Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
Con ricorso ritualmente notificato all’Amministrazione resistente e depositato il 12.5.1997 L.M. ha dedotto che in data 2.10.1986 aveva presentato istanza di condono edilizio relativa a due fabbricati adibiti a civile abitazione e siti in Marsala, Contrada San Silvestro; che aveva autodeterminato l’oblazione dovuta in Lire 3.170.000 ed effettuato i 9 versamenti previsti, pur avendo smarrito i relativi bollettini; che con il provvedimento impugnato l’Amministrazione, visto il calcolo dell’oblazione effettuato dall’Ufficio tecnico e considerato che la ricorrente non aveva prodotto la prova del versamento del saldo, aveva ingiunto il pagamento delle somme di cui in oggetto; che l’importo richiesto a conguaglio non era dovuto perché prescritto ex art. 6, comma 4 dell’art. 4 del D.L. 2/1988; che l’importo richiesto quale differenza triplicata tra l’oblazione autodeterminata e quella versata non era parimenti dovuto, avendo essa provveduto a versare interamente le somme autodeterminate; che conseguentemente nulla era dovuto per interessi legali sulle predette somme; tutto quanto sopra dedotto, ha concluso per l’annullamento del provvedimento impugnato.
L’Amministrazione resistente, sebbene ritualmente raggiunta dalla notificazione del ricorso introduttivo, non si è costituita.
All’udienza del 5.7.2011, su istanza del procuratore della parte ricorrente, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Motivi della decisione
Il ricorso, avente ad oggetto l’ingiunzione di pagamento di somme dovute a titolo di oneri concessori, sanzioni ed interessi legali, è fondato ed in quanto tale deve essere accolto per le ragioni di cui appresso.
Quanto alla somma dovuta a titolo di conguaglio la ricorrente ha invocato la prescrizione della relativa pretesa.
Osserva il Collegio che "la giurisprudenza (cfr. TAR Lazio, Latina, 21.1.2005, n. 126; TAR Sicilia, Palermo, Sez. I, 6.5.2004, n. 769) ha avuto modo di affermare, in tema di prescrizione del conguaglio dell’oblazione, che la riduzione del relativo termine da 10 anni a 36 mesi, stabilita dall’art. 35 comma 18 l. n. 47/1985 come modificato dal d.l. 1211988 n. 2 art. 4 convertito nella legge n. 68/1988, si applica ai rapporti pendenti ai sensi dell’articolo 252 disp. att. c.p.c., nel senso che il dies a quo decorre dalla data di entrata in vigore della novella per intero, salvo il caso in cui il termine residuo della prescrizione ordinaria sia inferiore ai tre anni. È stato, peraltro, evidenziato (cfr. TAR Sicilia, Palermo, Sez. III, 2992006, n. 1996; TAR Puglia, Lecce, Sez. III, 562004, n. 3394; TAR Campania, Napoli, Sez. IV, 11122003, n. 15215) che la omessa presentazione della documentazione prescritta per la domanda di condono impedisce il decorso sia del termine di 24 mesi per la formazione del silenzio assenso sia di quello di 36 mesi per la prescrizione di eventuali crediti a rimborso o a conguaglio della oblazione versata. Il richiamato termine di trentasei mesi, dunque, decorre solo dall’avvenuto adempimento della integrazione documentale. Ritiene, invero, il Collegio, al fine di evitare che l’amministrazione possa evitare l’estinzione del diritto invocando pretestuose omissioni documentali, che la rilevanza di queste ultime e delle conseguenti integrazioni istruttorie va verificata in relazione alla necessità della documentazione richiesta ai fini della corretta e definitiva determinazione della entità della oblazione. In senso conforme depone anche Tar Sicilia Palermo 8 giugno 2007 n. 1644, secondo cui il termine di trentasei mesi, stabilito dall’art. 35 L. 28 febbraio 1985 n. 47 (per il conguaglio dell’oblazione, ovvero per il rimborso eventualmente spettante) non decorre prima che la relativa obbligazione possa ritenersi definitivamente accertata in tutti i suoi elementi, e ciò richiede, necessariamente, che la domanda di condono sia completa di tutta la documentazione necessaria anche ai fini della formazione del silenzioassenso (cfr. C.G.A.R.S., 19 aprile 2002 n. 199; T.A.R. Abruzzo, L’Aquila, 27 novembre 2003, n. 954; T.A.R. Campania, Napoli, 12 dicembre 2003, n. 15278). Non sfugge al Collegio che altra parte della giurisprudenza, anche di questo Tribunale, ritiene che il termine di prescrizione delle somme dovute in tema di condono edilizio per conguagli dell’oblazione dovuta, decorre dalla data di presentazione dell’istanza di concessione in sanatoria (ex plurimis Cons. St., Sez. IV n. 495/1999; n. 1246/1997; n. 1364/1991). Da tale