….2013, n. 138 Regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della salute e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance, a norma dell’articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150
Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l’articolo 87 della Costituzione;
Visto l’articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n.
400, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive
modificazioni, e in particolare l’articolo 7;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, e in particolare gli articoli 4 e 14;
Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in materia di
ottimizzazione della produttivita’ del lavoro pubblico e di
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, e in
particolare gli articoli 14 e 30;
Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, con la quale e’ stato
istituito il Ministero della salute e, in particolare l’articolo 1,
comma 7;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 2003, n.
208, recante il regolamento di organizzazione degli uffici di diretta
collaborazione del Ministro della salute;
Visto il decreto del Ministro della difesa 26 febbraio 2008,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del 5 maggio 2009, recante
il riordino del Comando carabinieri per la tutela della salute;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11
giugno 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 30
novembre 2010, recante individuazione del contingente minimo degli
Uffici strumentali e di diretta collaborazione del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali e del Ministero della salute;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n.
108, recante il regolamento di organizzazione del Ministero della
salute;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22
gennaio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13 aprile
2013, recante rideterminazione delle dotazioni organiche del
personale di alcuni Ministeri, enti pubblici non economici ed enti di
ricerca, in attuazione dell’articolo 2 del decreto-legge 6 luglio
2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 135;
Ritenuto di definire l’organizzazione degli Uffici di diretta
collaborazione del Ministro della salute e dell’Organismo
indipendente di valutazione della performance operante presso il
Ministero della salute;
Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri,
adottata nella riunione del 3 agosto 2011;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del 24 novembre 2011;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 26 luglio 2013;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del
Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e
delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la
semplificazione;
Emana
il seguente regolamento:
Art. 1
Uffici di diretta collaborazione del Ministro
1. Il Ministro della salute, di seguito denominato: "Ministro", e’
l’organo di direzione politica del Ministero della salute, di seguito
denominato: "Ministero", e, ai sensi degli articoli 4 e 14 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, di seguito "decreto legislativo n. 165 del 2001", ne
determina gli indirizzi e gli obiettivi e verifica la rispondenza ai
medesimi dei risultati e dei metodi dell’azione amministrativa e
della gestione.
2. Gli uffici di diretta collaborazione esercitano le competenze di
supporto dell’organo di direzione politica e di raccordo tra questo e
l’Amministrazione.
3. Sono uffici di diretta collaborazione:
a) l’ufficio di Gabinetto;
b) la segreteria del Ministro;
c) la segreteria tecnica del Ministro;
d) l’ufficio legislativo;
e) l’ufficio stampa;
f) le segreterie dei Sottosegretari di Stato.
4. Alle dirette dipendenze del Ministro possono operare,
nell’ambito del contingente di cui all’articolo 8, comma 1, primo
periodo, dodici consulenti ed esperti nonche’ i consiglieri di cui
all’articolo 8, comma 1, secondo periodo, ivi inclusi quelli di cui
ai commi 5 e 6 del presente articolo.
5. Il consigliere del Ministro per gli affari giuridici e’ scelto
fra magistrati ordinari, amministrativi o contabili, avvocati dello
Stato, consiglieri parlamentari nonche’ fra professori universitari
di ruolo di prima fascia dell’area delle scienze giuridiche, in
possesso di adeguate capacita’ ed esperienza nel campo della
consulenza giuridica e legislativa e della produzione normativa. Per
lo svolgimento delle sue funzioni il consigliere del Ministro per gli
affari giuridici si avvale dell’ufficio legislativo, d’intesa con il
suo capo.
6. Il consigliere diplomatico, scelto d’intesa con il Ministro
degli affari esteri fra i funzionari della carriera diplomatica di
grado non inferiore a consigliere di legazione, assiste il Ministro
nelle iniziative in campo internazionale e comunitario in raccordo
con i competenti uffici del Ministero.
7. I titolari degli uffici di cui al comma 3 sono nominati dal
Ministro, con proprio decreto, per la durata massima del mandato
governativo e possono essere revocati dall’incarico in qualsiasi
momento. I capi delle segreterie di cui al comma 3, lettera f), sono
nominati su proposta dei Sottosegretari di Stato e sono scelti anche
fra estranei alla pubblica amministrazione sulla base di un rapporto
fiduciario.
8. Per lo svolgimento degli incarichi istituzionali delegati dal
Ministro, i Sottosegretari di Stato si avvalgono degli uffici di
Gabinetto e legislativo.
