Avviso di Deposito
del
a norma dell’art. 55
della L. 27 aprile
1982 n. 186
Il Direttore di Sezione
Vincenzo Antonio Borea – Presidente
Claudio Rovis – Consigliere
Fulvio Rocco – Consigliere, relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 325/2009, proposto da Barra Francisco Walter, rappresentato e difeso dagli avv.ti Marco Artioli e Fabio Gioso, con domicilio presso la Segreteria del T.A.R., ai sensi dell’art. 35 R.D. 26.6.1924 n. 1054;
contro
il Ministero Della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege presso la sua sede in Venezia, San Marco, 63,
per l’annullamento
del decreto del Ministero della Difesa intimato, n. 0387/III-9/2008 dd. 21 ottobre 2008, con il quale si disponeva dalla data del decreto la perdita del grado per rimozione per motivi disciplinari e, per l’effetto, in pari data la cessazione dal servizio permanente del ricorrente; nonché di ogni atto annesso, connesso o presupposto.
Visto il ricorso, notificato il 7.1.2009 e depositato presso la Segreteria il 301.2009, con i relativi allegati;
visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
visti gli atti tutti di causa;
uditi all’udienza camerale dell’11 febbraio 2009 (relatore il Consigliere Fulvio Rocco), i procuratori delle parti costituite come da verbale d’udienza;:
considerato
che, per il combinato disposto dell’art. 23, XI comma, e dell’ art. 26, IV e V comma, della l. 6 dicembre 1971, n. 1034, nella camera di consiglio fissata per l’esame dell’istanza cautelare, il Collegio, accertata la completezza del contraddittorio, verificato che non v’è necessità di procedere ad adempimenti istruttori e sentite sul punto le parti presenti, può definire il giudizio con sentenza succintamente motivata;
che, nel corso dell’udienza camerale fissata nel giudizio in epigrafe, il Collegio ha comunicato alle parti presenti come, all’esito, avrebbe potuto essere emessa decisione in forma semplificata, e queste non hanno espresso rilievi o riserve;
che sussistono i presupposti per pronunciare tale sentenza nella presente controversia.
Ritenuto che il ricorso in epigrafe va respinto, posto che, essendo comunque preclusa a questo giudice ogni sindacato in ordine alla valutazione della fattispecie costitutiva del presupposto del provvedimento impugnato a suo tempo operato in sede di procedimento penale, risultano infondate le censure di mancata proporzionalità tra la violazione commessa e il provvedimento impugnato, nonché di eccesso di potere per carenza di istruttoria e di motivazione, errata rappresentazione dei presupposti, contraddittorietà, illogicità e irragionevolezza.
Esse, infatti, sono smentite – in via del tutto assorbente – dalle circostanze, puntualmente riferite nella motivazione del provvedimento medesimo, della recidiva specifica penale in cui il Barra è incorso, nonché dei precedenti disciplinari del medesimo.
Tutto ciò – come puntualmente affermato nella motivazione del provvedimento impugnato – rende infatti il suo complessivo comportamento intrinsecamente incompatibile con la sua permanenza nelle Forze Armate e aumentano il disvalore dell’ultimo episodio ascrittogli.
Le spese e gli onorari del giudizio possono, peraltro, essere integralmente compensati tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, prima Sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge.
Compensa integralmente le spese di giudizio tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia, nella Camera di consiglio addì 11 febbraio 2009.
Il Presidente l’Estensore
Il Segretario
SENTENZA DEPOSITATA IN SEGRETERIA
il……………..…n.………
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
Il Direttore della Prima Sezione
T.A.R. per il Veneto – I Sezione n.r.g. 325/09
Fonte: www.giustizia-amministrativa.it