Cass. civ. Sez. V, Sent., 18-11-2011, n. 24269 Rimborso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. L’International Oil Pollution Compensation Fund 1971, ente di diritto internazionale con sede in (OMISSIS), ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 104/06/05, depositata il 12 novembre 2005, con la quale è stata confermata la legittimità del provvedimento di diniego del rimborso dell’IVA – richiesto con istanza del 29 luglio 1998 – versata dall’ente per acquisto di servizi di assistenza e consulenza legale relativi all’esercizio delle sue funzioni istituzionali in dipendenza di procedure per limitazione della responsabilità civile per danni da fuoruscita di idrocarburi.

2. Il Ministero dell’economia e delle finanze e l’Agenzia delle entrate hanno resistito con controricorso.

3. Successivamente alla proposizione del ricorso, la sentenza impugnata è stata revocata con sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 103/32/07, depositata il 20 settembre 2007 (a sua volta oggetto di ricorso per cassazione da parte dell’Agenzia delle entrate), la quale ha accolto sia il ricorso per revocazione, sia, in sede di giudizio rescissorio, l’appello dell’Ente, riconoscendo il diritto al rimborso.

4. Il ricorrente ha depositato memoria, rilevando il venir meno della materia del contendere nel presente giudizio.

Motivi della decisione

1. A seguito della revocazione della sentenza impugnata e della pronuncia, in sede rescissoria, di accoglimento dell’appello del ricorrente, va rilevata la cessazione della materia del contendere, con conseguente sopravvenuta carenza di interesse del ricorrente medesimo in ordine al presente ricorso, il quale va, pertanto, dichiarato inammissibile (cfr. Cass., Sez. un., n. 25278 del 2006 e Cass. n. 23515 del 2007).

2. Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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