T.A.R. Lazio Roma Sez. II, Sent., 31-05-2011, n. 4921

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

verbale;
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1.- Premetteva il ricorrente di aver partecipato alla selezione bandita con determinazione dirigenziale n. 158 del 31 gennaio 2005 dal Comune di Roma per il conferimento di 50 posti nel profilo professionale di geometra, categoria C, posizione economica C1.

Precisava il Signor M. che il suindicato bando prevedeva espressamente una quota di riserva del 35% per i dipendenti del Comune di Roma con contratto di lavoro a tempo indeterminato ed in possesso del titolo di studio per la partecipazione al concorso, oltre all’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 5 del D.P.R. n. 487 del 1994 in materia di categorie riservatarie e preferenze nella formazione della graduatoria.

Soggiungeva ancora il ricorrente, in possesso di documentazione presentata per il concorso che lo colloca nella categoria degli orfani di caduti sul lavoro, di essersi utilmente situato nella graduatoria finale del concorso alla posizione n. 181 con l’indicazione di essere "riservatario".

Lamenta però il ricorrente che il competente Dipartimento del Comune di Roma ebbe dapprima a sospendere l’autorizzazione alla sua assunzione, in quanto sarebbero stati necessari degli approfondimenti, per poi adottare il provvedimento qui principalmente impugnato con il quale il Comune disponeva di non procedere all’assunzione a tempo indeterminato in quanto "la percentuale prevista dalla vigente normativa in favore di orfani e vedove risulterebbe già soddisfatta dall’Amministrazione comunale, risultando carenze esclusivamente nelle categorie degli invalidi civili, per cui non vi sarebbe luogo per applicare la riserva di cui alla L. 68/99 in favore della suddetta categoria" (così, testualmente nella parte motiva del provvedimento impugnato, per come riprodotta nell’atto introduttivo del presente giudizio a pag. 2).

Ritenendo illegittima tale decisione assunta dal Comune di Roma sotto diversi profili, il Signor M. chiedeva che gli fosse "riconosciuto il relativo diritto al collocamento obbligatorio" (così, testualmente, a pag. 3 dell’atto introduttivo del presente giudizio), oltre al risarcimento dei danni subiti.

2. – Si è costituita in giudizio l’Amministrazione finanziaria contestando analiticamente la fondatezza delle avverse prospettazioni e chiedendo la reiezione del gravame.

Si è altresì costituito in giudizio il Signor Ciro Fabio Cangialosi, posizionatosi al 106° posto della graduatoria ed intimato in giudizio dal ricorrente, eccependo il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in ordine alla domanda proposta dal ricorrente. Eccependo ulteriori vizi di rito nella proposizione del ricorso, il controinteressato ne chiedeva la reiezione per la infondatezza delle censure dedotte.

Le parti producevano in atti ulteriori memorie con le quali, nella sostanza e mantenendo le opposte posizioni, reiteravano le già affermate conclusioni.

Trattenuta riservata la decisione nell’udienza di merito del 12 gennaio 2011 la riserva è stata sciolta nella Camera di consiglio del 23 marzo 2011.

3. – Il Collegio deve anzitutto scrutinare la fondatezza o meno dell’eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione sollevata dalla parte controinteressata e comunque rilevabile d’ufficio.

Va premesso che, dall’attenta lettura del ricorso introduttivo, si percepisce con estrema chiarezza come il ricorrente abbia impugnato il provvedimento con il quale l’Amministrazione comunale ha ritenuto di non autorizzare la sua assunzione in quanto collocato nella graduatoria finale come riservatario, perché appartenente alla categoria degli orfani di caduti sul lavoro. E’, quindi, di palmare evidenza che il Signor M. non ha contestato in alcuna forma la selezione svolta né la sua posizione nella graduatoria finale, ma sostiene la illegittimità della scelta operata dall’Amministrazione di non assumerlo, in quanto sarebbero esauriti nel Comune di Roma i posti per le assunzioni con riguardo alla categoria di riservatari alla quale appartiene il ricorrente.

