REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA LEGGE REGIONALE 24 maggio 2010, n. 7

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 45 del 13-11-2010

(Pubblicata nel 1° supplemento ordinario n. 11 del 28 maggio 2010 al Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 21 del 26 maggio 2010) IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE promulga la seguente legge: Art. 1 Modifica all’art. 1 della legge regionale n. 20/2005 1. Al comma 3 dell’art. 1 della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia), le parole «per l’autorizzazione al funzionamento» sono sostituite dalle seguenti: «per l’avvio dei servizi».

Art. 2 Modifica all’art. 2 della legge regionale n. 20/2005 1. La lettera d) del comma 2 dell’art. 2 della legge regionale 20/2005 e’ abrogata.

Art. 3

Modifiche all’art. 3 della legge regionale n. 20/2005

1. All’art. 3 della legge regionale n. 20/2005 sono apportate le
seguenti modifiche:
a) al comma 3 dopo le parole «servizi generali» sono inserite
le seguenti: «e i locali destinati a uso amministrativo»;
b) al comma 6 le parole «i nidi condominiali,» sono soppresse.

Art. 4 Modifiche all’art. 4 della legge regionale n. 20/2005 1. All’art. 4 della legge regionale n. 20/2005 sono apportate le seguenti modifiche: a) la lettera c) del comma 2 e’ sostituita dalla seguente: «c) servizi educativi domiciliari realizzati presso il domicilio degli educatori per un massimo di cinque bambini contemporaneamente presenti e di eta’ inferiore ai tre anni, compresi eventualmente quelli dell’ambito familiare dell’educatore, se presenti durante l’apertura del servizio. Se il servizio e’ svolto dai soggetti di cui all’art. 6, comma 1, lettera d), la gestione puo’ avvenire solo in forma associata. Il servizio puo’ realizzarsi anche presso locali nella disponibilita’ dell’educatore o messi a disposizione da altro soggetto;»; b) dopo la lettera c) del comma 2 e’ aggiunta la seguente: «c-bis) il servizio di baby sitter locale di cui all’art. 4-bis.»; c) l’ultimo periodo del comma 3 e’ soppresso.

Art. 5

Inserimento dell’art. 4-bis nella legge regionale n. 20/2005

1. Dopo l’art. 4 della legge regionale n. 20/2005 e’ inserito il
seguente:
«Art. 4-bis (Servizio di baby sitter locale). – 1. Al fine di
assicurare sostegno alle famiglie, i Comuni singoli o nelle forme
associative previste dalla vigente legislazione possono promuovere e
organizzare nel territorio di competenza il servizio di baby sitter,
anche affidando l’attuazione parziale o totale del servizio ai
soggetti di cui all’art. 1, comma 4.
2. I soggetti di cui al comma 1 approvano e pubblicizzano
l’elenco delle persone che, in possesso di una adeguata formazione,
sono disponibili allo svolgimento del servizio di baby sitter presso
il domicilio della famiglia.
3. L’Amministrazione regionale, al fine di assicurare la
qualificazione del servizio, definisce linee guida per i requisiti di
iscrizione agli elenchi di cui al comma 2 e promuove una specifica
attivita’ di formazione, di concerto tra le strutture competenti in
materia di formazione, lavoro e pari opportunita’.».
2. Gli eventuali oneri derivanti dall’applicazione del disposto
di cui all’art. 4-bis della legge regionale n. 20/2005, come inserito
dal comma 1, fanno carico all’unita’ di bilancio 6.2.1.5063 e al
capitolo 5960 dello stato di previsione della spesa del bilancio
pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l’anno 2010.
3. L’Amministrazione regionale riconosce quali crediti formativi
per l’accesso a successivi percorsi di qualifica ovvero per
l’iscrizione agli elenchi di cui al comma 2 dell’art. 4-bis della
legge regionale n. 20/2005, come inserito dal comma 1, i percorsi
formativi promossi e finanziati con contributi pubblici effettuati
antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 6 Modifiche all’art. 5 della legge regionale n. 20/2005 1. All’art. 5 della legge regionale n. 20/2005 sono apportate le seguenti modifiche: a) l’ultimo periodo del comma 2 e’ soppresso; b) il comma 3 e’ sostituito dal seguente: «3. Nella dichiarazione di inizio attivita’ di cui all’art. 18 va indicata la durata massima della sperimentazione, che non puo’ comunque essere superiore a tre anni.»; c) i commi 4 e 6 sono abrogati.