Art. 2
Ufficio di Gabinetto
1. L’ufficio di Gabinetto coadiuva il capo di Gabinetto nello
svolgimento delle proprie competenze e di quelle delegate dal
Ministro.
2. Il capo di Gabinetto collabora con il Ministro nel coordinamento
degli uffici di supporto e di diretta collaborazione e assicura il
raccordo tra le funzioni di indirizzo del medesimo e le attivita’ di
gestione del Ministero, nel rispetto del principio di distinzione tra
tali funzioni.
3. Il capo di Gabinetto e’ scelto fra magistrati ordinari,
amministrativi o contabili, avvocati dello Stato, dirigenti di ruolo
preposti a uffici di livello dirigenziale generale dello Stato ovvero
fra persone, anche estranee alla pubblica amministrazione, in
possesso di capacita’ adeguate alle funzioni da svolgere, avuto
riguardo ai titoli professionali, culturali e scientifici e alle
esperienze maturate.
4. Il Ministro puo’ nominare, con proprio decreto, fino a due vice
capi di Gabinetto, di cui almeno uno scelto fra i dirigenti del
Ministero compresi nel contingente di nove unita’ di cui all’articolo
8, comma 3, e l’altro, ove nominato fra soggetti estranei al
Ministero, individuato nell’ambito dei consiglieri giuridici di cui
all’articolo 8, comma 1.
Art. 3
Segreteria del Ministro
1. La segreteria assicura il supporto all’espletamento dei compiti
del Ministro, provvedendo al coordinamento degli impegni e alla
predisposizione ed elaborazione di quanto necessario per gli
interventi del Ministro medesimo, mediante il raccordo con gli altri
uffici di diretta collaborazione. La segreteria e’ diretta e
coordinata dal capo della segreteria, che coadiuva e assiste il
Ministro negli organismi a cui partecipa e adempie, su suo mandato, a
compiti specifici riguardanti l’attivita’ istituzionale e i rapporti
politici del medesimo. Della segreteria fa parte il segretario
particolare, che cura l’agenda e la corrispondenza del Ministro
nonche’ i rapporti personali dello stesso con altri soggetti pubblici
e privati in ragione del suo incarico istituzionale.
2. Il capo della segreteria e il segretario particolare sono scelti
fra persone, anche estranee alla pubblica amministrazione, sulla base
di un rapporto fiduciario con il Ministro.
Art. 4
Segreteria tecnica del Ministro
1. La segreteria tecnica svolge attivita’ di supporto tecnico per
l’elaborazione e il monitoraggio delle linee politiche riguardanti le
attivita’ del Ministero, per le determinazioni di competenza
dell’organo di direzione politica circa l’utilizzazione delle
inerenti risorse finanziarie nonche’ per garantire le relazioni
istituzionali e il coordinamento delle attivita’ istituzionali. Tali
attivita’ di supporto sono svolte nelle fasi di rilevazione delle
questioni da affrontare e di elaborazione delle direttive e delle
decisioni di competenza del Ministro e possono consistere, tra
l’altro, nella promozione di nuove attivita’ e iniziative anche
attraverso l’elaborazione di documenti, indagini e rapporti,
l’organizzazione e la partecipazione a tavoli di concertazione e
occasioni di approfondimento scientifico quali convegni, conferenze e
tavole rotonde, nelle materie di competenza del Ministero.
2. Il capo della segreteria tecnica e’ scelto tra soggetti, anche
estranei alla pubblica amministrazione, in possesso di comprovati
titoli professionali e culturali.
Art. 5
Ufficio legislativo
1. L’ufficio legislativo: cura l’attivita’ di definizione delle
iniziative legislative e regolamentari nelle materie di competenza
del Ministero, avvalendosi anche della collaborazione dei competenti
dipartimenti e uffici dirigenziali generali ai fini dello studio,
della progettazione normativa e della valutazione dei costi della
regolazione, la qualita’ del linguaggio normativo, l’applicabilita’
delle norme introdotte e l’analisi dell’impatto e della fattibilita’
della regolamentazione, lo snellimento e la semplificazione
normativa; esamina i provvedimenti sottoposti al Consiglio dei
ministri e quelli di iniziativa parlamentare; cura il raccordo
permanente con l’attivita’ normativa del Parlamento, compresi tutti
gli atti di sindacato ispettivo, i conseguenti rapporti con la
Presidenza del Consiglio dei ministri, con i Ministeri e con le altre
amministrazioni interessate, anche per quanto riguarda l’attuazione
normativa degli atti dell’Unione europea; cura i rapporti di natura
tecnico-giuridica con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome, con l’Avvocatura generale
dello Stato e con le Autorita’ amministrative indipendenti; segue la
legislazione regionale per le materie di interesse del Ministero;
sovraintende al contenzioso internazionale, comunitario e
costituzionale; cura gli adempimenti relativi al contenzioso sugli
atti del Ministro per i profili di propria competenza; svolge
attivita’ di consulenza giuridica per il Ministro e, sulle questioni
di particolare rilevanza, per il Ministero.
