Cass. civ. Sez. II, Sent., 27-12-2011, n. 28942 Parti comuni dell’edificio

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La società Terranova spa, con atto di citazione del 6 maggio 1994 , conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Milano il Condominio di (OMISSIS) (cd. (OMISSIS)) per sentire dichiarare il suo diritto di proprietà o, quantomeno, il suo diritto esclusivo alle aree destinate a parcheggio, posti auto di detto condominio, come specificamente individuate dalle planimetrie del complesso residenziale – ad esclusione delle porzioni di aree già cedute in uso esclusivo e perpetuo ai singoli condomini, inibendo al condominio atti di turbativa di detto diritto.

Si costituiva il Condominio di (OMISSIS) eccependo il suo difetto di legittimazione passiva, perchè spettante a tutti i singoli condomini, nel merito contestava la riserva attorea di proprietà delle aree destinate a parcheggio. In via riconvenzionale chiedeva che venisse dichiarato l’acquisto per usucapione da parte del Condominio delle aree in questione.

Il Tribunale di Milano con sentenza n. 10636 del 2002: a) dichiarava che l’attrice era proprietaria con uso esclusivo delle aeree destinate a parcheggio auto di cui è causa, b) inibiva al condominio ogni turbativa del diritto dell’attrice c) rigettava la domanda riconvenzionale del convenuto.

Interponeva appello il Condominio di (OMISSIS) chiedendo la riforma della sentenza di primo grado con l’accoglimento delle eccezioni e domande proposte dallo stesso Condominio in primo grado.

Si costituiva la società Terranova e chiedeva il rigetto dell’appello e la conferma della sentenza di primo grado.

La Corte di Appello di Milano con sentenza n. 2886 del 2004 accoglieva l’appello ed in riforma della sentenza di primo grado dichiarava la carenza di legittimazione passiva del condominio. A sostegno di questa decisione, la Corte milanese osservava: a) che la domanda dell’attore era assimilabile a quella di un condomino che chiede di accertare la proprietà esclusiva su un bene che afferma estraneo alle parti comuni dell’edificio. La domanda, pertanto, doveva rivolgersi, pena l’inutilità della decisione nei confronti di tutti i condomini e non nei confronti dell’amministratore del condominio.

La cassazione della sentenza n. 2886 del 2004 della Corte di Appello di Milano è stata chiesta dalla società Terranova s.p.a. con ricorso affidato ad un motivo, illustrato con memoria. Il condominio di (OMISSIS) ha resistito con controricorso.

Motivi della decisione

1.= Con l’unico motivo la società Terranova spa denunzia la nullità della sentenza per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1131 c.c., comma 2 nonchè dell’art. 1117 c.c. nonchè omessa insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 Avrebbe errato la Corte di Milano per non aver respinto l’eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dal Condominio di (OMISSIS). La Corte territoriale avrebbe escluso l’applicabilità di tale principio e, quindi, accolta l’eccezione di legittimazione passiva del condominio per la ragione che, avendo l’attrice società Terranova dichiarato che i beni rivendicati non erano parti comuni e che il vincolo di destinazione di cui all’art. 18 Legge ponte non comportava che le aree di parcheggio rientrassero senz’altro tra le parti comuni. Epperò, tale conclusione non sarebbe neppure coerente con l’affermazione della stessa Corte milanese secondo cui l’amministratore del condominio, ai sensi dell’art. 1131 cod. civ. può essere convenuto in giudizio in rappresentanza dei condomini per qualunque azione anche di natura reale, concernente le parti comuni dell’edificio. Ciò vuoi dire che si riconosce tale legittimazione passiva anche con riguardo alle azioni promosse da un condomino che rivendica la sua proprietà esclusiva e/o il suo diritto ad uso esclusivo del bene rivendicato.

1.1.= La censura è fondata e va accolta perchè, in ragione dell’art. 131 c.c., comma 2, la legittimazione passiva dell’amministratore del condominio a resistere in giudizio, esclusiva o concorrente con quella dei condomini, non incontra limiti e sussiste anche in ordine alle azioni di natura reale relative alle parti comuni dell’edificio, promosse contro il condominio da terzi o anche dal singolo condomino. In tal caso, l’amministratore ha il solo obbligo, di mera rilevanza interna e non incidente sui suoi poteri rappresentativi processuali, di riferire all’assemblea, con la conseguenza che la sua presenza in giudizio esclude la necessità del litisconsorzio nei confronti di tutti i condomini.

1.2= A ben vedere, la Corte di merito, escludendo la legittimazione passiva dell’amministratore perchè l’attrice aveva dichiarato che i beni rivendicati non erano parti comuni e perchè il vincolo di destinazione ad uso esclusivo, a favore dei condomini, degli spazi di parcheggio previsto dalla L. n. 765 del 1967, non comportava che le aree di parcheggio rientrassero senz’altro fra le parti comuni dell’edificio, non ha considerato: a) che il condominio di (OMISSIS) aveva sostenuto, in giudizio, che i beni rivendicati dall’attuale ricorrente quale oggetto di sua proprietà esclusiva non erano tali perchè costituivano parti comuni; b) che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1131 cod. civ., nel concetto di parti comuni, vanno ricomprese tutte le parti materiali, comunque, destinate all’uso comune dei condomini, anche se ubicate all’esterno dello stabile condominiale; c) che, per orientamento costante della giurisprudenza di questa Corte, la legittimazione passiva ad processum dell’amministratore ricorre ogni qual volta sia in gioco l’interesse comune dei partecipanti alla comunione, cioè un interesse che costoro possono vantare solo in quanto tali, in antitesi con l’interesse individuale di un singolo condomino, ovvero di un terzo estraneo alla comunione (Cass. n. 145 del 19/01/1985).

In definitiva, il ricorso va accolto, la sentenza impugnata cassata ed il processo, rinviato ad altra sezione della Corte di Appello di Milano anche per il regolamento delle spese del presente giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della Corte di Appello di Milano anche per il regolamento delle spese del giudizio di cassazione.

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