…convenzioni con soggetti pubblici e privati, contributi dell’utenza per i servizi pubblici non essenziali e misure di incentivazione della produttivita’.
Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/6
IL MINISTRO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE
di concerto con
IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
E LA SEMPLIFICAZIONE
Visto l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive
modificazioni, recante riforma dell’organizzazione del Governo;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008,
n. 43, recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero
dell’economia e delle finanze a norma dell’articolo 1, comma 404,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, cosi’ come modificato dal
decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 2011, n. 173;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27
febbraio 2013, in corso di perfezionamento, concernente la
riorganizzazione del Ministero dell’economia e delle finanze a norma
degli articoli 2, comma 10-ter, e 23-quinquies, del decreto-legge 6
luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n. 135;
Visto l’articolo 43, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449,
cosi’ come modificato dall’articolo 45, comma 12, della legge 23
dicembre 1998, n. 448, che demanda ad uno o piu’ regolamenti emanati
ai sensi dell’articolo 17, comma 3, legge 23 agosto 1988, n. 400, dal
Ministro competente, di concerto con il Ministro per la funzione
pubblica e con il Ministro dell’economia e delle finanze, sulla base
di criteri generali deliberati dal Consiglio dei ministri,
l’individuazione delle prestazioni, non rientranti tra i servizi
pubblici essenziali o non espletate a garanzia di diritti
fondamentali, per le quali richiedere un contributo da parte
dell’utente, e l’ammontare del contributo richiesto;
Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20
dicembre 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 25 maggio
2000, n. 120;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell’Adunanza del 7 giugno 2012;
Vista la comunicazione effettuata al Presidente del Consiglio dei
Ministri, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, legge 23 agosto 1988,
n. 400, con nota n. 16348 del 14 novembre 2012;
Visto il nulla osta rilasciato dal Dipartimento per gli Affari
Giuridici della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Sentite le Organizzazioni sindacali,
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1
Disposizioni generali
1. Il presente regolamento individua le prestazioni, non rientranti
tra i servizi pubblici essenziali o non espletate a garanzia di
diritti fondamentali, svolte dal Ministero dell’Economia e delle
Finanze, per le quali richiedere un contributo all’utente.
2. L’ammontare del contributo e’ stabilito da convenzioni ovvero da
apposite determinazioni e deve tener conto dei costi sostenuti in
riferimento ad ogni tipo di prestazione effettuata.
3. Gli introiti relativi ai contributi sono versati all’entrata del
bilancio dello Stato.
4. Il trenta per cento degli introiti e’ riassegnato ai pertinenti
capitoli afferenti a missioni/programmi del bilancio ed incrementa le
risorse relative all’incentivazione della produttivita’ del personale
ed alla retribuzione di risultato dei dirigenti assegnati ai centri
di responsabilita’ che hanno effettuato la prestazione.
Art. 2
Aggiornamento e revisione dei contributi
1. I contributi di cui al presente regolamento sono soggetti a
revisione e possono essere aggiornati annualmente sulla base degli
indici ISTAT relativi al costo della vita.
Art. 3
Prestazioni soggette a contributi
1. Sono individuate, ai sensi dell’articolo 1 del presente
regolamento, le seguenti attivita’ per le quali puo’ essere richiesto
il versamento di un contributo nelle forme e con le modalita’
previste dai relativi atti convenzionali di volta in volta stipulati:
a) ritenute periodiche sugli stipendi dei dipendenti pubblici,
applicabili mediante l’istituto della delegazione, effettuate a
favore di associazioni, fondi previdenziali, istituti assicurativi,
bancari, previdenziali e similari;
b) copie ed estratti di documenti di archivio effettuati per
ragioni non di studio ovvero per ragioni di studio finalizzato alla
predisposizione di lavori destinati ad essere commercializzati;
c) accesso ad informazioni e documenti contenuti in banche dati;
d) rilascio di fotocopie richieste da utenti esterni o da
personale dell’Amministrazione per ragioni non di ufficio.
2. Tra le associazioni di cui al comma 1, punto a), del presente
articolo non sono ricomprese le organizzazioni sindacali a favore
delle quali vengono disposte le trattenute sindacali.
3. Riguardo all’accesso alle informazioni e documenti di cui al
comma 1, punto c), del presente articolo, restano ferme le previsioni
in materia di consultazione senza oneri da parte delle pubbliche
amministrazioni degli archivi informatici ai fini dell’acquisizione
d’ufficio di dati di cui all’articolo 43, comma 4, del decreto del
Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000 e le
previsioni relative all’accesso alle banche dati, senza oneri, quando
l’utilizzazione del dato sia necessaria allo svolgimento di compiti
istituzionali dell’amministrazione richiedente di cui all’articolo 50
del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive
modificazioni.
Art. 4
Ulteriori prestazioni
1. Con successivo decreto, adottato ai sensi dell’articolo 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988 n. 400, potranno essere
individuati ulteriori prestazioni non ricomprese nell’articolo 3 del
presente regolamento, aventi le caratteristiche prescritte
dall’articolo 43, comma 4, della legge 27 dicembre 1997 n. 449, non
comprese nel presente regolamento.
Art. 5
Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
2. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e di farlo osservare.
Roma, 30 luglio 2013
Il Ministro dell’economia
e delle finanze
Saccomanni
Il Ministro per la pubblica amministrazione
e la semplificazione
D’Alia
Visto, il Guardasigilli: Cancellieri
Registrato alla Corte dei conti il 26 settembre 2013
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell’economia e delle
finanze, registro n. 8 Economia e finanze, foglio n. 159
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.