orientamento giurisprudenziale il Collegio reputa, tuttavia, di potersi discostare. È noto che un diritto si estingue per prescrizione quando il titolare non lo esercita per il tempo determinato dalla legge (art. 2934) e che la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere ( art. 2935 c.c.), per cui facendo applicazione delle citate norme, la giurisprudenza ha fissato il dies a quo della decorrenza della prescrizione degli oneri di urbanizzazione dal rilascio del titolo concessorio, e non dalla successiva determinazione dell’ente locale, precisando, altresì, che a nulla rileva la circostanza che l’amministrazione comunale si sia riservata di dar corso alla richiesta di pagamento in prosieguo di tempo, sia perché per i diritti di credito, la realizzazione dei quali esige un’attività del creditore – come nel caso in esame -, la prescrizione decorre dal giorno in cui l’attività poteva essere compiuta ed egli poteva, così, mettersi in grado di esigere la prestazione dovuta, sia perché l’inerzia del titolare del diritto assume rilevanza dal momento in cui è possibile esercitare il diritto, sia, infine, perché la disciplina legale della prescrizione non è derogabile, a norma dell’art. 2936 cod. civ., neppure, quindi, per atto unilaterale del titolare del diritto. (Cons. St., Sez. V, 19.6.03 n. 3645). In sostanza la citata giurisprudenza – relativa, si ripete, agli oneri di urbanizzazione e costo di costruzione – fissa il dies a quo della decorrenza della prescrizione dal rilascio della concessione edilizia, e, quindi, da un momento in cui sono esattamente noti tutti gli elementi utili alla determinazione dell’entità del contributo. Muovendo da siffatti elementi esegetici, il Collegio reputa che anche per il conguaglio dell’oblazione dovuta in caso di condono edilizio, il dies a quo non possa coincidere con la presentazione della domanda, sfornita della documentazione prescritta per la domanda di condono, richiesta ai fini della corretta e definitiva determinazione dell’entità dell’oblazione; richiesta che ovviamente non può radicarsi a pretestuose omissioni documentali. In altre parole, la decorrenza del termine di prescrizione di cui si discorre presuppone (tanto in favore della P.A. per l’eventuale conguaglio, quanto in favore del privato per l’eventuale rimborso) che la pratica di sanatoria edilizia sia definita in tutti i suoi aspetti e siano, per l’effetto, precisamente determinabili, alla stregua dei parametri stabiliti dalla legge, l’"an" ed il "quantum" dell’obbligazione gravante sul privato; ciò che riflette puntualmente la "ratio" sottesa all’art. 2935 cod. civ. secondo il quale, in generale, la prescrizione non può decorrere se non dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere " (T.A.R. Campania, Sez. Sez. II, 03/06/2010 n. 8224).
Alla luce delle condivise considerazioni che precedono deve ritenersi prescritto il diritto al conguaglio azionato dall’Amministrazione comunale, pur avendo essa nel provvedimento impugnato fatto riferimento alla perdurante mancanza di una non meglio precisata documentazione richiesta.
Posto, infatti, che l’Amministrazione nel provvedimento impugnato ha comunque provveduto a determinare l’an ed il quantum della pretesa, che il riferimento a siffatta documentazione appare del tutto generico e che peraltro non si è costituita in giudizio spiegando le ragioni della necessità di una integrazione documentale, deve ritenersi che la P.A. fosse in possesso di tutti gli elementi necessari per la definizione della pratica in sanatoria.
La ricorrente ha poi invocato l’estinzione del debito nei confronti dell’Amministrazione relativamente alle somme ingiunte a titolo di sanzione per il mancato pagamento delle rate autodeterminate.
Anche siffatta parte della pretesa è fondata, avendo la ricorrente prodotto in giudizio copia dei bollettini di conto corrente con cui ha provveduto al pagamento di tutte le somme de quibus, sì che nessuna sanzione è dovuta a tale titolo, né tampoco è dovuta alcuna somma a titoli di interessi legali sulle predette somme.
Le spese di lite seguono la soccombenza dell’Amministrazione resistente e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione Prima,
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento con essa impugnato.
Condanna l’Amministrazione resistente a rifondere alla ricorrente le spese di lite che liquida in Euro 3.000,00 oltre iva e cpa come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
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