Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 24-06-2011) 04-08-2011, n. 31106

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con la sentenza impugnata veniva confermata la sentenza del Tribunale di Sciacca in data 30.6.2008, con la quale R.F. veniva assolto per non aver commesso il fatto dalle imputazioni di truffa aggravata e falso ideologico nelle attestazioni di cecità assoluta dello stesso R., dichiarandosi peraltro la falsità dei certificati medici rilasciati all’imputato dal medico Re.

A. il (OMISSIS) e dalla Commissione per le pensioni di guerra e di invalidità di Agrigento il 26.1.2000, dimostrata dell’esito della consulenza disposta dal pubblico ministero e da altre certificazioni.

2. Il ricorrente deduce:

2.1. violazione di legge per la mancata declaratoria di estinzione per prescrizione dei reati a cui erano relativi i certificati dei quali era dichiarata la falsità, con conseguente non luogo a provvedere in ordine a detta dichiarazione;

2.2. mancanza, illogicità e contraddittorietà della motivazione sulla dichiarazione di falsità dei documenti, lamentando che a questi fini la sentenza impugnata si sia limitata a richiamare la decisione di primo grado omettendo di valutare la deposizione della teste B.T.M. e fondando la decisione su documenti antecedenti il peggioramento della vista dell’imputato;

2.3. mancata assunzione di prova decisiva costituita dall’espletamento di perizia medica collegiale richiesto con l’appello, denunciando omessa motivazione sul punto.

Motivi della decisione

1. Il motivo di ricorso relativo alla mancata declaratoria di estinzione per prescrizione ed agli asseriti effetti di tale omissione sulla dichiarazione di falsità dei documenti è infondato.

L’art. 537 c.p.p., comma 4, prevede infatti tale dichiarazione in qualsiasi caso di proscioglimento, e quindi anche laddove venga dichiarata l’estinzione del reato per prescrizione, con la sola condizione che dal testo della sentenza risulti il motivato accertamento della falsità (Sez. 6, n. 10039 dell’11.12.2008, imp. Bernardini, Rv.243052), il che ricorre nella specie per quanto si dirà al punto che segue.

2. Infondato è altresì il motivo di ricorso relativo alla dichiarazione di falsità dei documenti. La sentenza impugnata motivava invero congruamente su tale falsità in base agli esiti della consulenza tecnica e degli accertamenti svolti nel 1999 dalla Commissione medica di Sciacca e dal personale medico della Casa di Cura Città di Milano, disattendendo senza vizi logici le indicazioni, riferite a diversi periodi temporali, provenienti dalla deposizione della teste B. e dalle certificazioni redatte dalla Commissione medica di Agrigento.

2.3. Infondato è infine il motivo di ricorso relativo al mancato espletamento di una perizia medica collegiale. Anche per questo aspetto la sentenza impugnata forniva esauriente motivazione nel richiamo alla consulenza tecnica ed alle altre risultanze documentali, essendo peraltro esentata da tale onere per la natura di accertamento neutro propria della perizia, sottratta alla disponibilità delle parti e rimessa alla valutazione discrezionale del giudice, e pertanto non qualificabile come prova decisiva (Sez. 4, n. 14130 del 22.1.2007, imp. Pastorelli, Rv. 236191).

Il ricorso deve in conclusione essere rigettato, seguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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