Testo: DECRETO MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE 17 febbraio 2009, n. 29
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n 29 del 17 febbraio 2009)
IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto il Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, emanato con decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (di seguito: «Testo unico») e, in particolare:
l’articolo 1, comma 2, lettera f), relativo alle attivita’ ammesse al mutuo riconoscimento;
l’articolo 11, commi 3, 4, 4-bis, 4-ter e 4-quater, relativo ai poteri attribuiti al Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio al fine di stabilire limiti e criteri inerenti la raccolta del risparmio fra il pubblico;
l’articolo 18, che disciplina l’esercizio nel territorio della Repubblica, mediante stabilimento di succursale o in regime di libera prestazione di servizi, di attivita’ ammesse al mutuo riconoscimento da parte di societa’ finanziarie aventi sede legale in uno Stato comunitario e controllate da una o piu’ banche aventi sede legale nel medesimo Stato;
l’articolo 59, comma 1, lettere b) e c), concernente le definizioni adottate, ai fini della vigilanza su base consolidata, in tema di societa’ finanziarie e strumentali, escluso l’ultimo periodo della lettera b), che include le attivita’ di cui all’articolo 1, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
l’articolo 106, comma 1, che prevede l’obbligo dell’iscrizione nell’elenco generale dei soggetti operanti nel settore finanziario;
l’articolo 106, comma 4, lettera a), in base al quale il Ministro dell’Economia e delle Finanze, sentito la Banca d’Italia, specifica il contenuto delle attivita’ di assunzione di partecipazioni, di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, di prestazione di servizi di pagamento e di intermediazione in cambi ed in quali circostanze ricorra l’esercizio delle suddette attivita’ nei confronti del pubblico indicate nello stesso articolo 106, comma 1;
l’articolo 106, comma 4, lettera b), che attribuisce, tra l’altro, al Ministro dell’Economia e delle Finanze il potere di stabilire, per gli intermediari finanziari che svolgono determinati tipi di attivita’, diversi requisiti patrimoniali in deroga a quanto previsto dal medesimo articolo 106, comma 3;
l’articolo 106, comma 5, il quale prevede, tra l’altro, che le modalita’ di iscrizione nell’elenco generale sono indicate dalla Banca d’Italia;
l’articolo 107, comma 1, che stabilisce che il Ministro dell’Economia e delle Finanze determina, sentite la Banca d’Italia e la Consob, criteri oggettivi riferibili all’attivita’ svolta, alla dimensione e al rapporto tra indebitamento e patrimonio, in base ai quali sono individuati gli intermediari finanziari che si devono iscrivere nell’elenco speciale tenuto dalla Banca d’Italia;
l’articolo 113, che prevede un’apposita sezione dell’elenco generale nella quale vengono iscritti i soggetti non operanti nei confronti del pubblico ed attribuisce al Ministro dell’Economia e delle Finanze il compito di emanare disposizioni attuative del medesimo articolo;
l’articolo 114, che attribuisce al Ministro dell’Economia e delle Finanze il potere di disciplinare l’esercizio nei confronti del pubblico e nel territorio della Repubblica delle attivita’ indicate nell’articolo 106, comma 1, del Testo unico da parte di soggetti aventi sede legale all’estero, non rientranti nell’ambito di applicazione dell’articolo 18 del Testo unico e prevede che le disposizioni del Titolo V del Testo unico medesimo non si applicano ai soggetti gia’ sottoposti, per legge, a forme di vigilanza sostanzialmente equivalenti sull’attivita’ finanziaria svolta, disponendo che il Ministero dell’Economia e delle Finanze, sentita la Banca d’Italia, verifica se sussistono le condizioni per l’esenzione;
l’articolo 121, riguardante la nozione di credito al consumo;
l’articolo 132, che prevede sanzioni penali a carico di chiunque svolga una o piu’ delle attivita’ finanziarie previste dall’articolo 106, comma 1, del Testo unico senza essere iscritto negli Elenchi previsti dal Titolo V del Testo unico medesimo;
l’articolo 155, comma 2, che include nell’ambito di applicazione dell’articolo 107 le societa’ finanziarie per l’innovazione e lo sviluppo di cui all’articolo 2 della legge 5 ottobre 1991, n. 317;
l’articolo 155, comma 3, che stabilisce che le agenzie di prestito su pegno, previste dall’articolo 32, terzo comma, della legge 10 maggio 1938, n. 745, sono sottoposte alle disposizioni dell’articolo 106 del Testo unico;
l’articolo 155, comma 4, sulla base del quale i consorzi di garanzia collettiva dei fidi, anche di secondo grado, sono iscritti in un’apposita sezione dell’elenco previsto dall’articolo 106, comma 1, del Testo unico, non sono abilitati ad effettuare le altre operazioni riservate agli intermediari finanziari iscritti nel citato elenco, e non sono soggetti alle disposizioni di cui al Titolo V del medesimo Testo unico;
