Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
sona del Dott. D’AMBROSIO che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
-1- Ricorre per cassazione il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Venezia avverso la sentenza del giudice monocratico del Tribunale di Verona, del 19 maggio 2010, con la quale, su accordo delle parti, ex artt. 444 cod. proc. pen., è stata applicata a C.M., per il reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, la pena, sospesa alle condizioni di legge, di due anni di reclusione ed Euro 3.000,00 di multa.
Deduce il ricorrente erronea applicazione degli art. 163 e 135 c.p., laddove il giudice non ha considerato che l’ammontare della pena pecuniaria applicata, convertita ai sensi dell’art. 135 cod. pen., fa superare alla pena detentiva il limite massimo di due anni fissato dall’art. 163 c.p., comma 1.
-2- Il ricorso è fondato.
In realtà, il giudice, nel valutare la richiesta di applicazione della pena, espressamente subordinata alla concessione del beneficio della sospensione condizionale della stessa, non ha tenuto conto del disposto dell’art. 163 cod. pen., che limita la concedibilità del beneficio ai casi di condanna a pena detentiva che, tenuto conto della eventuale pena pecuniaria e del ragguaglio della stessa nei termini indicati nell’art. 135 c.p., non superi, complessivamente, i due anni.
Nel pronunciare la sentenza oggi impugnata, il giudice è quindi incorso in un errore di diritto per l’omessa osservanza della norma citata.
Ciò determina il venir meno dell’accordo, di guisa che la sentenza impugnata deve essere annullata, senza rinvio, con trasmissione degli atti al Tribunale di Verona per un nuovo giudizio, nel quale le parti dovranno rivalutare i termini dell’accordo e l’interesse ad un nuovo patteggiamento che tenga conto anche del disposto dell’ultima parte dell’art. 163, comma 1, introdotto con la L. n. 145 del 2004, il quale prevede che, nel caso di condanna a pena pecuniaria congiunta a pena detentiva non superiore a due anni, quando la pena, nel suo complesso, a seguito di ragguaglio della pena pecuniaria, sia superiore a due anni, il giudice, ove ne ricorrano i presupposti, può ordinare che l’esecuzione della pena detentiva rimanga sospesa.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Verona per l’ulteriore corso.
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