Cons. Stato Sez. III, Sent., 01-06-2011, n. 3328 Ricorso per revocazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. L’attuale ricorrente in revocazione, dr. E. P., già direttore generale di un’azienda ospedaliera in Calabria, è stato destinatario di un provvedimento di "non conferma nell’incarico" all’esito di una procedura di verifica della gestione, avviata dalla Regione con riferimento ad una pluralità di amministratori di simili aziende.

L’interessato ha impugnato l’atto davanti al T.A.R. Calabria, sede di Catanzaro. Il T.A.R., con sentenza n. 836/2000, ha accolto il ricorso ritenendo fondata la censura di difetto di motivazione.

La Regione ha proposto appello al Consiglio di Stato. La Sezione V, con sentenza n. 6129/2008, ha accolto l’appello giudicando insussistente il vizio denunciato in primo grado.

2. L’interessato propone ora domanda di revocazione, deducendo che la sentenza n. 6129/2008 sia incorsa in "errore di fatto".

Il presunto "errore di fatto" consisterebbe in ciò: che il Consiglio di Stato ha ritenuto sussistente, e altresì sufficiente e congrua, la motivazione dell’atto impugnato in primo grado, mentre (a dire dell’interessato) tale motivazione era in realtà insussistente.

La Regione non si è costituita.

3. Il Collegio ritiene che la domanda di revocazione sia manifestamente inammissibile.

Com’è noto, l’art. 395, n. 4, c.p.c., ammette la revocazione "se la sentenza è l’effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa. Vi è questo errore quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l’inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, e tanto nell’uno quanto nell’altro caso se il fatto non costituì un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare".

Nel caso in esame, tutta la controversia si concentrava sulla esistenza e sulla sufficienza della motivazione dell’atto impugnato, ed è questo il punto affrontato e risolto dalla sentenza, peraltro con ampie e approfondite argomentazioni.

In effetti, la domanda di revocazione non è altro che uno scoperto tentativo di riaprire la discussione sul merito di quanto deciso dal Consiglio di Stato. Il che non è consentito in sede di revocazione.

4. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile. Non vi è luogo a provvedere sulle spese, non essendovi stata costituzione di controparti.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) dichiara inammissibile il ricorso.

Nulla per le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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