le condizioni per supportare lo
sviluppo di un mercato competitivo e integrato a livello europeo, di
assicurare l’offerta in concorrenza per promuovere lo sviluppo del
sistema gas naturale italiano come "hub" mediterraneo, tenendo conto
delle disposizioni relative alla sicurezza del sistema di cui
all’articolo 8 del decreto legislativo n. 93/2011 e alla
realizzazione di una adeguata capacita’ di trasporto bidirezionale
continua di cui all’articolo 6, comma 5, del Regolamento CE n.
994/2010, nonche’ della economicita’ ed efficacia degli investimenti
e della tutela dell’ambiente;
b) descrive lo stato della rete di trasporto del gas naturale
articolata nelle sue componenti di rete nazionale e di rete di
trasporto regionale, unitamente agli elementi che la caratterizzano,
inclusi i punti di interconnessione con altri operatori di trasporto,
stoccaggio e rigassificazione esistenti e previsti, nonche’ alle
eventuali criticita’ e congestioni, attuali o previste, e agli
investimenti necessari per il loro superamento;
c) individua le infrastrutture, di cui alla rete nazionale e alla
rete regionale, da costruire o potenziare nell’arco dei dieci anni
successivi, specificando le motivazioni alla base delle scelte
pianificatorie, precisando quelle per le quali la decisione
dell’investimento e’ stata gia’ adottata e quelle da realizzare nel
primo triennio del periodo decennale;
d) prevede le opportune forme di coordinamento con i gestori
esteri e nazionali di reti di trasporto di gas naturale al fine di:
1) sviluppare nuove interconnessioni con l’estero;
2) realizzare una capacita’ di trasporto bidirezionale continua
secondo le disposizioni di cui all’articolo 8, comma 4, del decreto
legislativo n. 93/2011;
3) ottimizzare l’utilizzo della capacita’ di trasporto dei
gasdotti esteri verso l’Italia, anche attraverso lo sviluppo di
procedure di allocazione congiunta della capacita’, al fine di
incrementare la sicurezza e l’economicita’ degli approvvigionamenti,
anche secondo le disposizioni di cui all’articolo 14, comma 5, del
decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in legge 24 marzo
2012, n. 27;
e) indica per tutti i progetti definiti:
1) i costi ed i benefici attesi in relazione ai criteri di cui
all’articolo 16 del decreto legislativo n. 93/2011 e al presente
decreto, nonche’ le scelte adottate per minimizzare le interferenze
con il territorio e gli impatti previsti sull’ambiente, elencando le
soluzioni alternative esaminate;
2) gli investimenti da realizzare nel rispetto dei principi di
economicita’ e di efficacia di cui al presente comma;
3) il programma degli investimenti e la data prevista di
realizzazione con separata evidenza delle tempistiche delle
principali attivita’, giustificando eventuali modifiche delle citate
tempistiche rispetto al piano gia’ pubblicato;
f) evidenzia la descrizione della struttura finanziaria, con
indicazione dei dati economico-finanziari che supportano la
sostenibilita’ del piano, nonche’ le fonti di finanziamento.
2. Nell’elaborazione del piano i gestori:
a) tengono in debito conto i progetti di sviluppo
infrastrutturale definiti dalla Commissione Europea;
b) prevedono le opportune forme di coinvolgimento con altri
gestori, sia appartenenti sia non appartenenti all’Unione Europea,
con operatori del mercato, nonche’ con altri operatori proprietari di
infrastrutture connesse, attualmente o sulla base degli investimenti
previsti, alle reti nazionali di trasporto del gas naturale;
c) indicano i criteri utilizzati per la stima dell’evoluzione del
rapporto tra domanda ed offerta del sistema del gas naturale, per
l’analisi dei costi e dei benefici relativi alla realizzazione del
piano e per la valutazione della capacita’ di trasporto incrementale
derivante dalla realizzazione del piano, con particolare riferimento
ai vincoli di esercizio della rete.

Art. 3

Modalita’ di comunicazione e pubblicazione del piano

1. Al fine di assicurare una adeguata diffusione delle informazioni
i gestori:
a) pubblicano annualmente il calendario per l’elaborazione del
piano sul proprio sito internet e avviano la richiesta di
informazioni e dati nei confronti di tutti i soggetti coinvolti entro
il 1° settembre di ciascun anno;
b) pubblicano nei propri siti internet il piano entro il termine
del 31 marzo di ciascun anno ai fini della consultazione, con
evidenziazione delle motivazioni delle scelte operate a seguito delle
proposte e delle informazioni ricevute;
c) tenuto conto degli esiti della consultazione, trasmettono il
piano entro il 31 maggio di ciascun anno al Ministero, all’Autorita’
e alle Regioni interessate, nonche’ comunicano sul proprio sito
internet, entro la stessa data, le informazioni relative al piano in
lingua italiana ed in lingua inglese.

Art. 4

Valutazione del piano

1. Il Ministero provvede ad acquisire, entro due mesi dalla
richiesta, e comunque nel rispetto delle disposizioni di cui
all’articolo 3, comma 4 del decreto legislativo n. 93/2011, il parere
delle Regioni territorialmente interessate dagli interventi
programmati nel piano. Successivamente il Ministero e l’Autorita’
valutano il piano, ciascuno secondo le proprie competenze, anche ai
fini della sua coerenza con la strategia energetica nazionale di cui
all’articolo 3 del decreto legislativo n. 93/2011.
2. Il Ministero valuta altresi’, sentita l’Autorita’, se il piano
contiene una stima relativa ai fabbisogni in materia di investimenti
individuati nel corso della procedura consultiva e se esso e’
coerente con il piano decennale di sviluppo della rete a livello
comunitario di cui all’articolo 8, comma 3, lettera b), del
Regolamento CE n. 715/2009, con particolare riferimento alle
prospettive europee di sviluppo del mercato e di sicurezza degli
approvvigionamenti, nonche’ con i piani di sicurezza
dell’approvvigionamento di cui all’articolo 8 del decreto legislativo
n. 93/2011 e con lo sviluppo di infrastrutture derivanti da accordi
internazionali.
3. In caso di dubbio sugli aspetti relativi alla coerenza di cui al
comma 2, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 16, comma
6, del decreto legislativo n. 93/2011.

Art. 5

Monitoraggio del piano e imposizione degli investimenti

1. Il Ministero e l’Autorita’, ciascuno secondo le proprie
competenze, effettuano il monitoraggio dell’attuazione del piano,
anche sulla base di segnalazioni delle Regioni.
2. Nei casi in cui un Gestore, per cause a lui imputabili, non
realizza un investimento che in base al piano doveva essere
realizzato nel triennio successivo, il Ministero o l’Autorita’, a
seconda delle previsioni di cui al comma 8 dell’articolo 16 del
decreto legislativo n. 93/2011, impongono al gestore di realizzare
detto investimento entro un termine definito, purche’ esso sia ancora
pertinente sulla base del piu’ recente piano.
3. In caso di non ottemperanza alle disposizioni emanate in
conseguenza del monitoraggio di cui al comma 1 si applicano le
sanzioni di cui all’articolo 45, comma 1, lettera b) del decreto
legislativo n. 93/2011.
Il presente regolamento sara’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo
alla sua pubblicazione.
Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sara’
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e di farlo osservare.
Roma, 27 febbraio 2013

Il Ministro: Passera

Visto, il Guardasigilli: Cancellieri

Registrato alla Corte dei conti l’8 aprile 2013
Ufficio di controllo atti MISE – MIPAAF, registro n. 3, foglio n. 267

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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