Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
Con il ricorso in trattazione, notificato in data 14 dicembre 2009 e depositato l’11 gennaio 2010, la sig.ra T.G. ha impugnato l’ordinanza in epigrafe, con cui il dirigente del Settore Assetto del Territorio – Servizio Antiabusivismo del Comune di Giugliano in Campania ha ingiunto la demolizione di un manufatto abusivo realizzato alla via Grotta dell’Olmo 19/4, costituito da "platea in c.a. piano terra e piano primo. Il tutto con pilastri e solai in c.a. completo di tompagni esterni e tramezzi interni (…) occupa una superficie di circa 250,00 mq. per piano".
A sostegno della domanda giudiziale di annullamento della misura ripristinatoria l’interessata ha dedotto la violazione dell’art.32, comma 25, del D.L. n.269/2003, convertito con L. n.326/2003, l’art.44 della L. n.47/1985, l’art.31 del D.P.R. n.380/2001 nonché il vizio di eccesso di potere sotto diversi profili, lamentando di aver presentato per le suddette opere abusive, in data 10.12.2004, tre domande di condono edilizio sulle quali il Comune di Giugliano in Campania si è ancora pronunciato in modo espresso.
L’intimata amministrazione comunale non si è costituita in giudizio.
Con l’ordinanza n.314/2010, pronunciata dalla Sezione nella camera di consiglio del 5.2.2010, la domanda cautelare è stata accolta nei limiti specificati in motivazione, atteso che "ad un primo sommario esame, le opere oggetto delle istanze di sanatoria non appaiono coincidere esattamente con quelle sanzionate".
Con ordinanza collegiale n.44 depositata il 10 gennaio 2011, la Sezione ha disposto una verificazione, ai sensi dell’art. 66 cod. proc. amm., a mezzo di tecnico nominato dall’Assessore all’Urbanistica della Provincia di Napoli, assegnando al funzionario incaricato il compito di procedere, previa visione di tutta la documentazione riferita alle suindicate istanze di sanatoria edilizia ed al procedimento sanzionatorio attivato dal Comune di Giugliano in Campania, ad un puntuale accertamento dello stato dei luoghi, al fine di verificare se e in che misura le opere oggetto dell’ordinanza di demolizione coincidano o meno con quelle oggetto delle domande di condono.
La relazione tecnica redatta in esecuzione dell’incombente istruttorio è stata depositata in Segreteria in data 5 aprile 2011.
Alla pubblica udienza del 5 maggio 2011 la causa è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione
Nel presente giudizio è contestata la legittimità dell’ordinanza in epigrafe, con cui il dirigente del Settore Assetto del Territorio – Servizio Antiabusivismo del Comune di Giugliano in Campania ha ingiunto la demolizione di un manufatto abusivo realizzato alla via Grotta dell’Olmo 19/4, costituito da "platea in c.a. piano terra e piano primo. Il tutto con pilastri e solai in c.a. completo di tompagni esterni e tramezzi interni (…) occupa una superficie di circa 250,00 mq. per piano".
Ad avviso del Collegio, il ricorso è fondato entro i limiti di seguito precisati.
Come emerge dalla documentazione agli atti del giudizio, per le suddette opere abusive, la ricorrente ha presentato, in data 10.12.2004, tre domande di condono edilizio, ai sensi dell’art.32 del D.L. n.269/2003, convertito in legge n.326/2003, sulle quali il Comune di Giugliano in Campania non si è ancora pronunciato in modo espresso. E’ necessario precisare che, in merito alla corrispondenza tra le opere sanzionate e quelle oggetto delle istanze di sanatoria, la Sezione ha disposto l’espletamento di una verificazione a cura di tecnico nominato dall’Assessore all’Urbanistica della Provincia di Napoli, le cui risultanze possono essere integralmente recepite dal Collegio. Come illustrato nella relazione conclusiva, depositata in Segreteria in data 5 aprile 2011, "è stata riscontrata una leggera difformità, pari a 10,85 mq., tra il totale delle superfici da condonare richieste, 508,25, e il totale delle superfici rilevate, 519,10 mq.".
Tanto premesso, risulta dunque dimostrato che, pur essendo ancora pendente il procedimento relativo al condono edilizio del fabbricato, l’amministrazione ha emesso il provvedimento di demolizione dell’immobile nella sua totalità, senza espungere le opere non rientranti nell’oggetto della richiesta di sanatoria (cfr. in termini T.A.R. Campania, Sezione II, 23 settembre 2009 n.5042).
Sul punto il Collegio ritiene di richiamare il pacifico principio accolto dalla giurisprudenza, anche di questo Tribunale (cfr., per tutte, T.A.R. Campania, Sezione II, 7 settembre 2006, n.7966 e 31 gennaio 2007, n.797; Sezione III, 21 maggio 2007, n.5425; Sezione IV, 8 ottobre 2007, n.9123; Consiglio di Stato, Sezione V, 14 giugno 1994, n.654; Sezione IV, 16 gennaio 2007, n.226), per il quale, ai sensi degli artt.38 e 44 della legge 28 febbraio 1985 n.47, che trovano applicazione anche per le domande di sanatoria presentate ex l. n.326 del 2003, è illegittima l’ordinanza di demolizione di opere edilizie abusive qualora il comune non si sia ancora pronunciato sulla domanda di condono edilizio antecedentemente presentata dall’interessato, sussistendo l’obbligo dell’amministrazione di provvedere esplicitamente sulla stessa, prima di adottare eventuali provvedimenti sanzionatori.
Siffatto principio, ispirato ad evidenti esigenze garantistiche di tutela della posizione del contravventore e di economia, evitandosi la distruzione di beni che potrebbero risultare conformi alle previsioni urbanistiche, può pertanto trovare applicazione anche nella fattispecie in esame, limitatamente agli interventi effettivamente oggetto della domanda di condono.
In relazione a quanto precede, il ricorso risulta fondato; per l’effetto, va annullato il provvedimento impugnato. Resta salva la doverosa attività istruttoria dell’amministrazione volta ad accertare la concreta sanabilità delle opere di cui si discute e, in caso positivo, a rideterminare gli importi dell’oblazione e degli oneri dovuti.
Le spese di giudizio possono essere equamente compensate, fatte salve quelle occorse per la verificazione – nella misura liquidata in dispositivo, secondo la nota spese presentata dall’arch. A. Fico – e quelle anticipate per il contributo unificato, che vanno poste entrambe a carico del comune soccombente.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie entro i limiti di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla l’ordinanza di demolizione impugnata.
Spese compensate, fatte salve quelle occorse per la verificazione, che si liquidano in complessivi Euro 2.040,84 (euro duemilaquaranta/84), e quelle per il contributo unificato, che vanno poste entrambe a carico del comune soccombente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
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