T.A.R. Campania Salerno Sez. I, Sent., 21-06-2011, n. 1129 Rapporto di pubblico impiego

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.

Secondo quanto affermato dalla Corte regolatrice della giurisdizione, infatti, "la giurisdizione amministrativa sulle controversie inerenti a procedure concorsuali per l’assunzione, contemplata dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 63, comma 4, è limitata a quelle procedure che iniziano con l’emanazione di un bando e sono caratterizzate dalla valutazione comparativa dei candidati e dalla compilazione finale di una graduatoria, la cui approvazione, individuando i "vincitori", rappresenta l’atto terminale del procedimento, cosicché non vi resta compresa la fattispecie dell’inserimento in apposita graduatoria di tutti coloro che siano in possesso di determinati requisiti (anche derivanti dalla partecipazione a concorsi) e che è preordinata al conferimento dei posti di lavoro che si renderanno disponibili.

Ciò perché l’assenza di un bando e di una procedura di valutazione colloca l’ipotesi fuori della fattispecie concorsuale e comporta che sia il giudice ordinario a tutelare la pretesa all’inserimento e alla collocazione in graduatoria, pretesa che ha ad oggetto la conformità a legge degli atti di gestione nella graduatoria utile per l’eventuale assunzione. Si è in presenza di atti, i quali, esulando da quelli compresi nelle procedure concorsuali per l’assunzione, né potendo essere ascritti ad altre categorie di attività autoritativa (identificate dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 2, comma 1), non possono che restare compresi tra le determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore del lavoro privato (D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 5, comma 2), di fronte ai quali sono configurabili soltanto diritti soggettivi" (così Cass., SS.UU., ordinanza 13.2.2008, n. 3399; nello stesso senso, più recentemente, seppure in fattispecie in parte diversa, id., 17.11.2008, n. 27307).

Nello stesso senso si è pronunciata la più recente giurisprudenza amministrativa (per esempio, T.A.R. Toscana, I, 11.9.2008, n. 1965; T.A.R. Molise, I, 3.9.2008, n. 708; T.A.R. CampaniaSalerno, I, 28.7.2008, n. 2179; T.A.R. Emilia RomagnaParma, I, 17.6.2008, n. 316; T.A.R. Puglia, II, 15.5.2008, n. 1312).

Ricorrono, tuttavia giusti motivi per la compensazione tra le parti delle spese di giudizio.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara il difetto del giudice amministrativo, ferma restando la facoltà per gli interessati di riproporre il giudizio ai sensi dell’art. 11 comma 2 cod,. proc. amm.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 9 giugno 2011 con l’intervento dei magistrati:

Antonio Onorato, Presidente, Estensore

Sabato Guadagno, Consigliere

Francesco Mele, Consigliere

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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