Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
P.M. è stato condannato dal tribunale di Roma per il reato di bancarotta fraudolenta (art. 216, comma 1, nn. 1 e 2) con l’aggravante di cui alla L. Fall., art. 219, per aver commesso più fatti di bancarotta fraudolenta. Nei suoi confronti è stata irrogata in primo grado la pena di anni tre e mesi due di reclusione, previa concessione delle attenuanti generiche ritenute equivalenti alla contestata aggravante. La pena fu condonata limitatamente ad anni tre di reclusione in applicazione dell’indulto concesso con L. n. 241 del 2006.
La Corte d’Appello di Roma, in parziale riforma della sentenza emessa in primo grado dal tribunale, ha assolto Pa.La., consigliere di amministrazione della società fallita, mentre ha confermato la condanna del ricorrente, in qualità di presidente del consiglio di amministrazione, derubricando però la bancarotta fraudolenta documentale a bancarotta documentale semplice di cui alla L. Fall., art. 217. Per il resto è stata confermata la pena irrogata dal tribunale di Roma in primo grado, mediante il seguente calcolo: anni tre di reclusione per la bancarotta fraudolenta, aumentati di due mesi di reclusione per la bancarotta semplice.
Contro la sentenza della Corte d’appello di Roma del 15 giugno 2009, depositata il 3 agosto 2009, propongono ricorso il Procuratore Generale presso la medesima Corte, nonchè l’imputato.
Il Procuratore Generale lamenta l’erronea valutazione del dolo in ordine alla distruzione delle scritture contabili, ritenuta tale fattispecie equivalente a quella della omessa tenuta; lamenta comunque l’assoluta mancanza di motivazione sull’elemento soggettivo.
In secondo luogo il Procuratore Generale evidenzia illegittimità della pena irrogata, in quanto la Corte d’appello, derubricando la bancarotta fraudolenta documentale a bancarotta documentale semplice e non mutando il giudizio di primo grado nella parte in cui aveva concesso le attenuanti generiche, avrebbe dovuto prima di applicare l’aumento per la continuazione, ridurre la pena base per il reato più grave per effetto dell’applicazione delle predette attenuanti generiche (dato che l’aggravante di cui all’art. 219, comma 2, era venuta meno per effetto della derubricazione della bancarotta fraudolenta documentale). P.M. propone ricorso contro la predetta sentenza della Corte d’appello evidenziando cinque motivi:
1. nullità assoluta del giudizio di primo grado per mancata notifica del verbale della prima udienza, nella quale il difensore di fiducia aveva dismesso il mandato, all’odierno ricorrente;
2. mancata dichiarazione di prescrizione del reato di bancarotta semplice: poichè il fallimento è stato dichiarato il (OMISSIS), la prescrizione, in applicazione del vecchio testo dell’art. 157 (ante 2005), si è compiuta il 4 ottobre del 2008. Per effetto della prescrizione non poteva essere applicato l’aumento di pena di due mesi.
3. Assoluzione del ricorrente per non aver commesso i fatti contestati; sotto questo profilo il ricorrente ritiene di dover essere assolto per non essere stato messo al corrente del fallimento della sua società, a causa del comportamento poco diligente del curatore fallimentare.
4. Illegittimo mantenimento nel capo di imputazione del riferimento agli artt. 110 e 81 c.p., essendo venuta meno sia la continuazione, per effetto della prescrizione del reato di bancarotta semplice, sia il concorso nel reato, essendo stati assolti gli altri due coimputati.
5. Diminuzione della pena in quanto eccessiva, perchè non ha tenuto conto dell’eliminazione degli artt. 110 e 81 c.p., nonchè dell’aggravante dell’art. 219 e dell’eliminazione tacita della L. Fall., art. 223.
Per i suddetti motivi si chiede la cassazione della sentenza.
Motivi della decisione
Il Procuratore Generale contesta la sentenza della Corte d’appello di Roma laddove ha ritenuto l’assenza di prova in ordine alla distruzione delle scritture contabili ed ha conseguentemente presunto che queste non siano mai state tenute; inoltre, ritenuta l’assenza di dolo specifico, non provato, la Corte ha derubricato la bancarotta fraudolenta documentale a bancarotta semplice ex L. Fall., art. 217.
Secondo la procura generale la contestazione della distruzione delle scritture contabili equivale alla contestazione della loro mancata tenuta e, quanto all’assenza di dolo specifico, contesta la ricostruzione operata dalla Corte d’appello e lamenta l’assenza di motivazione specifica sul punto.
Ritiene questa Corte che il giudice dell’impugnazione abbia correttamente derubricato la contestazione relativa alla bancarotta fraudolenta giustificandola sia sulla mancata prova della distruzione delle scritture contabili, sia sull’assenza di prova in ordine alla sussistenza di un dolo specifico; la corte d’appello di Roma non poteva motivare diversamente in ordine all’assenza del dolo specifico previsto dall’art. 216, tanto più che lo stesso procuratore generale con l’atto di impugnazione non indica gli elementi probatori da cui desume la sussistenza di un dolo specifico di danno per i creditori, ma afferma una mera ipotesi, priva di alcun riscontro concreto.
