Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 09-06-2011) 04-07-2011, n. 26111 Misure cautelari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cosenza ricorre per cassazione contro l’ordinanza indicata in epigrafe, con la quale il Tribunale del riesame di Catanzaro, adito dall’indagato F.P. in sede di appello ai sensi dell’art. 310 c.p.p., disponeva la sostituzione della misura cautelare degli arresti domiciliari da eseguirsi in luogo di cura, inflitta al predetto per il reato di cui all’art. 416 bis c.p., con quella degli arresti domiciliari da eseguirsi presso la residenza coniugale, riformando l’ordinanza della Corte di Appello di Catanzaro, che aveva rigettato tale richiesta.

Nell’unico motivo a sostegno della richiesta di annullamento dell’impugnata decisione l’organo requirente ne denuncia il vizio motivazionale, censurando l’errore dei giudici del gravame, i quali avevano valorizzato il rischio del suicidio, evidenziati in una perizia, peraltro datata, e non avevano spiegato come i propositi di suicidio potessero essere orditi ed eseguiti in una struttura sanitaria e scongiurati nella residenza coniugale, facendo salva la facoltà del P.M. di accertare con una nuova perizia al fine di verificare la possibilità del ripristino della custodia inframuraria.

Il ricorso è inammissibile, giacchè a prescindere dalla genericità, introduce una diversa valutazione di merito in ordine al pericolo suicidiario manifestato dal cautelato, tale da giustificare l’attenuazione della misura cautelare, che i giudici del merito avevano correttamente fondato sulle conclusioni della perizia medico- legale, disposta dal medesimo Tribunale e intesa all’accertamento della incompatibilità della custodia cautelare in carcere con le condizioni di salute del ricorrente.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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