Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 10-03-2011) 01-06-2011, n. 22154 Motivi di impugnazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

P.R. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 444 c.p.p. dal Tribunale di Roma in data 1 ottobre 2009 con la quale gli è stata applicata, su richiesta delle parti, la pena di Euro 5.180,00 di ammenda, così convertita nella corrispondente pena pecuniaria la pena detentiva di giorni venti di arresto, per i reati di cui agli artt. 186 e 187 c.d.s..

Il ricorrente con il primo motivo lamenta violazione degli artt. 2 e 135 c.p. come modificato dalla L. 15 luglio 2009, n. 94, art. 63 con riferimento all’art. 53 L. 24 dicembre 1981, n. 689 ed agli artt. 186 e 187 C.d.S. e violazione dell’art. 25 Cost., comma 2, in relazione all’art. 606 lett. b) cod. proc. pen. per relazione ad erronea applicazione delle legge penale, e 606 c.p.p., comma 2, per la ricorribilità in Cassazione delle sentenze non appellabili.

Con secondo motivo si deduce violazione degli artt. 444 e 448 c.p.p. ai sensi dell’art. 606 c.p.p., lett. e) per violazione degli artt. 2 e 135 c.p. con riferimento alla L. 24 dicembre 1981, n. 689, art. 53 e dell’art. 25 Cost., comma 2 laddove viene sancito "che nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso".

Con terzo motivo si deduce mancanza o illogicità di motivazione del provvedimento impugnato con riferimento all’art. 606 c.p.p., lett. e) in relazione alla richiesta di patteggiamento concordata tra le parti nel verbale d’udienza dell’1 ottobre 2009 e nel vizio della sentenza laddove la stessa ha proceduto alla conversione della pena detentiva con il ragguaglio della stessa nella misura di Euro 250 a giorno invece di Euro 38 al giorno,come disposto dall’art. 135 del codice penale prima della novellazione disposta dalla L. 15 luglio 2009, n. 94, art. 62.

Con quarto motivo, si eccepisce l’incostituzionalità della L. 15 luglio 2009, n. 94, art. 63 del per violazione dell’art. 24 Cost., art. 25 Cost., comma 2, artt. 3 e 111 Cost. della Repubblica Italiana, laddove non viene disposta la sua applicazione per reati commessi dopo la pubblicazione ed entrata in vigore della legge.
Motivi della decisione

Il ricorso è fondato.

I primi tre motivi possono essere trattati congiuntamente riguardando tutti la conversione della pena detentiva inflitta in quella pecuniaria.

Va preliminarmente considerato che per il ragguaglio fra pene detentive e pene pecuniarie occorre fare riferimento alla disciplina vigente all’epoca del commesso reato, se detta disciplina risulti in concreto più favorevole all’imputato, attesa la natura sostanziale e non processuale delle disposizioni che disciplinano il trattamento sanzionatorio, fra cui rientrano le disposizioni di cui all’art. 135 c.p. e quelle che regolano le sanzioni sostitutive, ed in particolare quelle di cui alla L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 53 (Cass. 15 dicembre 1995 n. 4523). Pertanto è illegittima la conversine, operata con la sentenza impugnata, secondo i criteri della disciplina novellata dalla L. 15 luglio 2009, n. 94, art. 62.

La conversione deve quindi essere operata secondo il criterio dettato dall’art. 135 c.p. nella formulazione intervenuta con la L. 5 ottobre 1993, n. 402, art. 1, fra l’altro più favorevole al reo, e che prevedeva il calcolo di Euro 35 di pena pecuniaria per ogni giorno di pena detentiva.

La pena pecuniaria determinata a seguito della conversione della pena detentiva può essere corretta anche in sede di giudizio di legittimità dalla Corte di Cassazione (Cass. 26 maggio 2000 n. 2512). Trattandosi di pena patteggiata, un simile intervento potrebbe dirsi eversivo dell’accordo solo se ne tradisse il contenuto (il che imporrebbe l’annullamento senza rinvio della sentenza applicativa della pena illegale con trasmissione degli atti al primo giudice per l’ulteriore corso di giustizia). Ma nel caso in esame la pena sulla quale le parti hanno concordato è quella di finale di giorni venti di arresto ed Euro 180,00 di ammenda, mentre la sanzione sostitutiva, pure da essi voluta, è semplicemente il risultato di un computo aritmetico in base a un criterio di ragguaglio legale e, quindi, non negoziabile. In altri termini, l’accordo sulla pena sostitutiva riguarda solo l’an e non il quantum, essendo questo del tutto accessorio e automaticamente conseguente alla quantità della pena da sostituire. E’ pertanto da ritenere irrilevante l’errore di computo in cui le parti, ancor prima del giudice, sono incorse nella determinazione della pena sostitutiva della ammenda.

Pertanto, applicandosi il suddetto criterio di conversione di cui all’art. 135 c.p. nella formulazione intervenuta con la L. 5 ottobre 1993, n. 402, art. 1, e precedente alla novellazione di cui alla L. 15 luglio 2009, n. 94, art. 62 deve determinarsi in complessivi Euro 940,00 la sanzione dell’ammenda da applicarsi al P. di cui Euro 760 per conversione della pena detentiva di giorni venti di arresto (20 x Euro 38) + Euro 180,00 di ammenda.

Il quarto motivo di ricorso è assorbito.

La sentenza impugnata va conseguentemente annullata senza rinvio sul punto della individuazione della sanzione applicabile che va rettificata nel senso indicato.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, in punto di individuazione della sanzione applicabile che rettifica in Euro 940,00 totali (Euro 180,00 ed Euro 760,00 per sostituzione pena detentiva).

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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