T.A.R. Lombardia Milano Sez. III, Sent., 30-05-2011, n. 1375 Guardie particolari e istituti di vigilanza privata

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con il provvedimento in epigrafe la Prefettura di Milano ha denegato l’istanza con la quale l’istituto di vigilanza Securitalia S.p.a. aveva chiesto l’approvazione della nomina a guardia giurata, nonché il rilascio del porto di pistola a tariffa ridotta a favore del Sig. C.F. con il quale intendeva instaurare un rapporto di lavoro.

A motivo del diniego l’Ufficio provinciale del Governo ha addotto le seguenti circostanze:

– in data 17/9/1997 il C. risultava essere stato deferito dai Carabinieri di Nicotera alla competente A.G. per il reato di guida di un motoveicolo senza patente;

– in data 22/02/2001 il medesimo era stato denunciato alla A.G. perché, in concorso con il responsabile di nota famiglia mafiosa, si rendeva responsabile del reato di cui all’art. 4 della L. 110 del 1975, imputazione dalla quale, tuttavia, egli risultava essere stato assolto con sentenza passata in giudicato;

– in data 12/10/2003 veniva deferito dai Carabinieri della Stazione di Nicotera alla A.G. poiché si rendeva responsabile dei reati di cui agli artt. 588 e 635 c.p. (rissa e danneggiamento).

– all’Ufficio della Stazione dei Carabinieri di Nicotera risultava che egli era solito frequentare pregiudicati appartenenti alla criminalità organizzata locale.

Avverso tale atto ha proposto ricorso l’interessato deducendo i seguenti

MOTIVI:

1) Violazione dell’art..10 bis della L. 241/90

Il diniego è stato emesso senza dare preventiva comunicazione dei motivi ostativi alla parte istante.

2) Eccesso di potere per illogicità, contraddittorietà degli atti, difetto di motivazione e di istruttoria.

I trascorsi penali ascritti al Sig. C. non si sono mai tradotti in provvedimenti di condanna. Anzi, la Prefettura stessa ammette che per il reato di porto ingiustificato di strumento atto ad offendere (previsto dall’art. 4 della L. 110 del 1975) vi è stata assoluzione.

Con riguardo al reato di guida senza patente, invece, la Prefettura avrebbe dovuto considerare la sua risalenza nel tempo (il C. all’epoca era giovanissimo) e la sua inattitudine a minare l’affidabilità nello svolgimento dell’ufficio di guardia giurata.

Il reato di rissa e danneggiamento non poteva, inoltre, essere commesso dal C. che all’epoca dei fatti contestati si trovava in stato di fermo forzato per convalescenza e seguito di un intervento chirurgico.

Per quanto riguarda, invece, le frequentazioni di malavitosi locali, attribuite al C., nella censura si precisa che si trattava di due episodi isolati e occasionali nei quali il ricorrente era stato visto semplicemente "dialogare" in luoghi pubblici con persone asseritamente segnalate per precedenti di polizia ma, in realtà, risultanti incensurate. Peraltro, il Sig. C. fino al 2009 è stato arruolato nelle forze armate in sedi diverse da quella di residenza e, quindi, non poteva avere frequenti contatti con persone residenti in Nicotera.

3) Difetto di istruttoria e di motivazione in ordine alla indicazione delle frequentazioni.

Il provvedimento impugnato non specifica quali siano i precedenti di polizia imputati alle persone con le quali il C. era stato visto parlare. Tale lacuna appare essenziale, poiché non consente né all’interessato né al giudice di valutare la specifica gravità degli episodi che avrebbero macchiato l’onorabilità delle persone frequentate dal C..

Peraltro la specifica disciplina relativa alla banca dati da cui i Carabinieri della Stazione di Nicotera hanno tratto le informazioni relative ai "precedenti di polizia" prevede che le informazioni in essa contenute possano essere utilizzate in procedimenti giudiziari o amministrativi soltanto attraverso l’acquisizione delle fonti originarie proprio per fare in modo che non sia la semplice sussistenza di un qualsivoglia "precedente" a formare oggetto di valutazione, ma sia uno specifico e circostanziato episodio che solo le "fonti originarie" possono far conoscere.

4) Eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria sub specie di omessa valutazione di precedenti servizi ed attività rilevanti ai fini della valutazione della condotta.

Il ricorrente ha prestato servizio militare per ben 9 anni (dal 2000 al 2009) partecipando a missioni all’estero e ricevendo anche riconoscimenti. Siffatto elemento, sicuramente rilevante ai fini di un’adeguata considerazione della affidabilità morale e professionale del Sig. C., non è stato, invece, minimamente tenuto in considerazione dalla Prefettura.