Art. 7 Modifica all’art. 6 della legge regionale n. 20/2005 1. Dopo la lettera b) del comma 1 dell’art. 6 della legge regionale n. 20/2005 e’ inserita la seguente: «b-bis) dalle famiglie in forma associata;»;

Art. 8 Sostituzione dell’art. 8 della legge regionale n. 20/2005 1. L’art. 8 della legge regionale n. 20/2005 e’ sostituito dal seguente: «Art. 8 (Partecipazione al costo dei servizi). – 1. L’accoglienza presso i servizi educativi per la prima infanzia erogati da soggetti pubblici nonche’ da soggetti del privato sociale e privati, accreditati, prevede una partecipazione finanziaria degli utenti, anche con forme di contribuzione differenziata in relazione alle condizioni socio-economiche delle famiglie. 2. La Regione promuove forme di sostegno per l’abbattimento dei costi della partecipazione finanziaria mediante contributi alle famiglie, da assegnare in relazione alle condizioni socio-economiche delle stesse. 3. L’entita’ dell’abbattimento dei costi e’ differenziata in relazione alla tipologia e qualificazione del servizio.». 2. Gli oneri derivanti dall’applicazione del disposto di cui all’art. 8 della legge regionale n. 20/2005, come sostituito dal comma 1, fanno carico all’unita’ di bilancio 8.2.1.1140 e al capitolo 8465 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l’anno 2010.

Art. 9 Modifica all’art. 9 della legge regionale n. 20/2005 1. Dopo il comma 1 dell’art. 9 della legge regionale n. 20/2005 e’ aggiunto il seguente: «1-bis. Presso ciascuna struttura di cui agli articoli 3 e 4, e’ adottata, a cura del soggetto gestore, una Carta dei servizi.».

Art. 10

Modifiche all’art. 10 della legge regionale n. 20/2005

1. Al comma 1 dell’art. 10 della legge regionale n. 20/2005 sono
apportate le seguenti modifiche:
a) alla lettera c) le parole «concessione dell’autorizzazione
al funzionamento e dell’accreditamento di cui agli articoli 18 e 20 e
controllo» sono sostituite dalle seguenti: «verifica della
dichiarazione di inizio attivita’ di cui all’art. 18 e concessione
dell’accreditamento di cui all’art. 20 nonche’ controllo»;
b) alla lettera f) le parole «e in convenzione» sono soppresse.

Art. 11 Modifiche all’art. 13 della legge regionale n. 20/2005 1. All’ art. 13 della legge regionale n. 20/2005 sono apportate le seguenti modifiche: a) l’alinea del comma 1 e’ sostituito dal seguente: «1. La Giunta regionale, su proposta dell’Assessore competente, stabilisce:»; b) alla lettera e) del comma 1 le parole «e in convenzione» sono soppresse; c) alla lettera c) del comma 2 le parole «da parte dei soggetti accreditati» sono soppresse; d) alla lettera d) del comma 2 le parole «per la concessione dell’autorizzazione al funzionamento e dell’accreditamento di cui agli articoli 18 e 20» sono sostituite dalle seguenti: «per la concessione dell’accreditamento di cui all’art. 20»; e) al comma 4 la parola «predispone» e’ sostituita dalle seguenti: « puo’ predisporre»; f) il comma 5 e’ sostituito dal seguente: «5. Presso la Direzione centrale competente e’ istituito il registro dei soggetti autorizzati al funzionamento o avviati, con la procedura di cui al combinato disposto degli articoli 18 e 29, e dei soggetti accreditati per la gestione dei servizi per la prima infanzia.»; g) al comma 6 le parole «delle autorizzazioni» sono sostituite dalle seguenti: «delle dichiarazioni di inizio attivita’».