2. Il capo dell’ufficio legislativo e’ scelto fra magistrati
ordinari, amministrativi o contabili, avvocati dello Stato,
consiglieri parlamentari e di altri organi costituzionali, dirigenti
delle pubbliche amministrazioni, professori universitari di ruolo di
prima fascia dell’area delle scienze giuridiche, avvocati e altri
operatori professionali del diritto, anche estranei alla pubblica
amministrazione, in possesso di adeguata capacita’ ed esperienza nel
campo della consulenza giuridica e legislativa e della progettazione
e produzione normativa.
3. Il Ministro puo’ nominare, con proprio decreto, un vice capo
dell’ufficio legislativo scelto fra i dirigenti del Ministero
compresi nel contingente di nove unita’ di cui all’articolo 8, comma
3, ovvero fra i consiglieri giuridici di cui all’articolo 8, comma 1.
4. Il capo dell’ufficio legislativo si raccorda con il consigliere
del Ministro per gli affari giuridici, ove nominato.
Art. 6
Ufficio stampa
1. In attuazione di quanto previsto dalla legge 7 giugno 2000, n.
150, l’Ufficio stampa cura i rapporti del Ministro con il sistema e
gli organi di informazione nazionali e internazionali; effettua il
monitoraggio dell’informazione italiana ed estera e ne cura la
rassegna, con particolare riferimento ai profili che attengono ai
compiti istituzionali del Ministro; promuove, in raccordo con le
strutture amministrative del Ministero, programmi e iniziative
editoriali di informazione istituzionale.
2. Il capo dell’Ufficio stampa e’ scelto fra giornalisti
professionisti.
3. Ove autorizzato dal Ministro, il capo dell’ufficio stampa svolge
anche le funzioni di portavoce ai sensi dell’articolo 7 della legge 7
giugno 2000, n. 150.
Art. 7
Segreterie dei Sottosegretari di Stato
1. Le segreterie dei Sottosegretari di Stato operano alle dirette
dipendenze dei rispettivi Sottosegretari, garantendo il necessario
raccordo con gli altri uffici di diretta collaborazione e con gli
uffici del Ministero.
2. A ciascuna segreteria dei Sottosegretari di Stato sono
assegnate, al di fuori del contingente complessivo di cento unita’ di
cui all’articolo 8, comma 1, oltre al capo della segreteria, fino a
un massimo di otto unita’ di personale, compreso il segretario
particolare se individuato dal Sottosegretario, scelte tra dipendenti
del Ministero ovvero di altre pubbliche amministrazioni, in posizione
di aspettativa, comando, fuori ruolo o in altre analoghe posizioni
previste nei rispettivi ordinamenti. A tale personale, incluso il
segretario particolare, si applica l’articolo 9, comma 5.
Art. 8
Personale degli uffici di diretta collaborazione
1. Il contingente di personale degli uffici di diretta
collaborazione, fermo restando quanto previsto dall’articolo 7, comma
2, non puo’ superare complessivamente le cento unita’. Entro tale
soglia, ai predetti uffici possono essere assegnati dipendenti del
Ministero ovvero di altre pubbliche amministrazioni, in posizione di
aspettativa, comando, fuori ruolo o in altre analoghe posizioni
previste nei rispettivi ordinamenti nonche’, nel limite massimo di
tre unita’, consiglieri giuridici, nominati dal Ministro, scelti fra
magistrati ordinari, amministrativi o contabili, avvocati dello Stato
o professori universitari di ruolo di prima fascia dell’area delle
scienze giuridiche.
2. Entro il contingente complessivo di cui al comma 1 possono
altresi’ essere assegnati agli Uffici di diretta collaborazione fino
a dodici esperti e consulenti esterni, anche estranei alla pubblica
amministrazione, di provata competenza nelle materie inerenti alle
funzioni del Ministero e in quelle giuridico-amministrative ed
economiche, desumibile da specifici e analitici curricoli culturali e
professionali, con contratti di diritto privato a tempo determinato o
di collaborazione coordinata e continuativa. La durata massima di
tali incarichi non puo’ superare la permanenza in carica del Ministro
che li ha conferiti, fatta comunque salva la possibilita’ di revoca
anticipata, da parte del Ministro stesso, per il venir meno del
rapporto fiduciario.