Con ordinanza n. 119 del 5/02/2010 questa Sezione, rilevato che l’Amministrazione non aveva sollecitato il contraddittorio procedimentale attraverso la notifica della comunicazione del preavviso di rigetto previsto dall’art. 10 bis della L. 241 del 1990, ha sospeso il provvedimento impugnato.

A seguito della predetta ordinanza la Prefettura di Milano dava corso ad una nuova istruttoria dell’affare richiedendo alla Stazione dei C.C. di Nicotera nuove informazioni sulla condotta del C..

Con nota in data 12/04/2010 il Comando della Stazione dei Carabinieri di Nicotera confermava le circostanze già segnalate aggiungendo che il 4 maggio 2009 il C. era stato fermato per una perquisizione unitamente ad A.M., figlio di G. M., elemento di spicco di una cosca mafiosa locale. Inoltre in data 10/10/2010 il C. era nuovamente stato trovato in compagnia del M..

Sulle predette circostanze la Prefettura acquisiva le difese dell’interessato che venivano trasmesse alla Stazione dei C.C. di Nicotera.

Questa controdeduceva nuovamente in senso negativo in relazione alla domanda di approvazione della nomina a guardia giurata del ricorrente ritenendo le sue frequentazioni ostative al rilascio della autorizzazione richiesta in quanto suscettibili di far dubitare del possesso del requisito della affidabilità richiesto dalla normativa vigente.

Sulla scorta di tale parere il Prefetto di Milano con decreto in data 8/09/2010 rigettava nuovamente la richiesta di approvazione della nomina a guardia giurata del ricorrente.

Questi proponeva anche avverso tale atto i seguenti

MOTIVI AGGIUNTI

1) Eccesso di potere per difetto di motivazione, difetto di istruttoria, contraddittorietà fra atti della stessa procedura.

Il Prefetto di Milano aveva correttamente riferito alla Stazione dei C.C. di Nicotera le dichiarazioni difensive con cui l’interessato aveva rilevato che nessuno degli eventi pregiudizievoli segnalati a suo carico si era concluso con una sentenza penale di condanna e che nessuna delle persone con le quali egli si era accompagnato risultava gravata da precedenti penali o carichi pendenti. In relazione a tali circostanze il Prefetto aveva richiesto al Comando competente di esperire nuove indagini atte a corroborare o smentire quanto affermato dal C. unitamente ad un nuovo e motivato parere in ordine al rilascio della richiesta autorizzazione. I richiesti approfondimenti istruttori sono, tuttavia, stati completamente omessi dai Carabinieri di Nicotera.

2) Eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà degli atti amministrativi, difetto di motivazione e di istruttoria.

Il nuovo provvedimento, per la parte in cui si basa sulle circostanze già addotte da quello precedente, è affetto dai medesimi vizi rubricati nel ricorso principale.

Anche la frequentazione del Sig. M.A., che è stata considerata rilevante nel secondo rapporto inviato al Prefetto di Milano dai Carabinieri di Nicotera, in realtà si riduce a due soli episodi distanziati di cinque mesi.

Inoltre, il Sig. M.A. non risulta gravato da precedenti di mafia: le uniche contravvenzioni di cui egli si è reso responsabile attengono ad abusi edilizi e alla violazione del codice della strada. Anzi, il predetto soggetto è stato assolto con sentenza passata in giudicato dal reato di cui all’art. 416 bis del codice penale.

A nulla può rilevare, poi, la parentela del M. con soggetto condannato per reati di mafia: a voler diversamente opinare si verrebbe ad ammettere una sorta di proprietà transitiva delle condotte disonorevoli che giungerebbe a colpire a cascata tutti i parenti dei mafiosi e tutti i loro conoscenti e frequentatori, in evidente contrasto con il principio di personalità della responsabilità penale.

Si è costituita l’Avvocatura Distrettuale per resistere al ricorso.

All’udienza del 12 maggio 2001, sentiti gli avvocati delle parti come da separato verbale, relatore Dr. Raffaello Gisondi, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Motivi della decisione

Il ricorso è fondato.

1. I precedenti penali ascritti al ricorrente, salvo quello per giuda di motociclo senza patente, non sono rilevanti o non stati confermati in sede di istruttoria procedimentale.

Il C. è stato assolto dal reato di porto di armi atte ad offendere con sentenza passata in giudicato, per cui tale accusa non può avere alcun rilievo, nemmeno sintomatico, in qualsivoglia procedimento giurisdizionale o amministrativo.

Il reato di guida senza patente di un motociclo è risalente nel tempo, e, comunque, per tipologia e gravità, non è in alcun modo idoneo ad influire sul giudizio di affidabilità morale e professionale della aspirante guardia giurata.