Come è stato più volte affermato in giurisprudenza (cfr., tra le tante, Cass., SS.UU., 23 aprile 2008 n. 10459), in regime di impiego pubblico contrattualizzato, le relative controversie seguono, quanto al riparto di giurisdizione, le regole previste dall’art. 63 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, essendo quindi attribuite alla giurisdizione del giudice ordinario tutte quelle inerenti ad ogni fase del rapporto di lavoro, incluse le controversie concernenti l’assunzione al lavoro e il conferimento di incarichi dirigenziali, giacché la riserva, in via residuale, alla giurisdizione amministrativa, contenuta nel quarto comma del citato art. 63, concerne esclusivamente le procedure concorsuali, strumentali alla costituzione del rapporto con la P.A., che si sviluppano fino all’approvazione della graduatoria dei vincitori e degli eventuali idonei, ma non riguardano la fase successiva a detta approvazione. La procedura concorsuale, infatti, termina con la compilazione della graduatoria finale e la sua approvazione, spettando allora alla giurisdizione ordinaria il sindacato, da esplicare con la gamma dei poteri cognitori del giudice civile, sui comportamenti successivi, riconducibili alla fase di esecuzione, in senso lato, dell’atto amministrativo presupposto (cfr., più di recente, Cass., SS.UU., 26 febbraio 2010 n. 4648).

4. – Va dunque confermato che la riserva residuale di giurisdizione contenuta nell’art. 63, comma quarto, del decreto legislativo n. 165 del 2001 non viene, quindi, ad estendersi al successivo atto di nomina e neppure alle determinazioni di ulteriori assunzioni mediante procedura di scorrimento ed utilizzazione della graduatoria (cfr., ancora, Cass., SS.UU., 4 aprile 2009 n. 8736).

Il diniego di sottoscrizione del contratto di lavoro per il superamento dei limiti di assunzione dei riservatari appartenenti ad una determinata categoria, nella specie alla categoria degli orfani di caduti sul lavoro, non provocato da una inadeguata posizione dell’aspirante dipendente nella graduatoria concorsuale (che dunque non è oggetto dell’impugnazione da parte dell’aspirante medesimo) e senza l’esercizio di alcuna ulteriore attività selettiva da parte dell’Amministrazione, costituisce palesemente una attività contrattuale, successiva e conseguente alla graduatoria concorsuale (ma indipendente dalla stessa), appartenente alla giurisdizione del giudice ordinario, dato che "tutte le controversie che comunque investono fasi del procedimento concorsuale nonché il provvedimento di approvazione della graduatoria appartengono alla giurisdizione amministrativa, spettando, al contrario, alla giurisdizione ordinaria il sindacato (…) dei comportamenti successivi alla compilazione della graduatoria finale, con riguardo, in particolare, al diniego di assunzione dei vincitori della selezione, essendo qualificabili come condotte di carattere privatistico, espressive del potere privato della pubblica amministrazione nella sua qualità di datore di lavoro, da valutarsi alla stregua dei principi civilistici in ordine all’adempimento delle obbligazioni" (cfr., in termini, Cons. Stato, Sez. VI, 24 gennaio 2005 n. 124).

5. – In ragione delle suesposte osservazioni la controversia posta all’esame del Collegio si inserisce tra quelle di competenza giurisdizionale del giudice civile in funzione di giudice del lavoro, di talché il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione, dovendosi quindi e nel contempo ritenersi superate le ulteriori eccezioni in rito sollevate dalla parte controinteressata e facendosi, altresì, salvi gli effetti della traslatio iudicii ai sensi dell’art. 11 c.p.a..

Stante la non facile collocazione della controversia esaminata nel panorama delle competenze giurisdizionali attribuite al plesso cui appartiene il giudice adito dalla parte ricorrente, il Collegio stima equo, ai sensi degli artt. 26, comma 1, c.p.a. e 92 c.p.c., compensare integralmente tra le parti costituite le spese del presente giudizio.
P.Q.M.

pronunciando in via definitiva sul ricorso in epigrafe, lo dichiara inammissibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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