Art. 12 Modifiche all’art. 14 della legge regionale n. 20/2005 1. All’art. 14 della legge regionale n. 20/2005 sono apportate le seguenti modifiche: a) la rubrica e’ sostituita dalla seguente: «Comitato di coordinamento pedagogico»; b) il comma 1 e’ sostituito dal seguente: «1. E’ istituito, presso la Direzione centrale competente, il Comitato di coordinamento pedagogico, quale organismo tecnico-consultivo del sistema educativo integrato.»; c) la lettera a) del comma 2 e’ sostituita dalla seguente: «a) propone, in relazione alle diverse tipologie di servizi e nel rispetto delle esigenze locali, principi e criteri pedagogici di riferimento per le attivita’, favorendo la sperimentazione;»; d) alla lettera d) del comma 2 le parole «promuove e» sono sostituite dalle seguenti: «propone e»; e) al comma 3: 1) le parole «in materia di protezione sociale» sono soppresse; 2) alla lettera a) le parole «dalla Conferenza permanente per la programmazione sanitaria, sociale e sociosanitaria regionale» sono sostituite dalle seguenti: «dalla Giunta regionale»; 3) la lettera c) e’ abrogata; f) al comma 6 le parole «tra gli esperti di cui al comma 3, lettera d) » sono soppresse; g) al comma 7 dopo la parola «legislatura» sono aggiunte le seguenti: «e comunque fino alla nomina del nuovo Comitato». 2. Gli eventuali oneri derivanti dall’applicazione del disposto di cui all’art. 14 della legge regionale n. 20/2005, come modificato dal comma 1, fanno carico all’unita’ di bilancio 10.1.1.1162 e al capitolo 9805 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l’anno 2010.

Art. 13

Modifiche all’art. 15 della legge regionale n. 20/2005

1. All’art. 15 della legge regionale n. 20/2005 sono apportate le
seguenti modifiche:
a) al comma 1 le parole «, secondo gli indirizzi di cui
all’art. 13, comma 1» sono soppresse;
b) al comma 2-bis le parole «Limitatamente agli anni scolastici
2006-2007, 2007-2008 e 2008-2009» sono sostituite dalle seguenti:
«Fino all’emanazione del regolamento di cui all’art. 13, comma 2,
lettera d), disciplinante le modalita’ per la concessione
dell’accreditamento di cui all’art. 20».
2. Gli eventuali oneri derivanti dall’applicazione del disposto
di cui al comma 2-bis dell’art. 15 della legge regionale n. 20/2005,
come modificato dal comma 1, fanno carico all’unita’ di bilancio
8.2.1.1140 e al capitolo 8465 dello stato di previsione della spesa
del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per
l’anno 2010.

Art. 14

Modifica all’art. 15-bis della legge regionale n. 20/2005

1. Al comma 1 dell’art. 15-bis della legge regionale n. 20/2005
le parole «in convenzione» sono soppresse.

Art. 15 Sostituzione della rubrica del Capo IV della legge regionale n. 20/2005 1. La rubrica del Capo IV della legge regionale n. 20/2005 e’ sostituita dalla seguente: «Avvio e accreditamento dei servizi».

Art. 16 Modifiche all’art. 18 della legge regionale n. 20/2005 1. All’art. 18 della legge regionale n. 20/2005 sono apportate le seguenti modifiche: a) la rubrica e’ sostituita dalla seguente: «Dichiarazione di inizio attivita’»; b) l’alinea del comma 1 e’ sostituito dal seguente: «1. I servizi del sistema educativo integrato sono avviati a seguito di dichiarazione di inizio attivita’ presentata al Comune, attestante il possesso dei seguenti requisiti:»; c) il comma 2 e’ abrogato.

Il testo integrale è presente al seguente URL: http://www.gazzettaufficiale.it/

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *