Cass. pen., sez. VI 25-05-2007 (02-05-2007), n. 20636 Minore età dei discendenti – Condizione obbiettiva di bisogno – Conseguenze per i genitori – Affidamento dei minori al servizio sociale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

OSSERVA
Sull’appello proposto da C.R. avverso la sentenza del Tribunale monocratico ai Roma in data 23/4/2004 che lo aveva dichiarato colpevole dei reati di maltrattamenti in pregiudizio della moglie e delle figlie minori, fino al (OMISSIS), nonchè dei reati di cui all’art. 570 c.p., comma 2 n. 2 per aver fatto mancare alle figlie minori i mezzi di sussistenza, unificati in continuazione fino al (OMISSIS), condannandolo alla pena ritenuta di giustizia la Corte di Appello di Roma, con sentenza in data 17/6/2005, in riforma del giudizio di 1^ grado, concesse le attenuanti generiche, dichiarava n.d.p. per il reato di maltrattamenti perchè estinto per prescrizione e, unificati i fatti sub B) e D) in un unico delitto continuato ex art. 570 cpv. c.p., n. 2, in pregiudizio delle figlie minori, riduceva la pena per detto reato a mesi cinque di reclusione ed Euro trecento di multa, confermando nel resto.
Avverso tale sentenza l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo a motivi gravame:
l) Violazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), c) ed e) in relazione all’art. 570 c.p., per inosservata e/o erronea applicazione della legge penale e mancanza e manifesta illogicità della motivazione, posto che le figlie minori, essendo state affidate al Servizio sociale per i periodi in contestazione, non versavano nello stato di bisogno necessario ad integrare il reato in contestazione, essendosi provveduto al di loro mantenimento presso l’Istituto "(OMISSIS)", dove le minori erano state collocate;
2) Violazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c), per inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, perchè i fatti ritenuti in sentenza non risultavano correttamente contestati e, come tali, costituivano fatti nuovi;
3) Violazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), per inosservanza e/o erronea applicazione della legge penale in riferimento all’art. 133 c.p., ed all’art. 570 c.p., avendo la Corte territoriale quantificato la residua pena in termini di immotivato rigore,avuto riguardo alla riconosciuta concessione delle attenuanti generiche ed alla non gravità complessiva dei fatti.
Il ricorso va dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi sub 1) e 3) e per difetto di specificità per quello sub 2) Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma equitativamente determinata in Euro MILLE, alla cassa delle ammende.
Ed invero, quanto all’art. 570 cpv. c.p., n. 2, va ribadito il principio secondo cui la minore età dei discendenti, destinatari dei mezzi di sussistenza / rappresenta "in re ipsa" una condizione soggettiva del loro stato di bisogno, con il conseguente obbligo per i genitori di contribuire al di loro mantenimento, assicurando ad essi tali mezzi di sussistenza. Quest’obbligo, per altro, non viene meno quando i figli minori, come nella specie, siano stati affidati al Servizio sociale e assistiti attraverso istituti del settore, posto che, tale situazione è determinata proprio dal difetto di assistenza del genitore, moralmente ed economicamente responsabile dell’affidamento di tali minori, sicchè, argomentando in contrario, si verrebbe ad elidere ogni sorta di conseguenza penale a detta condotta, gravando la pubblica assistenza di oneri ed obblighi attribuibili, invece, al genitore che, come nella specie, non versi in condizione di assoluta e comprovata indigenza (cfr. in termini Cass. pen. Sez. 6, 15/01/2004, n. 715, Pisano).
Di qui la manifesta infondatezza della doglianza sul punto,anche per quanto attiene il supporto motivazionale (cfr. fol. 5), conformato a detto principio di diritto.
II motivo sub 2) è del tutto carente del requisito della specificità dei motivi di impugnazione, in patente violazione del combinato disposto dell’art. 581 c.p.p., lett. c) e art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c), a supporto delle ragioni di inammissibilità del gravame sul punto.
Anche il motivo sub. 3) e inammissibile, pò sto che, come monocordemente ribadito da questa Corte di legittimità, la misura del trattamento sanzionatorio è riservata al potere discrezionale del giudice di merito che, come tale, è insindacabile in questa sede ove, come nella specie, sia sufficientemente motivato, secondo il testo dell’impugnata sentenza, anche in termini di implicito riferimento all’impostazione in fatto, offerta dalla decisione di 1^ grado, di cui vi è conferma espressa "nel resto".
P.Q.M.
DICHIARA inammissibile il ricorso e CONDANNA il ricorrente al pagamento dellle spese processuali e della somma di Euro MILLE in favore della cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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