l’articolo 155, comma 5, ove si dispone che i soggetti che esercitano professionalmente l’attivita’ di cambiavalute, consistente nella negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta, sono iscritti in un’apposita sezione dell’elenco previsto dall’art. 106 del Testo unico e che il Ministro dell’Economia e delle Finanze, sentita la Banca d’Italia, emana disposizioni applicative del comma 5 medesimo, individuando in particolare le attivita’ che possono essere esercitate congiuntamente con quella di cambiavalute;
Vista la legge 30 aprile 1999, n. 130, recante «Disposizioni sulla cartolarizzazione dei crediti» e, in particolare:
l’articolo 2, comma 6, concernente le banche e gli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale, previsto dall’articolo 107 del Testo unico, incaricati della riscossione dei crediti ceduti, dei servizi di cassa e pagamento e di verificare la conformita’ delle operazioni alla legge e al prospetto informativo;
l’articolo 7-bis, comma 1, concernente le obbligazioni bancarie garantite;
Visto l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la deliberazione del Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio del 19 luglio 2005, come modificata dalla deliberazione del 22 febbraio 2006, concernente la raccolta del risparmio da parte di soggetti diversi dalle banche;
Considerata l’esigenza di definire le condizioni in presenza delle quali sussiste l’esercizio in via prevalente delle attivita’ indicate nell’articolo 106, comma 1, del Testo unico;
Considerato che la finalita’ di assoggettare a controllo solo gli intermediari finanziari aventi rilevanza nei circuiti di finanziamento dell’economia e’ perseguibile con l’adozione di criteri di selezione degli intermediari medesimi riferiti anche solo ad alcuni dei parametri indicati dall’articolo 107, comma 1, del Testo unico;
Considerato che, ai sensi dell’articolo 2 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, le societa’ finanziarie per l’innovazione e lo sviluppo devono avere come oggetto sociale esclusivo l’assunzione di partecipazioni temporanee al capitale di rischio di piccole imprese costituite in forma di societa’ di capitali. Esse pertanto sono equiparabili agli intermediari che assumono partecipazioni;
Ravvisata, alla luce dei mutamenti interventi nel contesto normativo e nell’operativita’ degli intermediari, la necessita’ di modificare e di coordinare in un unico provvedimento i Decreti ministeriali emanati in materia di intermediari finanziari e, in particolare, i Decreti ministeriali del:
6 luglio 1994, recante la determinazione, ai sensi dell’articolo 106, comma 4, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del contenuto delle attivita’ indicate nello stesso articolo 106, comma 1, nonche’ in quali circostanze ricorre l’esercizio nei confronti del pubblico;
6 luglio 1994, recante la determinazione, ai sensi dell’articolo 113, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dei criteri in base ai quali sussiste l’esercizio in via prevalente, non nei confronti del pubblico delle attivita’ finanziarie di cui all’articolo 106, comma 1;
6 luglio 1994, recante modalita’ di iscrizione dei soggetti che operano nel settore finanziario di cui agli articoli 106, 113 e 155, commi 3 e 4, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
28 luglio 1994, recante la disciplina dell’esercizio nel territorio della Repubblica, da parte di soggetti aventi sede legale all’estero, delle attivita’ finanziarie elencate all’articolo 106, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
13 maggio 1996, recante i criteri di iscrizione degli intermediari finanziari nell’elenco speciale di cui all’articolo 107, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
2 aprile 1999, recante la determinazione, ai sensi dell’articolo 106, comma 4, lettera b), del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dei requisiti patrimoniali relativi agli intermediari che svolgono in via esclusiva o prevalente attivita’ di rilascio di garanzie nonche’ a quelli che operano quali intermediari in cambi senza assunzione di rischi in proprio (money brokers);
31 luglio 2001, n. 372, contenente le disposizioni applicative dell’articolo 155, comma 5, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante disposizioni sui soggetti che esercitano professionalmente l’attivita’ di cambiavalute;
9 novembre 2007, concernente i criteri di iscrizione dei Confidi nell’elenco speciale previsto dall’articolo 107, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
Visto il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, recante «Attuazione della Direttiva 2005/60/CE, concernente la prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attivita’ criminose e di finanziamento del terrorismo nonche’ della Direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione» e, in particolare:
l’art. 62, comma 1, che trasferisce, tra l’altro, alla Banca d’Italia le competenze e i poteri attribuiti all’Ufficio Italiano dei Cambi (UIC) in tema di controlli finanziari, prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo internazionale;
l’art. 62, comma 2, in base al quale ogni riferimento all’UIC contenuto nelle leggi o in atti normativi si intende effettuato alla Banca d’Italia;
l’art. 62, comma 3, che, tra l’altro, sopprime l’UIC e fa succedere la Banca d’Italia nei diritti e nei rapporti giuridici di cui l’UIC e’ titolare.
