Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 11-07-2011) 01-08-2011, n. 30536 Reato continuato e concorso formale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con ordinanza del 25 gennaio 2011, il Tribunale di Nola, quale giudice dell’esecuzione, ha rigettato la richiesta, formulata da T.C., intesa ad ottenere, in fase esecutiva ex artt. 666 e 671 cod. proc. pen., l’applicazione della continuazione fra i fatti giudicati con le quattro sentenze, indicate in istanza, di cui due relative a rapine e due relative ad evasioni.

2. Il Tribunale ha rilevato la carenza della prova rigorosa del programma criminoso unico, sia perchè trattavasi di reati eterogenei fra di loro (rapine ed evasioni), sia perchè trattavasi di reati commessi a notevole distanza l’uno dall’altro.

3. Avverso detto provvedimento del Tribunale di Nola propone ricorso per cassazione T.C. per il tramite del proprio difensore, che ha dedotto erronea applicazione della legge penale e carenza di motivazione, in quanto erroneamente il Tribunale aveva ritenuto che la sua istanza concernesse il riconoscimento del vincolo della continuazione fra i fatti giudicati con tutte e quattro sentenze indicate in istanza, mentre invece egli aveva chiesto il riconoscimento della continuazione fra le due sentenze concernenti il reato di evasione e fra le due sentenze concernenti il reato di rapina, tenuto conto del breve spazio temporale intercorso fra la commissione delle evasione da un lato e delle due rapine dall’altro, trattandosi in entrambi i casi di reati della stessa indole e commessi con le stesse modalità, si che poteva desumersi l’esistenza di una necessaria ed unitaria ideazione della violazione della legge penale in entrambe i casi.

Motivi della decisione

1. Il ricorso proposto da T.C. è fondato.

2. Con esso il ricorrente lamenta la mancata concessione in suo favore della disciplina della continuazione da un lato fra i due reati di evasione, da lui commessi nel settembre del 2005 e nel gennaio del 2006 e, dall’altro, fra i due reati di rapina commessi il 27 giugno 2005 ed il 20 gennaio 2006, reati giudicati con le quattro sentenze, descritte in ricorso.

3. L’unicità del disegno criminoso, necessaria per l’applicazione della continuazione nella fase esecutiva, è ravvisabile quando le singole violazioni costituiscano parte integrante di un unico programma deliberato, almeno nelle sue linee essenziali, fin dalla commissione della prima violazione, e perseguito con la commissione delle altre successive violazioni.

Occorre pertanto accertare che gli episodi criminosi, in ordine ai quali venga chiesta la continuazione, siano effettivamente frutto di un’unica ideazione e determinazione volitiva (cfr., in termini, Cass. 2A, 7.3.04 n. 18037).

4. La motivazione addotta dal Tribunale di Nola per respingere l’istanza proposta dal ricorrente è generica e solo apparente, non avendo il Tribunale valutato in concreto tutte le circostanze della fattispecie sottoposta al suo esame. Il Tribunale non ha tenuto conto del fatto che la richiesta del ricorrente era intesa ad ottenere il riconoscimento della continuazione non con riferimento ai fatti giudicati da tutte e quattro le sentenze indicate in istanza, ma solo dai due gruppi di sentenze, di cui due concernenti il reato di evasione e due concernenti il reato di rapina; non ha inoltre adeguatamente esaminato le singole motivazioni addotte dalle due coppie di sentenze, che hanno giudicato i reati per i quali è stata chiesta la continuazione, onde accertare in concreto la sussistenza degli elementi che, alla stregua della consolidata giurisprudenza di questa Corte, costituiscono validi indici dai quali poter rilevare l’unicità del disegno criminoso, quali, oltre alla distanza cronologica fra i fatti, l’unico preso il esame dal provvedimento impugnato, altresì le singole modalità di condotta; le tipologie dei reati giudicati; la natura dei beni tutelati nei singoli casi;

l’eventuale omogeneità delle violazioni commesse; le singole causali dei reati; le condizioni di tempo e di luogo in cui i reati risultano essere stati commessi (cfr., in termini, Cass. 1A, 5.11.2008 n. 44862, rv. 242098).

5. Da quanto sopra consegue l’annullamento dell’ordinanza impugnata, con rinvio degli atti al Tribunale di Nola, affinchè, in piena autonomia di giudizio, esamini nuovamente l’istanza proposta dal T., colmando le lacune motivazionali sopra riscontrate.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Nola.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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