Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
1. E’ impugnata la sentenza del Tribunale amministrativo regionale del Lazio n. 7199 del 17 agosto 2006 che ha accolto il ricorso proposto dalla odierna parte appellata per l’annullamento dell’art. 5 comma 1 del decreto del Direttore generale del personale della scuola del 31 marzo 2005, recante la integrazione e l’aggiornamento delle graduatorie permanenti del personale docente ed educativo per gli anni scolastici 2005/2006 e 2006/2007 nonché avverso il proprio consequenziale inserimento in terza fascia anziché in seconda fascia delle graduatorie permanenti di strumento musicale. L’Amministrazione appellante insiste nel rilevare la erroneità della gravata pronuncia che, equivocando sul senso e la portata del quadro normativo di riferimento, avrebbe sostanzialmente assimilato, contro ogni criterio logico e legale, i docenti già titolari di esperienza lavorativa (per almeno 360 gg) quali docenti nei corsi sperimentali di strumenti musicali a quelli – tra i quali la parte ricorrente in primo grado – privi di tale esperienza ancorchè iscritti negli elenchi compilati ai sensi del decreto 13 febbraio 1996 del Ministro della pubblica istruzione. Si è costituito in giudizio l’appellato per resistere al ricorso e per chiederne la reiezione.
2. All’udienza del 24 maggio 2011 la causa è stata trattenuta per la decisione.
3. L’appello è fondato.
4. Anzitutto, va disattesa la domanda, proposta in memoria conclusiva dai difensori dell’appellato, recante la declaratoria di improcedibilità dell’appello per sopravvenuto difetto di interesse. Ed invero, l’appellato non ha mai ritualmente rinunciato né al ricorso di primo grado, né agli effetti della sentenza impugnata di accoglimento della sua pretesa a vedersi ricollocato nella seconda fascia di graduatoria. Ne consegue che, in difetto di una espressa volontà abdicativa rispetto ai favorevoli effetti della impugnata sentenza, non sarebbe sufficiente la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione da parte dell’originario ricorrente, motivata dal nuovo assetto sostanziale degli interessi venutosi a determinare (l’originario ricorrente nelle more del giudizio sarebbe stato assunto quale docente a tempo indeterminato), dato che persisterebbe comunque l’interesse alla decisione della Amministrazione appellante, interessata a rimuovere gli effetti della decisione gravata.
5. Quanto al merito va premesso che la classe di concorso di strumento musicale nella scuola media è stata istituita come classe autonoma (A077) con l’entrata in vigore della legge n. 124/1999 (art. 11, comma 9). La prima ed unica fascia della graduatoria relativa all’insegnamento di strumento musicale era formata all’inizio dai docenti che, abilitati in educazione musicale, avessero svolto, prima della entrata in vigore della legge n. 124/99, almeno 360 gg. di servizio nei corsi sperimentali di strumento musicale nonché dai docenti che avessero ottenuto la neoabilitazione in strumento musicale. Successivamente, con legge n. 306/2000 (art. 1 comma 6 bis) fu istituita una seconda fascia o scaglione, al fine di consentire l’inserimento anche ai docenti abilitati in educazione musicale che avessero maturato i titoli di servizio successivamente alla entrata in vigore della citata legge n. 124/99; in tale fascia furono poi aggregati anche i docenti, quale l’odierna ricorrente di primo grado, inseriti negli elenchi di cui al DM 13.2.1996, ossia negli elenchi dei docenti utilizzabili per l’insegnamento sperimentale dello strumento musicale.
6. Rileva l’Amministrazione appellante, con unica articolata censura, che con il decreto del Direttore generale del 31.3.2005, oggetto della impugnativa di primo grado, sarebbe stata modificata soltanto sul piano nominalistico la denominazione delle due fasce relative, nel senso che la prima fascia sarebbe divenuta la seconda e la seconda sarebbe divenuta la terza fascia (e ciò al fine di amalgamare la disciplina della classe di concorso in esame a quella delle altre classi di concorso – tutte distinte in tre fasce- in relazione alla corrispondente articolazione degli elenchi relativi agli insegnanti di sostegno).
7.La censura d’appello è fondata e va accolta.
La diversa numerazione, introdotta dal DDG 31 marzo 2005 (art. 5), delle fasce della graduatoria permanente per l’insegnamento nella classe di concorso di strumento musicale nella scuola media per nulla incide sulla diversità dei requisiti di appartenenza all’una o all’altra fascia (che restano distinti, dato che alla fascia superiore appartengono i docenti che hanno maturato l’esperienza lavorativa ante 1999 ed a quella inferiore quelli che tale esperienza hanno maturato successivamente nonché quelli – come l’odierna ricorrente di primo grado – che si trovava negli elenchi – di cui al DM 1996 – dei soggetti abilitati all’insegnamento di strumenti musicale nei corsi sperimentali).
Per conseguenza, non può ritenersi illegittimo il suddetto art. 5 dell’impugnato decreto, né è prospettabile alcuna lesività per le ragioni del ricorrente di primo grado in relazione alla diversa articolazione delle fasce, atteso che nulla è innovato rispetto alla sistemazione pregressa delle fasce della graduatoria di che trattasi, al di là dell’ irrilevante mutamento della denominazione delle distinte fasce. Alla luce di tali condivisibili premesse correttamente il ricorrente di primo grado è stato collocato in terza fascia, atteso che nella seconda sono rifluiti i docenti con esperienza lavorativa ante 1999 (tra i quali, come detto, la ricorrente di primo grado non ha titolo per essere annoverata).
8. In definitiva, l’appello va accolto e, in riforma della impugnata sentenza, deve essere respinto il ricorso di primo grado.
9. Le spese del doppio grado di giudizio possono essere compensate tra le parti ricorrendo giusti motivi, avuto riguardo al profilo meramente formale della questione oggetto di contestazione.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) definitivamente pronunciando sull’appello (r.g. n. 6931/07), come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto, in riforma della impugnata sentenza, respinge il ricorso di primo grado.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
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