Sentite la Banca d’Italia e la Consob;
Visto il parere del Consiglio di Stato numero 2903 del 24 novembre 2008;
Adotta il seguente regolamento:
Art. 1.
Definizioni
1. Ai sensi del presente decreto si intende per:
a) «Testo unico», il Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, emanato con decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
b) «Testo unico della finanza», il Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, emanato con decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
c) «elenco generale», l’elenco di cui all’articolo 106, comma 1, del Testo unico;
d) «elenco speciale», l’elenco di cui all’articolo 107, comma 1, del Testo unico;
e) «CICR», il Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio;
f) «confidi», i soggetti indicati nell’articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, ed iscritti, ai sensi dell’articolo 155, comma 4, del Testo unico nell’apposita sezione dell’elenco generale;
g) «cambiavalute», i soggetti di cui all’articolo 155, comma 5, del Testo unico che esercitano professionalmente l’attivita’ consistente nella negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta;
h) «gruppo di appartenenza», le societa’ controllanti, controllate o collegate ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile nonche’ controllate dalla stessa controllante. Ai fini della definizione dell’ambito dei soggetti di natura cooperativa che costituiscono gruppo di appartenenza dell’intermediario finanziario si applica la delibera del CICR 19 luglio 2005, come modificata dalla deliberazione del 22 febbraio 2006, concernente la raccolta del risparmio da parte di soggetti diversi dalle banche;
i) «mezzi patrimoniali», l’ammontare determinato dalla Banca d’Italia ai sensi dell’articolo 18 del presente decreto;
j) «carte di credito», le carte che, quali strumenti di pagamento, danno luogo ad un regolamento posticipato rispetto alla transazione;
k) «carte di debito», le carte che realizzano una mera funzione di trasmissione della moneta dando luogo ad un regolamento contestuale alla transazione;
l) «esercizio di attivita’ finanziarie nel territorio della Repubblica da parte di soggetti esteri», l’esercizio nei confronti del pubblico in Italia, con organizzazione stabile, delle attivita’ di cui all’articolo 106, comma 1, del Testo unico da parte di societa’ finanziarie aventi sede legale all’estero;
m) «esercizio in via prevalente dell’attivita’ di rilascio di garanzie», la situazione in cui, in base al bilancio ovvero alla situazione semestrale di cui al successivo articolo 10, l’ammontare delle garanzie in essere sia superiore al totale delle attivita’ dello stato patrimoniale, ovvero l’ammontare dei ricavi prodotti dal rilascio di garanzie sia superiore al 50% dei ricavi complessivi dell’intermediario finanziario;
n) «esercizio in via rilevante dell’attivita’ di rilascio di garanzie», la situazione in cui l’ammontare medio delle garanzie nel semestre sia superiore a euro 25 milioni;
o) «intermediari finanziari», i soggetti iscritti nell’elenco generale;
p) «intermediari finanziari comunitari», i soggetti aventi sede legale in uno Stato dell’Unione europea, non ammessi al mutuo riconoscimento ai sensi dell’articolo 18 del Testo unico che esercitano nei confronti del pubblico, nello stesso Paese, una o piu’ delle attivita’ di cui all’articolo 106, comma 1, del Testo unico;
q) «intermediari finanziari extracomunitari», i soggetti aventi sede legale in uno Stato diverso da quelli dell’Unione europea che esercitano nei confronti del pubblico, nello stesso Paese, una o piu’ delle attivita’ di cui all’articolo 106, comma 1, del Testo unico;
r) «rilascio di garanzie», l’attivita’ indicata dall’articolo 3, comma 1, lettera f), del presente decreto;
