T.A.R. Lazio Roma Sez. I, Sent., 17-06-2011, n. 5421 Avvocato

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Il ricorrente ha partecipato alle prove scritte dell’esame di Stato per l’esercizio della professione di avvocato, indetto con D.M. 16 luglio 2009 per l’anno 2009, ma non è stato ammesso alle prove orali avendo riportato punteggi non sufficienti.

Di talché, ha proposto il presente ricorso, articolato nei seguenti motivi:

Violazione e falsa applicazione dell’art. 22, co. 3, 4 e 7, r.d.l. 1578/1933, così come integrato e modificato dal d.l. 112/2003, convertito in legge, con modificazioni dall’art. 1 l. 180/2003. Violazione e falsa applicazione della circolare 9 dicembre 2009 della Commissione presso il Ministero della Giustizia per esame avvocato sessione 2009. Eccesso di potere in tutte le sue forme sintomatiche per irregolare composizione dell’organo, difetto dei presupposti, contraddittorietà.

La VI Sottocommissione della Corte di Appello di Milano, nella seduta del 15 aprile 2010, avrebbe operato in contrasto con le disposizioni normative che regolano l’esame di abilitazione all’esercizio della professione forense, avendo espletato le sue funzioni in composizione non eguale a quella prevista dal provvedimento di nomina.

In particolare, la Corte di Giustizia avrebbe ritenuto conforme ai principi comunitari la partecipazione degli avvocati alla Commissione d’esame, specificando però che essi non possono costituire la maggioranza assoluta dei componenti in quanto ciò potrebbe comportare una illegittima restrizione all’accesso alla professione, per cui avrebbe affermato il principio dell’infungibilità dei componenti della Commissione di valutazione delle prove di avvocato.

Nel caso di specie, la Sottocommissione difettava del componente di estrazione accademica ed era composta da tre avvocati su cinque commissari.

Alla correzione degli elaborati del ricorrente avrebbero partecipato due commissari, la dott.ssa Anna Lutroini ed il dott. Paolo Fabrizi, per i quali, da sommarie informazioni, non vi sarebbe stato né un decreto ministeriale di nomina né un provvedimento formale dell’originario Presidente che comunicasse l’indisponibilità dei componenti titolari ovvero supplenti originariamente nominati.

Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 l. 241/1990. Violazione e falsa applicazione r.d. 37/1934, artt. 23, 24 e 30, così come integrato e modificato dal d.l. 112/2003, convertito in legge, con modificazioni dall’art. 1 l. 180/2003. Violazione e falsa applicazione della circolare 9 dicembre 2009 della Commissione presso il Ministero della Giustizia per esame avvocato sessione 2009; eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche e in particolare: irragionevolezza, superficialità, difetto di istruttoria, omessa motivazione.

Dal verbale della seduta del 15 aprile 2010 non risulterebbe alcun riferimento ai criteri di valutazione indicati dalla circolare 9 dicembre 2009, ma vi sarebbe un semplice richiamo per relationem.

Gli elaborati del ricorrente, pur essendo articolati con proprietà di linguaggio, senza alcun errore di ortografia e con capacità argomentativa, sarebbero stati valutati negativamente, né sui compiti vi sarebbero correzioni, sottolineature, glosse o rilievi formulati dalla Commissione.

L’esclusione dalle prove orali dovrebbe essere sorretta da ampia motivazione che indichi i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che hanno determinato la decisione dell’amministrazione procedente, per cui il mero punteggio numerico non sarebbe sufficiente.

L’Avvocatura Generale dello Stato ha contestato la fondatezza delle censure dedotte concludendo per il rigetto del ricorso.

All’udienza pubblica dell’8 giugno 2011, il ricorso è stato trattenuto per la decisione.

