REGIONE SICILIA LEGGE 23 febbraio 2010, n. 2 Misure per il reinserimento lavorativo dei lavoratori che hanno superato i cinquanta anni di eta’. Norme in materia di aiuti al lavoro

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole

Gazzetta Ufficiale – 1ª Serie Speciale – Corte Costituzionale n. 46 del 17-11-2010

(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Regione Siciliana n. 9 del 26 febbraio 2010)

REGIONE SICILIANA
L’ASSEMBLEA REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

promulga

la seguente legge:
Art. 1

Misure per il reiserimento lavorativo dei lavoratori
che hanno superato i cinquanta anni di eta’

1. All’articolo 36 della legge regionale 6 agosto 2009, n. 9,
son approvate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, lettera a), punto 3), dopo la parola «eta’» sono
aggiunte le seguenti: «con una riserva di risorse finanziarie nella
misura prevista dal comma 1-bis»;
b) dopo il comma 1 e’ inserito il seguente «1-bis Le risorse
finanziarie complessivamente destinate al finanziamento degli aiuti
previsti per l’assunzione a tempo indeterminato dei soggetti di cui
al comma 1 sono impiegate prioritariamente, nella misura del 20 per
cento, per la concessione degli incentivi in favore dei datori di
lavoro che assumano, nel rispetto delle condizioni fissate dalla
presente legge, lavoratori che abbiano superato i cinquant’anni di
eta’, che siano residenti nella regione da almeno un anno e che siano
disoccupati da almeno sei mesi e da non piu’ di dieci anni».

Art. 2 Norme in materia di aiuti al lavoro 1. Per effetto del combinato disposto dei commi 1 e 2 dell’art. 36 della legge regionale 6 agosto 2009, n. 9, tra le assunzioni a tempo determinato agevolate rientrano anche le trasformazioni a tempo indeterminato agevolate rientrano anche le trasformazioni a tempo indeterminato pieno a parziale dei contratti di lavoro previsti dall’art. 36, comma 2, purche’ riguardanti lavoratori appartenenti alle categorie di cui all’art. 36, comma 1.

Art. 3 Norma finale 1. La presente legge sara’ pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana. 2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione. Palermo, 23 febbraio 2010 LOMBARDO

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/

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