Cass. civ. Sez. II, Sent., 24-10-2011, n. 22059 Provvedimenti impugnabili per Cassazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Stando alla sentenza impugnata, emessa il 27 giugno 2008 dal giudice di pace di Torre Annunziata, veniva respinta l’opposizione proposta da C.R. avverso l’ordinanza prefettizia n. 1152/TA/08.

La C. ha proposto ricorso per cassazione, notificato il 9 settembre 2009.

Il ricorso riferisce che l’opposizione era relativa a due violazioni dell’art. 157 C.d.S., comma 6, concernendo anche l’ordinanza prefettizia n. 1153/TA/08. L’amministrazione è rimasta intimata.

Il Collegio ha raccomandato una motivazione semplificata. Il ricorso è inammissibile per duplice ordine di motivi. In primo luogo è stata omessa la produzione dell’avviso di ricevimento della notificazione effettuata a mezzo posta dall’ufficiale giudiziario di Torre Annunciata e indirizzata alla Prefettura di Napoli, che non si è costituita.

La mancata prova dell’avvenuta notificazione comporta l’inammissibilità del ricorso (SU 627/08).

In secondo luogo avverso il provvedimento impugnato era esperibile il rimedio dell’appello e non del ricorso per cassazione, trovando applicazione nella specie la disposizione del D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 26.

Detta norma, abrogando la L. n. 689 del 1981, art. 23, u.c. che prevedeva la diretta ricorribilità per cassazione delle sentenze del giudice di pace in materia di opposizione a sanzione amministrativa, ha reso tali provvedimenti soggetti alla disciplina generale dei mezzi di impugnazione e, quindi, impugnabili a mezzo dell’appello ex art. 339 c.p.c. (Cass. 25073/10). Discende da quanto esposto la declaratoria di inammissibilità del ricorso, cui non segue la pronuncia sulla refusione delle spese di lite, in mancanza di attività difensiva dell’intimata prefettura.
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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