In secondo luogo il Procuratore Generale evidenzia l’illegittimità della pena irrogata, in quanto la Corte d’appello, derubricando la bancarotta fraudolenta documentale a bancarotta documentale semplice e non riformando la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva concesso le attenuanti generiche, avrebbe dovuto – prima di applicare l’aumento per la continuazione – ridurre la pena base per il reato più grave per effetto dell’applicazione delle predette attenuanti generiche (dato che l’aggravante di cui all’art. 219, comma 2, era venuta meno per effetto della derubricazione della bancarotta fraudolenta documentale).
Tale motivo sarà esaminato congiuntamente a quelli proposti dall’imputato relativamente al trattamento sanzionatorio.
Il P. deduce prima di tutto un vizio procedimentale per asserita mancata notifica del verbale della prima udienza, nella quale il difensore di fiducia aveva dismesso il mandato, all’imputato; la doglianza è priva di fondamento. A prescindere dal fatto che analoga doglianza non era stata sollevata con l’atto d’appello, si rileva comunque che nel fascicolo del giudizio di primo grado vi è la relata di notifica del verbale della prima udienza, eseguita nei confronti dell’odierno ricorrente presso l’avvocato Lanari, dove il primo aveva eletto domicilio". Costituisce principio consolidato di questa Corte che la rinuncia al mandato difensivo da parte del difensore di fiducia non fa venir meno l’efficacia dell’elezione di domicilio presso il suo studio eseguita dall’imputato, se essa non viene espressamente revocata (Cass. 11 febbraio 2010 n. 8116; conforme Cass. pen. n. 22760 del 2007 ed altre ivi richiamate), ragion per cui la notifica del rinvio della prima udienza deve considerarsi correttamente effettuata. Ne consegue il rigetto dell’eccezione svolta dall’imputato.
Con il secondo motivo di ricorso, il P. si duole della mancata dichiarazione di prescrizione del reato di bancarotta semplice: questa doglianza è fondata in quanto, poichè il fallimento è stato dichiarato il (OMISSIS), il termine massimo di prescrizione, in applicazione del vecchio testo dell’art. 157 (ante 2005), si è compiuto il 4 ottobre del 2008 ed anche a tener conto del rinvio di cui all’eccezione che precede, si otterrebbe una sospensione di 60 giorni che non differisce il decorso della prescrizione oltre la fine dell’anno 2008.
Deve dunque dichiararsi la prescrizione del reato di bancarotta documentale semplice con i conseguenti effetti sulla rideterminazione del trattamento sanzionatorio, così venendo questa corte ad esaminare gli ulteriori motivi di ricorso prospettati dalle parti.
La corte di appello di Roma ha ritenuto corretta la pena irrogata dal primo giudice ed ha precisato che la pena base per il reato più grave di bancarotta fraudolenta doveva essere irrogata nella misura di anni tre di reclusione, aumentata per la continuazione di mesi due di reclusione.
1. Si tratta del documento numero 22 dell’indice del fascicolo di primo grado, mentre le notifiche allegate al ricorso per cassazione dall’imputato sono riferibili alla fissazione della prima udienza e non al suo rinvio.
Per effetto della prescrizione del reato di bancarotta semplice, però, non può essere applicato l’aumento di pena, per cui rimane la sola pena base di anni tre di reclusione; peraltro – e sul punto è fondato il secondo motivo di ricorso del Procuratore Generale – poichè la Corte d’appello ha confermato nel resto la sentenza di primo grado, devono ritenersi confermate le attenuanti generiche, che erano state allora ritenute equivalenti alla contestata aggravante di cui all’art. 219. per effetto della derubricazione del reato di cui all’art. 216 a quello previsto dall’art. 217 e della dichiarazione di prescrizione di quest’ultimo reato, viene meno il giudizio di equivalenza e quindi deve operarsi la riduzione sulla pena base di anni tre di reclusione per effetto delle attenuanti generiche;
trattasi di valutazione che questa corte non può effettuare, in quanto riservata al giudice di merito, a cui conseguentemente devono essere rimessi gli atti.
Privo di pregio risulta, infine, il residuo motivo di ricorso di P., il quale ritiene di dover essere assolto per non aver commesso i fatti contestati; sotto questo profilo il ricorrente lamenta di non essere stato messo al corrente del fallimento della sua società a causa del comportamento poco diligente del curatore fallimentare. Trattasi di censura palesemente inammissibile, in quanto concernente valutazione di fatto riservata al giudice del merito, nonchè totalmente infondata, in quanto, come risulta dalla relazione del curatore allegata dallo stesso ricorrente, il P. fu convocato dal curatore mediante invio di raccomandata proprio all’indirizzo di residenza (via (OMISSIS)) indicato dal difensore nell’atto di gravame.
P.Q.M.
La Corte annulla la sentenza impugnata senza rinvio nel capo relativo al delitto di bancarotta semplice documentale perchè estinto per prescrizione e con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Roma nel punto della determinazione della pena in ordine al delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale.
Rigetta nel resto il ricorso del P. e del Procuratore Generale ricorrente.
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