Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
N.D. esponeva al Tribunale del lavoro di Perugia di aver svolto attività di lavoro subordinato dal 21.12.1970 al 30.11.2000 e di aver contratto, a causa dell’attività svolta, una ipoacusia neurosensoriale bilaterale ed una cervicouncoartrosi; che l’INAIL aveva negato la tutela assicurativa ritenendo insussistente il nesso causale. Chiedeva pertanto il riconoscimento della rendita denegata dall’INAIL. Il Tribunale di Perugia ammetteva consulenza medico legale e con sentenza del 15.11.2005 rigettava la domanda.
Interponeva appello il N.; la Corte di appello di Perugia chiamava a chiarimenti il CTU nominato in primo grado e con sentenza del 3.12.2008 rigettava l’appello. Corte rilevava che per quanto riguarda la malattia artrosica non era emerso il nesso causale con l’attività svolta e circa il deficit auditivo che tale malattia era di origine professionale, ma comportava una riduzione pari al solo 2,5%.
Ricorre il N. con due motivi; resiste l’INAIL con controricorso.
Motivi della decisione
Con il primo motivo si allega l’illogicità della motivazione della sentenza impugnata con violazione delle tabelle allegate al D.Lgs. 23 marzo 2000 e n. 38 D.M. Lavoro 12 luglio 2000. Non sarebbe stata accertata negli esami disposti il "valore della perdita in dB della frequenza del 3000 Hz all’esame audimetrico totale". Tale frequenza non è stata testata e pertanto sono state violate le tabelle.
Il motivo non appare fondato. In primo luogo si deve rilevare che il CTU ha fatto riferimento (cfr. pag. 4 della relazione peritale) non alle tabelle del 1994, ma a quelle più recenti ricordate nello stesso ricorso. Si evince dalla sentenza impugnata che il grado di inabilità derivante dall’ipoacusia è stato accertato nella misura del 2,5% alla luce delle tabelle; la pretesa omissione di indagine viene sollevata in modo assolutamente generico senza una puntuale ricostruzione del metodo utilizzato dal CTU e di quanto previsto nelle tabelle; inoltre non si è neppure dedotto se, quando e in che termini tale omissione sia stata specificamente denunciata nella fasi di merito. Le censure, pertanto, oltre che generiche appaiono di mero fatto e si concretano nell’espressione di un mero dissenso diagnostico, inconferente in questa sede.
Il secondo motivo, concernente l’avvenuta compensazione delle spese di lite, presuppone l’accoglimento del primo motivo ed il riconoscimento della fondatezza della domanda: pertanto va considerato assorbito.
Va quindi rigettato il proposto appello. Stante la natura della controversia e l’epoca di presentazione del ricorso amministrativo:
nulla per le spese.
P.Q.M.
La Corte:
rigetta il ricorso. Nulla per le spese.
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