Con riguardo ai reati di rissa e danneggiamento la richiesta indirizzata dal Prefetto di Milano ai Carabinieri di Nicotera di avere maggiori delucidazioni sull’esito del relativo procedimento penale è rimasta del tutto priva di riscontro, con la conseguenza che anche tale accusa risulta non confermata e non può, quindi, essere considerata rilevante ai fini dell’esame della richiesta autorizzazione.

In proposito occorre precisare che questo Tribunale ha affermato che anche una semplice denuncia può avere rilievo ai fini del rilascio delle autorizzazioni di polizia. Deve, tuttavia, trattarsi di una denuncia circostanziata che consenta alla p.a. (e, conseguentemente anche al giudice in fase di impugnazione) di trarre utili elementi ai fini della valutazione da compiere.

Nel caso di specie, invece, si tratta di una semplice segnalazione ricavata dalla interrogazione di una banca dati che non è stata in alcun modo circostanziata né accompagnata dai relativi documenti giustificativi.

Precisato ciò, il diniego di approvazione della nomina a guardia giurata non può fondarsi esclusivamente sulle frequentazioni del C..

E ciò per le ragioni che seguono.

La giurisprudenza ha più volte affermato che l’amministrazione non può denegare l’attestato di idoneità a guardia particolare giurata ed il connesso permesso al porto di arma adducendo il solo fatto che il richiedente si è accompagnato a pregiudicati del luogo di residenza ovvero che sia legato da rapporto di parentela o di affinità ad un soggetto che abbia avuto siffatte frequentazioni.

Anche se fosse possibile prescindere dal fatto che in alcun modo è stata dimostrata la personale consapevolezza del ricorrente circa la particolare situazione in cui si trovavano i soggetti che egli stesso ha avuto l’occasione di frequentare, è sufficiente notare che le suddette circostanze di per sé sole non sono ostative al riconoscimento del requisito di buona condotta richiesto all’uopo dal T.U. 18 giugno 1931 n. 773, la cui assenza, peraltro, deve essere rigorosamente dimostrata dalla P.A. (T.A.R. Campania Napoli, sez. V, 16 aprile 2010, n. 1991; T.A.R. Veneto sez. III 14 aprile 2006 n. 1017; T.A.R. Sicilia Catania sez. II 15 settembre 2004 n. 2563; Corte Cost. 25 luglio 1996 n. 311, 28 luglio 1976 n. 207, 6 luglio 1965 n. 61, 9 giugno 1965 n. 45, 31 marzo 1994 n. 108 e 16 dicembre 1993 n. 440, TAR Campania 2 maggio 1996 n. 163 e 17 luglio 2002 n. 4193;Cons. Stato Sez. I par. 6 marzo 2002 n. 1165 e Sez. IV 31 marzo 2003 n. 1671).

Nel caso di specie, peraltro, i Carabinieri di Nicotera, non sono stati in grado di specificare quali fossero i reati ascritti alle persone con cui il C. era stato trovato a dialogare (in luoghi pubblici e in un paese con un numero ridotto di abitanti) le quali, salvo A.M., risultano essere incensurate.

Con riguardo al M., lo stesso deve presumersi, fino a prova contraria, estraneo alle consorterie mafiose essendo stato assolto con sentenza passata in giudicato dal reato di cui all’art. 416 bis del codice penale.

Le contravvenzioni di cui egli si è reso responsabile (attinenti abusi edilizi ed infrazioni al codice della strada) non possono essere considerate rilevanti al fine di gettare ombre anche sulle persone da egli frequentate. Né, di per sé, può considerarsi rilevante la parentela con un esponente della mafia locale (dovendosi tener conto sia della assoluzione dal reato di associazione mafiosa, sia del principio in base al quale la semplice parentela con soggetto pregiudicato non può valere come motivo ostativo per il mancato rilascio della autorizzazione di polizia che, a maggior ragione, deve valere qualora il sospettato sia un conoscente del parente).

La Prefettura, nella sua valutazione, non ha inoltre tenuto in alcuna considerazione il servizio prestato dal ricorrente nelle forze armate per ben nove anni il quale, costituendo un ufficio pubblico e comportando lo svolgimento di compiti delicati oltre che il possesso di armi, costituisce – in difetto di palesi controindicazioni – una garanzia di affidabilità professionale anche per lo svolgimento dei compiti di guardia giurata.

Il ricorso deve, quindi, essere accolto.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sezione III di Milano, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato con ricorso principale e quello impugnato con ricorso per motivi aggiunti. Ai fini della esecuzione del giudicato precisa che né gli asseriti precedenti del C. né le sue "frequentazioni", così come indicate nei provvedimenti annullati, potranno costituire ragioni ostative al rilascio della richiesta autorizzazione.

Condanna l’Amministrazione resistente alla refusione delle spese di lite che liquida in Euro 2.500 oltre IVA e c.p.a.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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