3. Entro il contingente complessivo di cui comma 1 sono
individuati, per lo svolgimento di funzioni attinenti ai compiti di
diretta collaborazione, specifici incarichi di livello dirigenziale
non generale in numero non superiore a nove, ai sensi dell’articolo
19, comma 10, del decreto legislativo n. 165 del 2001. Tali incarichi
sono attribuiti dal Ministro anche ai sensi dell’articolo 19, commi
5-bis e 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001; in tal caso essi
concorrono a determinare il limite degli incarichi conferibili a tale
titolo nell’ambito del Ministero.
4. Le posizioni relative ai responsabili degli uffici di diretta
collaborazione, costituite dal capo di Gabinetto, dal capo della
segreteria del Ministro, dal capo della segreteria tecnica, dal capo
dell’ufficio legislativo, dal capo dell’ufficio stampa e dai capi
delle segreterie dei Sottosegretari di Stato, nonche’ quella del
segretario particolare del Ministro si intendono aggiuntive rispetto
al contingente di cui al comma 1.
5. Ai servizi di supporto a carattere generale necessari per
l’attivita’ degli uffici di diretta collaborazione provvede l’Ufficio
generale delle risorse, dell’organizzazione e del bilancio del
Ministero, assegnando unita’ di personale in numero non superiore al
quindici per cento del contingente complessivo di cui al comma 1.
Nell’ambito del predetto contingente, puo’ altresi’ operare, in
posizione di distacco presso gli Uffici di diretta collaborazione,
personale appartenente al Comando Carabinieri per la tutela della
salute in numero non superiore a sei unita’. Al personale di cui al
presente comma non compete il trattamento accessorio previsto
dall’articolo 9, comma 5. Il citato Ufficio generale delle risorse,
dell’organizzazione e del bilancio fornisce le risorse strumentali
necessarie al funzionamento degli uffici di diretta collaborazione.
Art. 9
Trattamento economico
1. Ai responsabili degli uffici di diretta collaborazione, ferme
restando le vigenti disposizioni in materia di contenimento dei
trattamenti economici, spetta un trattamento economico
onnicomprensivo determinato con le modalita’ di cui all’articolo 14,
comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, come di seguito
articolato:
a) capo di Gabinetto: una voce retributiva non superiore alla
misura massima del trattamento economico fondamentale spettante ai
capi dipartimento del Ministero incaricati ai sensi dell’articolo 19,
comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e un emolumento
accessorio da fissare in un importo non superiore alla misura massima
del trattamento accessorio spettante ai medesimi capi dipartimento;
b) capo dell’ufficio legislativo e capo della segreteria tecnica:
una voce retributiva non superiore alla misura massima del
trattamento economico fondamentale spettante ai dirigenti preposti a
un ufficio dirigenziale generale del Ministero incaricati ai sensi
dell’articolo 19, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e
un emolumento accessorio da fissare in un importo non superiore alla
misura massima del trattamento accessorio spettante ai medesimi
dirigenti;
c) capo della segreteria del Ministro, segretario particolare del
Ministro, capi delle segreterie dei Sottosegretari di Stato: una voce
retributiva non superiore alla misura massima del trattamento
economico fondamentale dei dirigenti preposti a ufficio dirigenziale
di livello non generale del Ministero e un emolumento accessorio
determinato in un importo non superiore alla misura massima del
trattamento accessorio spettante ai medesimi dirigenti;
d) capo dell’ufficio stampa: trattamento non inferiore a quello
previsto dal contratto collettivo nazionale per i giornalisti con la
qualifica di redattore capo;
e) vice capi di Gabinetto e del legislativo estranei al Ministero
e consiglieri giuridici di cui all’articolo 8, comma 1: un emolumento
onnicomprensivo determinato con le modalita’ di cui all’articolo 14
comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001. Per i consiglieri
giuridici tale emolumento non puo’ superare la misura massima
dell’importo determinato per l’indennita’ accessoria di diretta
collaborazione di cui al comma 5 del presente articolo.
