Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
1. Con ordinanza in data 01.12.2010 il Tribunale di Sorveglianza di Roma, previo giudizio di insussistenza delle fattispecie della collaborazione inesigibile o impossibile, dichiarava inammissibile, in ragione del titolo ostativo, l’istanza di affidamento in prova avanzata da S.A. (fine pena, a quella data, al 26.08.2011).- 2. Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione l’anzidetto condannato che motivava l’impugnazione deducendo: errato diniego della collaborazione inesigibile.
3. Il Procuratore generale presso questa Corte depositava quindi requisitoria con la quale richiedeva il rigetto del ricorso.- 4. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.- Ed invero risulta in atti, da documentazione acquisita da questa Corte, che l’odierno ricorrente S. A. è tornato in libertà in data 27.05.2011 per compiuta espiazione della pena. E’ del tutto evidente, pertanto, che egli non ha più interesse alla misura alternativa che aveva richiesto e, quindi, neppure alla dichiarazione di collaborazione inesigibile o inutile, questioni tutte che presuppongono un’esecuzione detentiva ancora in atto. E poichè per proporre impugnazione occorre averne giuridico interesse (v. art. 568 c.p.p., comma 4), il venir meno di tale interesse determina l’inammissibilità del proposto ricorso, ex art. 591 c.p.p., comma 1, lett. a). – Poichè, peraltro, il presente esito di inammissibilità non è imputabile al S., a costui non vanno addebitate le sanzioni processuali previste dall’art. 616 c.p.p..-
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
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