2. Il ricorso è infondato e va di conseguenza respinto.

2.1 Con un primo articolato motivo d’impugnativa, il ricorrente ha dedotto che la VI Sottocommissione della Corte di Appello di Milano, nella seduta del 15 aprile 2010, avrebbe operato in contrasto con le disposizioni normative che regolano l’esame di abilitazione all’esercizio della professione forense, avendo espletato le sue funzioni in composizione non eguale a quella prevista dal provvedimento di nomina; in particolare, la Corte di Giustizia avrebbe ritenuto conforme ai principi comunitari la partecipazione degli avvocati alla Commissione d’esame, specificando però che essi non possono costituire la maggioranza assoluta dei componenti in quanto ciò potrebbe comportare una illegittima restrizione all’accesso alla professione, per cui avrebbe affermato il principio dell’infungibilità dei componenti della Commissione di valutazione delle prove di avvocato.

L’art. 22 r.d.l. 1578/1933 prevede, al terzo comma, che, con decreto del Ministro della Giustizia è nominata la Commissione composta da cinque membri titolari e cinque supplenti, dei quali due titolari e due supplenti sono avvocati, iscritti da almeno dodici anni all’Albo degli avvocati; due titolari e due supplenti sono magistrati, con qualifica non inferiore a magistrato di Corte di appello; un titolare ed un supplente sono professori ordinari o associati di materie giuridiche presso un’Università della Repubblica ovvero presso un istituto superiore. Il successivo quarto comma indica che, con il medesimo decreto, è nominata una sottocommissione avente composizione identica alla commissione di cui al comma 3, mentre il quinto comma specifica il Ministro della Giustizia nomina per la commissione e per ogni sottocommissione il presidente ed il vicepresidente tra i componenti avvocati e che i supplenti intervengono nella commissione e nelle sottocommissioni in sostituzione di qualsiasi membro effettivo.

La Corte di Giustizia delle Comunità Europee, con ordinanza 17 febbraio 2005, causa C250/03, ha ritenuto che gli artt. 81 CE, 82 CE e 43 CE non ostano ad una norma come quella contenuta nell’art. 22 r.d.l. 1578/1933, la quale prevede che, nel contesto degli esami per l’accesso all’esercizio della professione forense, la commissione d’esame è composta da cinque membri nominati dal Ministro della Giustizia, dei quali due magistrati, un professore di materie giuridiche e due avvocati, ove questi ultimi sono designati dal Consiglio nazionale forense su proposta congiunta dei consigli dell’Ordine del rispettivo distretto.

Il percorso motivazionale che ha determinato la decisione della Corte di Giustizia è partito dalla considerazione che, anche a voler ritenere che gli avvocati, in quanto membri della commissione per gli esami di Stato, possano essere qualificati come imprese ai sensi degli artt. 81 CE e 82 CE, non risulta che, nella fattispecie, lo Stato abbia tolto alla propria normativa attinente all’accesso alla professione forense il suo carattere statale delegando ad avvocati la responsabilità di prendere decisioni in ordine all’accesso alla loro professione e ciò in quanto lo Stato occupa un posto sostanziale in seno alla commissione stessa con la presenza, su cinque membri, di due magistrati i quali, ancorché non subordinati al Ministro della Giustizia, devono tuttavia ritenersi emanazione dello Stato.

Inoltre, ha affermato la Corte, il Ministero della Giustizia dispone di rilevanti competenze che gli consentono di controllare, in ogni fase, i lavori della commissione di esame, ed anche di intervenire nei lavori medesimi, se necessario, tanto che il Ministero nomina i membri della commissione, sceglie i temi dell’esame, che può annullare in caso di irregolarità, e può intervenire designando il proprio rappresentante per eseguire le istruzioni ricevute al fine di garantire la disciplina ed il corretto svolgimento degli esami.

D’altra parte, una decisione negativa della commissione di esame può essere impugnata con ricorso davanti al giudice amministrativo, il quale procederà al suo riesame, per cui il controllo esercitato dallo Stato in ogni fase dell’esame consente di concludere che esso non ha delegato l’esercizio del proprio potere ad operatori privati.

Ne consegue che la censura relativa alla composizione della Sottocommissione non può essere condivisa in quanto, nel caso di specie, la stessa, oltre che da tre avvocati, è stata costituita da due magistrati.