2. Per i dipendenti pubblici il trattamento di cui al comma 1, se
piu’ favorevole, integra, per la differenza, il trattamento economico
in godimento. Ai responsabili degli uffici di cui al comma 1
dipendenti da pubbliche amministrazioni, che optino per il
mantenimento del proprio trattamento economico, e’ corrisposto un
emolumento accessorio correlato ai compiti di diretta collaborazione
nella misura determinata con decreto del Ministro, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze, in un importo non superiore
alla misura massima del trattamento accessorio spettante,
rispettivamente, ai capi dipartimento, ai dirigenti di uffici
dirigenziali generali e ai dirigenti di uffici dirigenziali non
generali del Ministero.
3. Il trattamento economico del personale con contratto a tempo
determinato e di quello con rapporto di collaborazione coordinata e
continuativa e’ stabilito dal Ministro all’atto del conferimento
dell’incarico nell’ambito delle risorse destinate a legislazione
vigente al funzionamento del Gabinetto e degli Uffici di diretta
collaborazione nell’ambito del programma "Indirizzo politico" della
missione "Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni
pubbliche" dello stato di previsione del Ministero. Il relativo onere
grava sugli stanziamenti dell’unita’ di voto "Gabinetto e Uffici di
diretta collaborazione" dello stato di previsione della spesa del
Ministero.
4. Ai dirigenti di seconda fascia assegnati agli uffici di diretta
collaborazione e’ corrisposta una retribuzione di posizione in misura
equivalente ai valori economici massimi attribuiti ai dirigenti della
stessa fascia del Ministero nonche’, in attesa di specifica
disposizione contrattuale, un’indennita’ sostitutiva della
retribuzione di risultato, determinata con decreto del Ministro, di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta
del capo di Gabinetto, di importo non superiore al cinquanta per
cento della retribuzione di posizione, a fronte delle specifiche
responsabilita’ connesse all’incarico attribuito, della specifica
qualificazione professionale posseduta, della disponibilita’ a orari
disagevoli e della qualita’ della prestazione individuale.
5. Al personale non dirigenziale assegnato agli uffici di diretta
collaborazione, a fronte delle responsabilita’ e degli obblighi
effettivi di reperibilita’ e di disponibilita’ a orari disagevoli,
spetta un’indennita’ accessoria di diretta collaborazione sostitutiva
degli istituti retributivi finalizzati all’incentivazione della
produttivita’ e al miglioramento dei servizi. L’indennita’ accessoria
di diretta collaborazione remunera anche la disponibilita’ a orari
disagevoli eccedenti quelli stabiliti in via ordinaria dalle
disposizioni vigenti nonche’ le conseguenti ulteriori prestazioni
richieste dai responsabili degli uffici. In attesa di specifica
disposizione contrattuale, la misura dell’indennita’ e’ determinata
ai sensi dell’articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 165
del 2001.
Art. 10
Organismo indipendente di valutazione della performance
1. L’Organismo indipendente di valutazione della performance, di
seguito "Oiv", svolge in piena autonomia le attivita’ di cui
all’articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150,
nonche’ quelle di cui all’articolo 1, comma 1, lettera d), e comma 2,
lettera a), e all’articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 286, e successive modificazioni. A tal fine, l’Oiv
puo’ accedere agli atti e ai documenti concernenti le attivita’
ministeriali di interesse e puo’ richiedere ai titolari degli uffici
dirigenziali di riferimento le informazioni necessarie. Sugli esiti
delle proprie attivita’ l’Oiv riferisce secondo i criteri e le
modalita’ di cui all’articolo 14, comma 4, del citato decreto
legislativo n. 150 del 2009.
2. L’Oiv e’ costituito con decreto del Ministro in forma
monocratica ovvero collegiale. In quest’ultimo caso esso si compone
di tre membri, due dei quali dirigenti di seconda fascia appartenenti
al ruolo del personale dirigente del Ministero della salute; la
nomina di tali dirigenti rende indisponibili altrettanti incarichi
dirigenziali nell’ambito del contingente di cui all’articolo 8, comma
3.
3. Il presidente dell’Oiv e’ scelto fra soggetti estranei al
Ministero, in possesso di elevate professionalita’ ed esperienza,
maturate nel campo del management, della valutazione della
performance e della valutazione del personale delle amministrazioni
pubbliche e in possesso dei requisiti fissati dalla Commissione per
la valutazione, la trasparenza e l’integrita’ delle amministrazioni
pubbliche, di seguito "Civit", ai sensi dell’articolo 13, comma 6,
lettera g), del decreto legislativo n. 150 del 2009.