s) «societa’ cessionarie per la garanzia di obbligazioni bancarie», le societa’ che, ai sensi dell’articolo 7-bis, comma 1, della legge 30 aprile 1999, n. 130, hanno per oggetto esclusivo l’acquisto dei crediti e dei titoli individuati dal regolamento del Ministro dell’Economia e delle Finanze 14 dicembre 2006, n. 310, mediante l’assunzione di finanziamenti concessi o garantiti anche dalle banche cedenti, e la prestazione di garanzie per le obbligazioni emesse dalle stesse banche ovvero da altre;
t) «rete limitata di prestatori di beni o servizi», ridotto numero di imprese che puo’ essere chiaramente individuato in base: alla loro ubicazione negli stessi luoghi o in un’area locale circoscritta; allo stretto rapporto finanziario o commerciale con un soggetto in funzione, ad esempio, di un sistema comune di commercializzazione o distribuzione.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e’ stato redatto dall’amministrazione competente per materia, ai sensi dell’art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull’emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e’ operante il rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
– Si riporta il testo degli articoli: 1, comma 2, lettera f); 11, commi 3, 4, 4-bis,4-ter e 4-quater; 18; 59, comma 1, lettere b) e c); 106, comma 1, comma 4, lettera a), lettera b) e comma 5; 107, comma 1; 113; 114; 121; 132, 155 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 settembre 1993, n. 230, supplemento ordinario:
«Art. 1, comma 2, lettera f) «UIC» indica l’Ufficio italiano dei cambi;
Art. 11, commi 3, 4, 4-bis, 4-ter e 4-quater.
3. Il CICR stabilisce limiti e criteri, anche con riguardo all’attivita’ ed alla forma giuridica del soggetto che acquisisce fondi, in base ai quali non costituisce raccolta del risparmio tra il pubblico quella effettuata presso specifiche categorie individuate in ragione di rapporti societari o di lavoro.
4. Il divieto di raccolta del risparmio tra il pubblico non si applica:
a) agli Stati comunitari, agli organismi internazionali ai quali aderiscono uno o piu’ Stati comunitari, agli enti pubblici territoriali ai quali la raccolta del risparmio e’ consentita in base agli ordinamenti nazionali degli Stati comunitari;
b) agli Stati extracomunitari ed ai soggetti esteri abilitati da speciali disposizioni del diritto italiano;
c) alle societa’, per la raccolta effettuata ai sensi del codice civile mediante obbligazioni, titoli di debito od altri strumenti finanziari;
d) alle altre ipotesi di raccolta espressamente consentite dalla legge, nel rispetto del principio di tutela del risparmio.
4-bis. Il CICR determina i criteri per l’individuazione degli strumenti finanziari, comunque denominati, la cui emissione costituisce raccolta del risparmio.
4-ter. Se non disciplinati dalla legge, il CICR fissa limiti all’emissione e, su proposta formulata dalla Banca d’Italia sentita la CONSOB, puo’ determinare durata e taglio degli strumenti finanziari, diversi dalle obbligazioni, utilizzati per la raccolta tra il pubblico.
4-quater. Il CICR, a fini di tutela della riserva dell’attivita’ bancaria, stabilisce criteri e limiti, anche in deroga a quanto previsto dal codice civile, per la raccolta effettuata dai soggetti che esercitano nei confronti del pubblico attivita’ di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma.
Art. 18 (Societa’ finanziarie ammesse al mutuo riconoscimento). – 1. Le disposizioni dell’art. 15, comma 1, e dell’art. 16, comma 1, si applicano anche alle societa’ finanziarie con sede legale in Italia sottoposte a forme di vigilanza prudenziale, quando la partecipazione di controllo e’ detenuta da una o piu’ banche italiane e ricorrono le condizioni stabilite dalla Banca d’Italia.
