Autorizzazione ad assumere a tempo indeterminato personale per le esigenze del Consiglio di Stato, ai sensi dell’articolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni ed integrazioni.
Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole
Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 26 del 2-2-2011
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005) ed in particolare l’articolo 1, comma 47, che disciplina la mobilita’ tra amministrazioni in regime di limitazione alle assunzioni di personale a tempo indeterminato; Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007); Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008); Vista la legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010); Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge del 6 agosto 2008, n. 133, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo, la semplificazione, la competitivita’, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria, ed in particolare l’articolo 66 che disciplina il turn over di alcune amministrazioni tra cui quelle elencate nell’articolo l’articolo 1, comma 523, della predetta legge n. 296 del 2006; Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione della finanza pubblica e di competitivita’ economica; Visto l’articolo 1, comma 523, della predetta legge n. 296 del 2006, cosi’ come modificato dall’articolo 66 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, che individua, i seguenti destinatari: amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo ivi compresi i Corpi di polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le agenzie, incluse le Agenzie fiscali, gli enti pubblici non economici e gli enti pubblici di cui all’articolo 70 del decreto legislativo n. 165 del 2001; Visto l’articolo 66, comma 7, del citato decreto-legge n. 112 del 2008, il quale sostituisce l’articolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; Visto l’articolo 3, comma 102, della citata legge n. 244 del 2007, e successive modificazioni ed integrazioni, che prevede, per l’anno 2010 che le amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 523 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ad eccezione dei Corpi di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, possono procedere, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilita’, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 20 per cento di quella relativa al personale cessato nell’anno precedente. In ogni caso il numero delle unita’ di personale da assumere non puo’ eccedere il 20 per cento delle unita’ cessate nell’anno precedente; Visto l’articolo 66, comma 10, del citato decreto-legge n. 112 del 2008, il quale dispone che le assunzioni di cui ai commi 3, 5, 7 e 9 dello stesso articolo sono autorizzate secondo le modalita’ di cui all’articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, previa richiesta delle amministrazioni interessate, corredata da analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute nell’anno precedente e delle conseguenti economie e dall’individuazione delle unita’ da assumere e dei correlati oneri, asseverate dai relativi organi di controllo; Visto il citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ed in particolare il predetto articolo 35, comma 4, che prevede come modalita’ di autorizzazione l’emanazione di apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare su proposta del Ministro per la funzione pubblica di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze; Visti i commi 1, 5 e 6 dell’articolo 74, del citato decreto-legge n. 112 del 2008, concernenti, rispettivamente, la riduzione degli assetti organizzativi, la dotazione organica provvisoria e le sanzioni previste in caso di mancato adempimento di quanto sancito dai commi 1 e 4 dello stesso articolo; Visto il decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, in legge 3 agosto 2009, n. 102; Visto il decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito in legge, con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, della legge 26 febbraio 2010, n. 25; Visto l’articolo 2, comma 8-bis, del decreto-legge n. 194 del 2009 in cui e’ previsto che le amministrazioni indicate nell’articolo 74, comma 1, del decreto-legge n. 112 del 2008, all’esito della riduzione degli assetti organizzativi prevista dal predetto articolo 74, provvedono, anche con le modalita’ indicate nell’articolo 41, comma 10, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, ad apportare, entro il 30 giugno 2010, un’ulteriore riduzione degli uffici dirigenziali di livello non generale e delle relative dotazioni organiche, nonche’ delle dotazioni organiche del personale non dirigenziale, con esclusione di quelle degli enti di ricerca; Visto il comma 8-quater del citato articolo 2 del decreto-legge n. 194 del 2009, convertito, con modificazioni, in legge n. 25 del 2010, che prevede, per le Amministrazioni che non abbiano adempiuto nei tempi previsti a quanto disposto dal comma 8-bis dello stesso articolo 2, il divieto, a decorrere dal 30 giugno 