Cass. civ. Sez. I, Sent., 28-10-2011, n. 22534

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con atto di citazione notificato il 18-23 marzo 1994 P. A., Po.An. – quali soci di società di fatto ed il primo anche come titolare di impresa individuale – nonchè la Bazia Gardens s.r.l. e la Palano & figli s.r.l. proponevano opposizione avverso la sentenza 8 marzo 1994 del Tribunale di Messina, dichiarativa dei loro fallimento, quale componenti di un fenomeno imprenditoriale unitario; nonchè avverso i decreti con cui erano state rigettate le istanze di amministrazione controllata in precedenza proposte.

Resistevano all’opposizione il curatore dei fallimenti e i creditori istanti, Banco di Sicilia, Banco di Credito siciliano e Moggio Silvana.

Dopo l’integrazione del contraddittorio nei confronti della ATAS s.p.a., dichiarata fallita in estensione, con sentenza emessa l’1 giugno 1994, quale società facente parte del medesimo gruppo unitario, il Tribunale di Messina, con sentenza 8 aprile 1999, in parziale accoglimento dell’opposizione, dichiarava la separazione delle masse attive e passive delle singole imprese, e confermava, per il resto, la dichiarazione di fallimento.

Con sentenza 25 luglio 2002 la Corte d’appello di Messina dichiarava la nullità della decisione di primo grado per violazione del contraddittorio processuale nei confronti di un litisconsorte necessario, creditore ricorrente per il fallimento della Bazia Gardens s.r.l..

Dopo la riassunzione del giudizio, il Tribunale di Messina con sentenza 22 settembre 2002 disponeva la separazione della masse attive e passive e rigettava, nel resto, le opposizioni.

In parziale accoglimento del successivo gravame, la Corte d’appello di Messina, con sentenza 29 agosto 2008 revocava la dichiarazione di fallimento di Po.An. e P.A. e della loro società di fatto, confermando, nel resto, l’impugnata sentenza.

Motivava:

– che pur dovendo essere confermata l’esistenza di una società di fatto tra il P. ed il Po., holding delle società del gruppo, tuttavia ne doveva essere revocato il fallimento in carenza del presupposto dell’insolvenza, dal momento che non era applicabile nè l’art. 2497 cod. civ., novellato, ratione temporis, nè la disciplina previgente sull’ unipersonalità delle società di capitali, di cui agli artt. 2362 e 2497 cod. civ., in presenza di una pluralità dei soci;

– che tutte le altre doglianze dovevano essere respinte, giacchè la motivazione della sentenza di primo grado era immune da censure e doveva intendersi integralmente richiamata.

Avverso la sentenza notificata il 5 dicembre 2008 proponeva ricorso per cassazione, articolato in tre motivi, e notificato il 2 febbraio 2009, la curatela del fallimento della società di fatto P. e Po. e dei soci in proprio, deducendo:

1) la violazione dell’art. 2362 c.c. e art. 2497 cod. civ., comma 2, testo previgente, e della L. Fall., artt. 1, 5 e 147, nonchè la carenza di motivazione in ordine all’esclusione dell’appartenenza totalitaria del capitale sociale delle due società di capitali fallite alla holding, dato che l’invocata pluralità dei soci era soltanto formale;

2) la falsa applicazione degli artt. 2082, 2251, 2253, 2267, 2740 cod. civ., e della L. Fall., artt. 1, 5 e 147, nonchè il vizio di motivazione in ordine all’accertamento negativo dell’insolvenza della società di fatto P. – Po.;

3) La violazione dell’art. 91 cod. proc. civ., nel porre a carico della curatela il pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio di merito.

Resistevano con controricorso i signori P.R., P. D., P.F. – quali eredi di Po.An. e la prima anche di P.A. – che proponevano altresì ricorso incidentale, affidato a due motivi, con cui deducevano:

1) la violazione degli artt. 2247, 2297 e 2359 cod. civ., nonchè la carenza di motivazione in ordine all’affermata sussistenza di una società di fatto, con funzione di holding, tra i signori P. e Po.;

2) La violazione degli artt. 2082 2195 cod. civ., ed il vizio di motivazione dell’accertamento della società di fatto, nonostante l’assenza dei requisiti dell’autonomia, organizzazione, economicità, e professionalità.

Al ricorso incidentale resisteva con controricorso la curatela.

Entrambe le parti depositavano memorie illustrative ex art. 378 cod. proc. civ..

All’udienza del 22 settembre 2011 il Procuratore generale e i difensori precisavano le rispettive conclusioni come da verbale, in epigrafe riportate.

All’esito della deliberazione in camera di consiglio, il collegio disponeva la redazione di motivazione semplificata.
Motivi della decisione

Il ricorso è inammissibile per tardività.

Nei procedimenti per la dichiarazione di fallimento pendenti alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 (Disposizioni integrative e correttive al R.D. 16 marzo 1942, n. 267, nonchè al D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, in materia di disciplina del fallimento, del concordato preventivo e della liquidazione coatta amministrativa, ai sensi della L. 14 maggio 2005, n. 80, art. 1, commi 5, 5-bis e 6), al ricorso per cassazione avverso la sentenza della corte d’appello depositata successivamente all’1 gennaio 2008, data di entrata in vigore del predetto decreto, e resa sull’appello proposto avverso la sentenza dichiarativa di fallimento, si applica l’art. 18, comma 14, del testo riformato: per cui, decorre il termine di 30 giorni per l’impugnazione dalla notificazione, ovvero dalla comunicazione della sentenza impugnata (Cass., sez. 1, 19 novembre 2010, n. 23.506; Cass., sez. 1, 30 ottobre 2009, n. 23.043).

Nella specie, la sentenza della Corte d’appello di Messina è stata pubblicata il 29 agosto 2008 e notificata il 5 dicembre 2008: laddove il ricorso per cassazione è stato notificato oltre il termine di 30 giorni decorrente da quest’ultima data, e precisamente il 5 febbraio 2009.

La medesima preclusione si applica al ricorso incidentale.

La reciproca soccombenza, per l’identica ragione di diritto, giustifica l’integrale compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.

– Dichiara inammissibili il ricorso principale ed il ricorso incidentale;

– compensa tra le parti le spese di giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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