4. I componenti dell’Oiv sono nominati dal Ministro, con proprio
decreto, sentita la Civit, per un triennio, rinnovabile una sola
volta, secondo le modalita’ e i criteri di cui all’articolo 14, commi
3, 7 e 8, del citato decreto legislativo n. 150 del 2009.
5. Al presidente dell’Oiv e’ corrisposto un emolumento
onnicomprensivo determinato all’atto della nomina ai sensi
dell’articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001.
Agli altri componenti dell’Oiv collegiale spettano i trattamenti
economici previsti dall’articolo 9, comma 4.
Art. 11
Struttura tecnica per la misurazione della performance
1. Presso l’Oiv opera la Struttura tecnica per la misurazione della
performance, di seguito "Struttura tecnica", con funzioni di supporto
all’Oiv per lo svolgimento delle sue attivita’.
2. Il responsabile della Struttura tecnica e’ nominato dal
Ministro, con proprio decreto, su proposta dell’Oiv, ed e’
individuato tra i dirigenti di seconda fascia di cui al comma 3, in
possesso di specifica professionalita’ ed esperienza nel settore
della misurazione della performance nelle amministrazioni pubbliche.
3. Alla Struttura tecnica e’ assegnato un contingente di personale,
non superiore a dieci unita’, di cui non piu’ di due dirigenti di
seconda fascia, incluso il responsabile. Al personale assegnato alla
Struttura tecnica, compresi i dirigenti, si applicano le disposizioni
concernenti il personale in servizio presso gli Uffici di diretta
collaborazione di cui all’articolo 14, comma 2, del decreto
legislativo 165 del 2001.
4. I compensi accessori spettanti al personale di cui al comma 3
sono determinati, su proposta dell’Oiv, nella misura e con le
modalita’ stabilite nell’articolo 9, commi 4 e 5, per il
corrispondente personale degli Uffici di diretta collaborazione.
Art. 12
Modalita’ di gestione
1. Gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro e l’Oiv
costituiscono, ai fini dell’articolo 3 del decreto legislativo 7
agosto 1997, n. 279, un unico centro di responsabilita’
amministrativa, che puo’ essere articolato in due o piu’ centri di
costo.
2. La gestione degli stanziamenti di bilancio per i trattamenti
economici individuali e le indennita’ spettanti al personale
assegnato agli uffici di diretta collaborazione di cui all’articolo
1, comma 3, e al personale dell’Oiv e della relativa Struttura
tecnica di cui agli articoli 10 e 11, per le spese di viaggio e di
rappresentanza del Ministro e dei Sottosegretari di Stato, per
l’acquisto di beni e servizi e per ogni altra spesa occorrente per le
esigenze dei predetti uffici, nonche’ la gestione delle risorse umane
e strumentali, e’ attribuita, ai sensi dell’articolo 14, comma 1,
lettera b), del decreto legislativo n. 165 del 2001, alla
responsabilita’ del capo di Gabinetto, che puo’ delegare i relativi
adempimenti a un dirigente assegnato all’ufficio di Gabinetto,
nonche’ avvalersi, ove ricorrano le condizioni previste dall’articolo
4 del decreto legislativo n. 279 del 1997, dell’Ufficio generale
delle risorse, dell’organizzazione e del bilancio per la liquidazione
e l’erogazione delle spese da imputare ai fondi predetti.
Art. 13
Norme finali e abrogazioni
1. Dall’attuazione del presente regolamento non devono derivare
nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
2. Al fine di assicurare il rispetto del principio di invarianza di
spesa, in coerenza con le effettive disponibilita’ di bilancio a
legislazione vigente, agli eventuali maggiori oneri derivanti dalla
previsione di cui all’articolo 9, comma 1, lettera b), si provvede
mediante corrispondente riduzione delle disponibilita’ finanziarie
previste per gli esperti e i consulenti esterni di cui all’articolo
8, comma 2, a tal fine in sede di prima applicazione possono essere
rimodulati gli emolumenti degli incarichi in essere alla data di
entrata in vigore del presente decreto.
3. Il decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 2003, n.
208, e successive modificazioni, e’ abrogato.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi’ 17 settembre 2013
NAPOLITANO
Letta, Presidente del Consiglio dei
ministri
Lorenzin, Ministro della salute
>
Saccomanni, Ministro dell’economia e
delle finanze
D’Alia, Ministro per la pubblica
amministrazione e la semplificazione
Visto, il Guardasigilli: Cancellieri
Registrato alla Corte dei conti il 6 dicembre 2013
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min.
lavoro registro n. 15, foglio n. 12
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.