T.A.R. Lombardia Brescia Sez. I, Sent., 27-05-2011, n. 776

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1 – Il ricorrente lamenta la illegittimità del rifiuto di reingresso lavorativo in Italia, intervenuto solo in ragione di una comminata espulsione di data 9/7/2001.

2- La difesa dell’istante basa il proprio ricorso sul solo fatto che, nel caso, si tratti, con riguardo alla detta espulsione, di una omonimia, così deducendo travisamento dei fatti per insufficienza di circostanze soggettive utili a sostenere il detto provvedimento negativo.

3 – A tali assunti del ricorrente si è partitamente opposta la difesa erariale; la stessa ha poi concluso per la infondatezza del ricorso.

4 – All’U.P. dell’11/5/2011, dopo brevi espressioni preliminari di rito e brevissima discussione, la causa è stata spedita in decisione.

5 – Osserva il collegio che:

a – alla data di deposito della domanda di nulla osta (14/3/2006) da altri presentata, la efficacia del su citato decreto di espulsione, che in relazione al tempo in cui è stato adottato non poteva superare i 5 anni di durata, non si era ancora consumata;

b – tale consumazione era, invece, più che intervenuta alla data di adozione del provvedimento qui impugnato (19/3/2007) non altrimenti potendosi considerare, pur anche per giurisprudenza conforme in tal senso, retroattiva in peius la norma di cui all’art. 12, 1° comma punto h della Legge 189/2002 che porta a 10 anni la su descritta durata;

c – la circostanza di cui sub b non viene dedotta in ricorso quale vizio invalidante per carenza di un presupposto fondante di fatto;

c1 – il decreto di espulsione non risulta essere mai stato posto in discussione in nessuna sede;

d – è pacifico tuttavia che il ricorrente non risulta mai rientrato in Italia (v. in atti);

e – l’Amministrazione non è riuscita in alcun modo a perfezionare, compiutamente, quanto disposto con ordinanza di questa Sezione n. 75/2007;

f – su tale punto tuttavia (situazione di lamentata omonimia) il ricorrente – re melius perpensa – non ha fornito nemmeno un serio principio di prova, limitandosi a mere enunciazioni;

g – la procedura di specie è alquanto complessa ed il ricorrente non ha mai manifestato alcun interesse concreto all’attivazione della stessa;

h – la detta procedura sarebbe ormai inutile in ragione del fatto che il decreto di espulsione non è più efficace: anche se esso fosse di durata decennale in quanto il ricorrente non risulta mai rientrato in Italia;

l – la cessazione degli effetti del decreto di espulsione rileva solo al fine di legittimare una richiesta di reingresso in Italia la cui decisione deve essere, comunque, assunta dall’autorità centrale (CdS Sezione VI n. 380/2011).

6 – Tanto annotato, porta a concludere per l’infondatezza del ricorso.

7 – Sussisto sufficienti ragioni per compensare le spese.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) definitivamente pronunciandosi respinge il presente ricorso; salvi gli ulteriori provvedimenti della P.A..

Spese di lite compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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