T.A.R. Lazio Roma Sez. II ter, Sent., 30-05-2011, n. 4872 Procedimento

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con il ricorso, notificato l’11 dicembre 2001 e depositato il successivo 19 dicembre, l’interessato, quale funzionario del Ministero delle Finanze collocato in quiescenza, ha impugnato gli atti meglio specificati in epigrafe perché lesivi del proprio interesse connesso all’uso dell’immobile del demanio sito in Roma Via del Quirinale n. 28.

Al riguardo, il medesimo ha prospettato come motivi di impugnazione la violazione di legge e l’eccesso di potere sotto svariati aspetti sintomatici.

Si è costituita in giudizio l’Agenzia del Demanio con un atto solo formale.

Nella Camera di Consiglio del 9 gennaio 2002 con ordinanza n. 26/2002 questo Tribunale ha accolto la domanda di sospensione degli effetti del provvedimento impugnato.

All’udienza del 18 maggio 2011 la causa è stata posta in decisione.

Con una nota di deposito del 4 marzo 2011 il difensore del ricorrente ha prodotto in giudizio una dichiarazione dell’interessato in merito alla cessata materia del contendere per effetto dell’intervenuto accordo tra la stessa e l’Amministrazione intimata circa il godimento dell’immobile in discussione.

Siccome la predetta dichiarazione non è stata né smentita, né contestata, non rimane al Collegio che dichiarare l’improcedibilità del gravame per cessata materia del contendere.

Sussistono, tuttavia, giuste ragioni per compensare fra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo dichiara improcedibile.

Compensa integralmente fra le parti le spese di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *