Norme di attuazione dello statuto speciale della regione autonoma Trentino-Alto Adige recanti modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 16 dicembre 1993, n. 592, in materia di tutela delle popolazioni ladina, mochena e cimbra della provincia di Trento.
Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole
Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 32 del 9-2-2011
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l’articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n.
670, recante approvazione del testo unico delle leggi costituzionali
concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;
Visto il decreto legislativo 16 dicembre 1993, n. 592, recante
norme di attuazione dello statuto speciale della regione
Trentino-Alto Adige concernenti disposizioni di tutela delle
popolazioni ladina, mochena e cimbra della provincia di Trento;
Sentita la commissione paritetica per le norme di attuazione,
prevista dall’articolo 107, primo comma, del citato decreto del
Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 22 ottobre 2010;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione
territoriale, di concerto con i Ministri dell’istruzione,
dell’universita’ e della ricerca, dell’interno, dell’economia e delle
finanze e per la pubblica amministrazione e l’innovazione;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
1. Al comma 3 dell’articolo 2 del decreto legislativo 16 dicembre
1993, n. 592, le parole: «innanzi ad una commissione della quale fa
parte almeno un insegnante di lingua ladina in servizio nelle stesse
scuole. Detta commissione e’ nominata dal sovrintendente scolastico
avvalendosi anche dell’Istituto culturale ladino» sono soppresse.
2. Dopo l’articolo 2 del decreto legislativo 16 dicembre 1993, n.
592, e’ inserito il seguente:
«Art. 2-bis (Accertamento della conoscenza della lingua e della
cultura ladina, mochena e cimbra). – 1. Con legge provinciale sono
stabiliti criteri e modalita’ di accertamento della conoscenza della
lingua e della cultura ladina di cui agli articoli 2, 3 e 3-bis,
nonche’ della lingua mochena e di quella cimbra.
2. Fino alla data di entrata in vigore della legge provinciale di
cui al comma 1, continuano ad applicarsi le modalita’ di accertamento
della lingua e della cultura ladina previste dalle norme abrogate.».
3. All’articolo 3 del decreto legislativo 16 dicembre 1993, n. 592,
sono abrogati i commi 2 e 3 e, al comma 4, le parole: «innanzi alla
commissione di cui al comma 2,» sono soppresse.
4. All’articolo 3-bis del decreto legislativo 16 dicembre 1993, n.
592, commi 1 e 2, le parole: «dall’articolo 3, commi 2 e 3» sono
soppresse.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato e Roma, addi’ 19 novembre 2010
NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Fitto, Ministro per i rapporti con le
regioni e per la coesione territoriale
Gelmini, Ministro dell’istruzione,
dell’universita’ e della ricerca
Maroni, Ministro dell’interno
Tremonti, Ministro dell’economia e delle
finanze
Brunetta, Ministro per la pubblica
amministrazione e l’innovazione
Visto, il Guardasigilli: Alfano
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e’ stato redatto
dall’amministrazione competente per materia ai sensi
dell’art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull’emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge alle quali e’ operato
il rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Nota al titolo:
– Il decreto del Presidente della Repubblica 16
dicembre 1993, n. 592, e’ pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 16 febbraio 1994, n. 38.
Note alle premesse:
– L’art. 87, quinto comma, della Costituzione
conferisce al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
legge ed i regolamenti.
– Il testo del primo comma dell’art. 107 del decreto
del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670
(Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali
concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 20 novembre 1972,
n. 301), e’ il seguente:
«Art. 107. – Con decreti legislativi saranno emanate le
norme di attuazione del presente statuto, sentita una
commissione paritetica composta di dodici membri di cui sei
in rappresentanza dello Stato, due del Consiglio regionale,
due del Consiglio provinciale di Trento e due di quello di
Bolzano. Tre componenti devono appartenere al gruppo
linguistico tedesco.».
– Il decreto del Presidente della Repubblica 16
dicembre 1993, n. 592, e’ citato nella nota al titolo.
Note all’art. 1:
– Si riporta il testo degli articoli 2, 3 e 3-bis del
decreto legislativo 16 dicembre 1993, n. 592, come
modificato dal presente decreto:
«Art. 2 (Scuola). – 1. Nelle scuole situate nelle
localita’ ladine della provincia di Trento, cosi’ come
individuate dall’art. 5, la lingua e la cultura ladina
costituiscono materia di insegnamento obbligatorio, da
disciplinare secondo il disposto dell’art. 7 del decreto
del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 405, e
successive modifiche. Il ladino puo’ altresi’ essere usato
quale lingua di insegnamento, secondo le modalita’
stabilite dai competenti organi scolastici.