La giurisprudenza, in particolare, ha avuto modo di chiarire che la norma dell’art. 22, co. 4, r.d.l. 1578/1933, nella parte in cui prevede che la sottocommissione debba avere composizione identica a quella dettata per la commissione del precedente terzo comma – e, quindi, vedere la partecipazione contestuale di avvocati, magistrati e docenti universitari – deve essere letta alla luce del successivo comma 5, il quale, nel disciplinare il ruolo dei componenti supplenti, stabilisce che questi intervengono alle sedute della sottocommissione "in sostituzione di qualsiasi membro effettivo" con conseguente fungibilità fra membri effettivi e membri supplenti indipendentemente dalla qualifica professionale (ex multis: Cons. St., IV, 18 febbraio 2010, n. 953; T.A.R. Lazio, Roma, I, 14 gennaio 2008, n. 186).

Il ricorrente ha altresì sostenuto che alla correzione dei suoi elaborati avrebbero partecipato due commissari, la dott.ssa Anna Lutroini (rectius: Introini) ed il dott. Paolo Fabrizi, per i quali, da sommarie informazioni, non vi sarebbe stato né un decreto ministeriale di nomina né un provvedimento formale dell’originario Presidente di comunicazione dell’indisponibilità dei componenti titolari ovvero supplenti originariamente nominati.

La censura è infondata per tabulas.

L’Avvocatura Generale dello Stato, infatti, ha depositato copia del decreto in data 11 marzo 2010, con cui la dott.ssa Anna Introini, magistrato ordinario che ha conseguito la VI valutazione di professionalità, è stata nominata, in sostituzione del dott. Mauro Gallina, componente titolare della VI Sottocommissione per l’esame di avvocato, sessione 2009, presso la Corte di Appello di Milano nonché copia del decreto in data 2 marzo 2010, con cui il dott. Paolo Fabrizi, magistrato ordinario che ha conseguito la VII valutazione di professionalità, è stato nominato, in sostituzione della dott.ssa Graziella Maria Mascarello, componente supplente della VI Sottocommissione per l’esame di avvocato, sessione 2009, presso la Corte di Appello di Milano.

Pertanto, i magistrati dott.ri Introini e Fabrizi, che hanno partecipato alla seduta della VI Sottocommissione in data 15 aprile 2010, durante la quale sono stati corretti gli elaborati del ricorrente, sono stati formalmente nominati proprio quali componenti della VI Sottocommissione.

Sulla base delle considerazioni esposte, non si rivela peraltro necessario disporre l’adempimento istruttorio, concernente la corretta composizione della Commissione, richiesto dal ricorrente con note depositate in udienza.

2.2 Con riferimento alle censure prospettate nel secondo motivo d’impugnativa, sulla base della consolidata giurisprudenza in argomento, è sufficiente far presente che:

l’onere della motivazione è sufficientemente adempiuto con l’attribuzione di un punteggio numerico, configurandosi quest’ultimo, pur in assenza di glosse o segni di correzione, come formula sintetica, ma sufficiente, di esternazione della valutazione tecnica compiuta dalla commissione esaminatrice, soprattutto quando, come nel caso di specie, la commissione ha provveduto alla elaborazione di criteri di valutazione;

la valutazione tecnicodiscrezionale della commissione esaminatrice costituisce espressione di un giudizio di puro merito e, come tale, non è sindacabile in sede di legittimità, salvo che non risulti ictu oculi viziata da una manifesta, illogicità, arbitrarietà o travisamento dei fatti, ipotesi che, nella fattispecie, non sono state sufficientemente dimostrate.

3. Le spese del giudizio, relativamente alla presente fase di merito, vanno compensate in quanto la Sezione ha provveduto alla liquidazione delle spese della fase cautelare con ordinanza n. 4107 pronunciata nella camera di consiglio del 22 settembre 2010 e, successivamente a tale data, l’amministrazione resistente non ha spiegato ulteriore attività difensiva se non un deposito documentale.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima)

respinge il ricorso in epigrafe.

Compensa le spese del giudizio della presente fase di merito.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *