Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
1. – Con ordinanza del 23 ottobre 2010, il GIP del Tribunale di Catanzaro disponeva la misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di P.G., indagata per il reato di cui agli artt. 81 cpv. 110 e 73 Legge sugli Stupefacenti.
Pronunciando sulla richiesta di riesame avverso l’anzidetta ordinanza, il Tribunale di Catanzaro, in funzione di giudice del riesame, rigettava l’istanza confermando l’impugnato titolo custodiale.
Avverso la pronuncia anzidetta i difensori dell’indagata hanno proposto ricorso per cassazione, affidato alle ragioni di seguito indicate.
2. – Con il primo motivo d’impugnazione parte ricorrente deduce inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c), e dell’art. 292, comma 2, lett. c) del codice di rito.
Con il secondo motivo denuncia mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità di motivazione con riferimento alla valutazione delle esigenze cautelari. Con il terzo deduce inosservanza od erronea applicazione delle norme penali e di altre norme integrative, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), e violazione degli artt. 273, 274 e 133 c.p.p., in relazione alla valutazione delle esigenze cautelari, con riferimento al paventato pericolo di recidiva.
3. – Le tre censure possono essere congiuntamente esaminate, in quanto concernono -sia pure sotto diverse angolazioni prospettiche – lo stesso profilo delle esigenze cautelari.
Sono tutte destituite di fondamento.
Lo è la prima, che riguarda il mancato rilievo della nullità del titolo custodiale per omessa indicazione delle esigenze cautelari, specie in rapporto al tempo del commesso reato. Ed infatti, il giudice del riesame ha espressamente dato atto della compiuta valutazione in merito a sussistenza ed idoneità del quadro cautelare prospettato nell’ordinanza impugnata. Non ha mancato di considerare anche il tempo del commesso reato, che si era sostanziato di plurime cessioni di stupefacente, pure di tipo eroina e cocaina, protratte sino all’ottobre 2009, dunque sino a data relativamente vicina a quella del titolo custodiale (23.10.2010).
Non è neppure vero che sia ravvisabile mancanza od insufficienza di motivazione sulle anzidette esigenze di cautela, segnatamente in ordine al pericolo di recidiva. Con motivazione compiuta e pertinente, il giudice del riesame ha, infatti, indicato le ragioni – connesse specialmente alla valutazione della personalità, desunta dall’entità e pluralità delle cessioni e dagli abituali collegamenti con ambienti delinquenziali, oltre che dal certificato del casellario giudiziario – che, deponendo per una particolare proclività delinquenziale, imponevano il regime di custodia cautelare in carcere, rendendo inadeguata ogni altra, meno affittiva, misura.
4. – Per tutto quanto precede, il ricorso deve essere rigettato, con le consequenziali statuizioni dettate in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria di provvedere alle comunicazioni di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p..
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