2. Le disposizioni dell’art. 15, comma 3, e dell’art. 16, comma 3, si applicano, in armonia con la normativa comunitaria, anche alle societa’ finanziarie aventi sede legale in uno Stato comunitario quando la partecipazione di controllo e’ detenuta da una o piu’ banche aventi sede legale nel medesimo Stato.
3. La Banca d’Italia, nei casi in cui sia previsto l’esercizio di attivita’ di intermediazione mobiliare, comunica alla CONSOB le societa’ finanziarie ammesse al mutuo riconoscimento ai sensi dei commi 1 e 2.
4. Alle societa’ finanziarie ammesse al mutuo riconoscimento ai sensi dei commi 1 e 2 si applicano le disposizioni previste dall’art. 54, commi 1, 2 e 3.
5. Alle societa’ finanziarie ammesse al mutuo riconoscimento ai sensi del comma 2 si applicano altresi’ le disposizioni previste dall’art. 79.
Art. 59 (Definizioni). – 1. Ai fini del presente capo:
a) Omissis;
b) per «societa’ finanziarie» si intendono le societa’ che esercitano, in via esclusiva o prevalente: l’attivita’ di assunzione di partecipazioni aventi le caratteristiche indicate dalla Banca d’Italia in conformita’ alle delibere del CICR; una o piu’ delle attivita’ previste dall’art. 1, comma 2, lettera f), numeri da 2 a 12; altre attivita’ finanziarie previste ai sensi del numero 15 della medesima lettera; le attivita’ di cui all’art. 1, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
c) per «societa’ strumentali» si intendono le societa’ che esercitano, in via esclusiva o prevalente, attivita’ che hanno carattere ausiliario dell’attivita’ delle societa’ del gruppo, comprese quelle consistenti nella proprieta’ e nell’amministrazione di immobili e nella gestione di servizi anche informatici.
1-bis. Le disposizioni del presente capo relative alle banche si applicano anche agli istituti di moneta elettronica.
Art. 106 (Elenco generale). – 5. L’UIC indica le modalita’ di iscrizione nell’elenco e da’ comunicazione delle iscrizioni alla Banca d’Italia e alla CONSOB.
Art. 107 (Elenco speciale). – 1. Il Ministro dell’economia e delle finanze, sentite la Banca d’Italia e la CONSOB, determina criteri oggettivi, riferibili all’attivita’ svolta, alla dimensione e al rapporto tra indebitamento e patrimonio, in base ai quali sono individuati gli intermediari finanziari che si devono iscrivere in un elenco speciale tenuto dalla Banca d’Italia.
Art. 113 (Soggetti non operanti nei confronti del pubblico). – 1. L’esercizio in via prevalente, non nei confronti del pubblico, delle attivita’ indicate nell’art. 106, comma 1, e’ riservato ai soggetti iscritti in una apposita sezione dell’elenco generale. Il Ministro dell’economia e delle finanze emana disposizioni attuative del presente comma.
2. Si applicano l’art. 108, commi 1, 2 e 3 e, con esclusivo riferimento ai requisiti di onorabilita’ e di indipendenza, l’art. 109.
Art. 114 (Norme finali). – 1. Fermo quanto disposto dall’art. 18, il Ministro dell’economia e delle finanze disciplina l’esercizio nel territorio della Repubblica, da parte di soggetti aventi sede legale all’estero, delle attivita’ indicate nell’art. 106, comma 1.
2. Le disposizioni del presente titolo non si applicano ai soggetti gia’ sottoposti, in base alla legge, a forme di vigilanza sostanzialmente equivalenti sull’attivita’ finanziaria svolta. Il Ministro dell’economia e delle finanze, sentiti la Banca d’Italia e l’UIC, verifica se sussistono le condizioni per l’esenzione.
Art. 121 (Nozione). – 1. Per credito al consumo si intende la concessione, nell’esercizio di un’attivita’ commerciale o professionale, di credito sotto forma di dilazione di pagamento, di finanziamento o di altra analoga facilitazione finanziaria a favore di una persona fisica che agisce per scopi estranei all’attivita’ imprenditoriale.