2010, di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto, prevedendo che fino all’emanazione dei relativi provvedimenti, le dotazioni organiche sono provvisoriamente individuate in misura pari ai posti coperti alla data del 28 febbraio 2010, facendo salve le procedure concorsuali e di mobilita’ avviate alla predetta data; Visto il comma 8-quinques del ripetuto articolo articolo 2, del decreto-legge n. 194 del 2009 che prevede l’esclusione dall’applicazione dei commi da 8-bis a 8-quater dello stesso articolo per le amministrazioni che abbiano subito una riduzione delle risorse ai sensi dell’articolo 17, comma 4, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e del comma 6 del medesimo articolo 17, per il personale amministrativo operante presso gli Uffici giudiziari, il Dipartimento della protezione civile, le Autorita’ di bacino di rilievo nazionale, il Corpo della polizia penitenziaria, per i magistrati, per l’Agenzia italiana del farmaco, nei limiti consentiti dalla normativa vigente, nonche’ per le strutture del comparto sicurezza, delle Forze armate, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e per quelle del personale indicato nell’articolo 3, comma 1, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001; Vista la nota n. 19202 del 22 settembre 2010 con la quale il Consiglio di Stato, chiede le relative assunzioni con specifica degli oneri da sostenere, dando analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute nell’anno 2009 e delle risorse finanziarie che si rendono disponibili; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 luglio 2010, registrato alla Corte dei Conti l’11 agosto 2010, registro n. 10, foglio n. 389, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – serie generale – dell’8 settembre 2010, n. 210, con il quale, tra gli altri, il Consiglio di Stato e’ stato autorizzato all’assunzione a tempo indeterminato di n. 3 unita’ di personale per un onere complessivo a regime pari a € 98.213,06, ai sensi dell’articolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come sostituito dall’articolo 66, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; Considerato che sulla base delle risorse disponibili per le assunzioni per l’anno 2010, pari ad € 315.467,48 e del numero massimo di unita’ assumibili pari a 9, corrispondenti, rispettivamente, al 20% delle risorse relative alle cessazioni intervenute nel corso dell’anno 2009 e al 20% delle unita’ cessate nel 2009, risulta una disponibilita’ residua pari a € 217.254,42 e una disponibilita’ di unita’ pari a 6 unita’, rispetto a quanto autorizzato con il richiamato decreto del Consiglio dei Ministri del 15 luglio 2010; Visto l’articolo 6, comma 1, del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi del quale nell’individuazione delle dotazioni organiche, le amministrazioni non possono determinare, in presenza di vacanze di organico, situazioni di soprannumerarieta’ di personale, anche temporanea, nell’ambito dei contingenti relativi alle singole posizioni economiche delle aree funzionali e di livello dirigenziale; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 giugno 2008 concernente «Delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di pubblica amministrazione e innovazione al Ministro senza portafoglio prof. Renato Brunetta»; Su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze; Decreta: Art. 1 1. Il Consiglio di Stato puo’ procedere, ai sensi dell’articolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni ed integrazioni, alle assunzioni di cui alla tabella allegata che e’ parte integrante del presente provvedimento e che contiene il limite massimo delle unita’ di personale e dell’ammontare delle risorse disponibili per le assunzioni relative all’anno 2010, al netto di quelle autorizzate con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 luglio 2010. 2. Il Consiglio di Stato e’ tenuto a trasmettere, entro e non oltre il 31 marzo 2011, per le necessarie verifiche, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la funzione pubblica, Ufficio per il personale delle pubbliche amministrazioni, e al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, IGOP, i dati concernenti il personale assunto, la spesa annua lorda a regime effettivamente da sostenere. A completamento delle procedure di assunzione va altresi’ fornita da parte dell’amministrazione dimostrazione del rispetto dei limiti di spesa previsti dal presente decreto. 3. All’onere derivante dalle assunzioni di cui al comma 1 si provvede nell’ambito delle disponibilita’ dei pertinenti capitoli di spesa del bilancio del Consiglio di Stato. Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sara’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 3 dicembre 2010 p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri Il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione Brunetta Il Ministro dell’economia e delle finanze Tremonti Registrato alla Corte dei conti il 31 dicembre 2010 Ministeri istituzionali – Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 21, foglio n. 46
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