2. Gli alunni degli istituti di istruzione secondaria
di secondo grado ed artistica delle localita’ ladine che
hanno conseguito il diploma di licenza media in scuole
diverse da quelle delle localita’ ladine sono esonerati, a
richiesta, dall’insegnamento della lingua e della cultura
ladina.
3. Nell’ambito delle procedure per le assunzioni a
tempo indeterminato e determinato, per i trasferimenti, per
le utilizzazioni e per i passaggi di cattedra e di ruolo
del personale – direttivo e docente – della provincia di
Trento presso le scuole di ogni ordine e grado delle
localita’ ladine, i posti vacanti e disponibili sono
riservati ed attribuiti con precedenza assoluta anche
rispetto all’assegnazione di eventuali sedi libere sul
restante territorio provinciale a coloro che, in possesso
dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per i
posti relativi, abbiano dimostrato la conoscenza della
lingua e della cultura ladina.
4. Qualora non sia possibile coprire tutti i posti di
insegnamento delle localita’ ladine secondo quanto disposto
dal comma 3 gli eventuali posti vacanti sono ricoperti con
incarichi a tempo determinato o con assegnazioni
provvisorie.
4-bis. Nelle scuole materne situate nelle localita’
ladine di cui al comma 1 il ladino e’ usato, accanto alla
lingua italiana, quale lingua di insegnamento. A tal fine
la legge provinciale prevede che nelle predette scuole,
nell’ambito delle procedure di assunzione, assegnazione e
mobilita’ e’ riconosciuta precedenza assoluta al personale
insegnante che, in possesso dei requisiti prescritti dalla
normativa vigente per l’accesso ai posti relativi, abbia
dimostrato la conoscenza della lingua e cultura ladina, da
accertarsi secondo le modalita’ stabilite dalla medesima
legge provinciale.
5. Le finalita’ di tutela della lingua e della cultura
ladina previste dal presente articolo sono assicurate dalla
provincia anche nell’ambito dei corsi di formazione
professionale di durata pluriennale, tenendo conto delle
caratteristiche formative e didattiche dei corsi
medesimi.».
«Art. 3 (Uffici pubblici). – 1. Negli uffici e nelle
amministrazioni di cui all’art. 1 aventi sede nelle
localita’ ladine della provincia di Trento e’ assegnato a
domanda, nell’ambito delle procedure per i trasferimenti e
per le assegnazioni provvisorie o definitive di sede
previste dalle vigenti normative, con precedenza assoluta
personale avente i requisiti prescritti che dimostri la
conoscenza della lingua ladina.
2. (Abrogato).
3. (Abrogato).
4. I candidati in possesso dei prescritti requisiti,
che dimostrino la conoscenza della lingua ladina hanno
titolo di precedenza assoluta nelle graduatorie dei
pubblici concorsi e nelle pubbliche selezioni di personale,
anche per incarichi temporanei, banditi dagli enti locali
delle localita’ ladine nonche’ dagli altri enti pubblici di
cui al comma 1 dell’art. 1, limitatamente alla copertura
dei posti vacanti negli uffici indicati dal medesimo comma
1.».
«Art. 3-bis (Concessionari di pubblici servizi). – 1.
Gli enti e le societa’ comunque denominati e strutturati,
che abbiano sede, proprie strutture o dipendenze nelle
localita’ ladine di cui all’art. 5 e che svolgano servizi
pubblici che al 1° gennaio 1993 erano esercitati da
amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo,
assicurano la precedenza assoluta per l’assegnazione di
sede o per i trasferimenti presso le strutture o le
dipendenze ubicate nelle medesime localita’ ladine a coloro
che, in possesso dei previsti requisiti anche
professionali, ne abbiano fatto specifica richiesta e
abbiano dimostrato la conoscenza della lingua ladina nei
modi prescritti.
2. Gli enti e le societa’ di cui al comma 1, in
occasione di assunzioni di personale, individuano il
fabbisogno di personale delle strutture e delle dipendenze
ubicate nelle localita’ di cui all’art. 5, non soddisfatte
con le procedure di mobilita’ di cui al medesimo comma 1.
Per la copertura delle carenze cosi’ individuate i medesimi
enti e societa’ assicurano precedenza assoluta per le
assunzioni, eccettuate quelle di durata non superiore a
trenta giorni, non rinnovabili nell’anno, effettuate per
soddisfare esigenze di carattere eccezionale debitamente
motivate, a coloro che, in possesso dei previsti requisiti
anche professionali, risultino iscritti presso l’ufficio di
collocamento avente competenza territoriale sulle predette
localita’ ladine ed ivi abbiano fatto constatare
preventivamente, a propria cura, la conoscenza della lingua
ladina accertata nei modi prescritti.».
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.
Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/