T.A.R. Lazio Roma Sez. II ter, Sent., 30-05-2011, n. 4874 Procedimento

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con il ricorso, notificato il 25 marzo 2011 e depositato il successivo 7 aprile, la società interessata ha impugnato gli atti meglio specificati in epigrafe perché lesivi del proprio interesse connesso alla mancata esecuzione dei lavori di rimozione imposti, prospettando come motivi di impugnazione la violazione di legge e l’eccesso di potere sotto svariati aspetti sintomatici.

Si è costituito in giudizio il Comune di Monterotondo.

Con atto depositato il 13 maggio 2011 i difensori della parte istante hanno affermato che il Comune resistente ha disposto l’annullamento parziale dell’atto gravato, in particolare nella parte in cui individua nella società ricorrente il soggetto tenuto con altri alla rimozione dei rifiuti. Per tale evenienza si assume che sia cessata la materia del contendere.

Tale affermazione viene, altresì, confermata dal Comune resistente nel proprio atto di costituzione.

Il Collegio, accertata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria, sentite sul punto le parti, ritiene di poter definire il giudizio nella forma della decisione semplificata ai sensi e per gli affetti di cui al combinato disposto degli artt. 60 e 74 del c.p.a., dichiarando a tal fine improcedibile il giudizio in esame per cessata materia del contendere.

Sussistono, comunque, giusti motivi per compensare fra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.

Compensa fra le parti le spese di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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