Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 20-05-2011) 19-08-2011, n. 32524 Attenuanti comuni danno lieve

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza in data 14 dicembre 2010 la Corte di appello di Catania ha confermato la sentenza emessa in data 14 giugno 2010 dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania con la quale S.G., all’esito del giudizio abbreviato, era stato dichiarato colpevole dei reati di rapina aggravata e porto ingiustificato di un taglierino, commessi in (OMISSIS), e dei reati di rapina aggravata, porto ingiustificato di una chiave a stella e lesioni personali, commessi in (OMISSIS), ed era stato condannato – ritenuta la continuazione, con l’attenuante prevista dall’art.62 n.6 c.p. per la rapina contestata al capo A ritenuta equivalente alle aggravanti e con la diminuente per il rito – alla pena di anni quattro di reclusione ed Euro 1.600,00 di multa, con la pena accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici per anni cinque.

Avverso la predetta sentenza l’imputato ha proposto, personalmente, ricorso per cassazione.

Con il ricorso si deduce:

1) il difetto e la manifesta illogicità della motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche sull’erroneo presupposto dell’irrilevanza della confessione che, a differenza di quanto sostenuto dal giudice di merito, era stata del tutto spontanea ed era intervenuta prima della formale contestazione del reato ai danni di B.S.D. (rapina del (OMISSIS)), mentre l’imputato era in stato di fermo per un altro analogo episodio; il giudice di merito non avrebbe inoltre tenuto conto della giovane età e dell’incensuratezza dell’imputato, del risarcimento del danno in favore di una delle persone offese e del tentativo di risarcire l’altra;

2) la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine al mancato riconoscimento della circostanza attenuante prevista dall’art. 62 c.p., n. 4, pur in presenza di un danno economico irrisorio (5,00 Euro) e senza che la persona offesa, sottoposta a violenza comunque "non gratuità", fosse stata minacciata.

Il primo motivo è manifestamente infondato.

Nella sentenza impugnata vi è un richiamo alle ragioni addotte dal giudice di primo grado, condivise dalla Corte territoriale, per negare il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Il Tribunale aveva ritenuto che la rilevante gravità dei reati – in particolare della rapina ai danni del B. il quale era stato colpito con pugni, schiaffi e con un pesante attrezzo da un gruppo di quattro persone tra cui l’imputato – e la sostanziale irrilevanza della confessione, che non poteva essere considerata segno di resipiscenza per essere intervenuta "a fronte di un compendio probatorio insuperabile", impedissero l’applicazione delle circostanze attenuanti previste dall’art. 62 bis c.p.. Il giudice di appello ha puntualmente aggiunto, a conferma dell’irrilevanza della confessione, che l’imputato aveva ammesso i fatti quando già risultava che egli utilizzava abitualmente l’autovettura Smart con la quale era stato "speronato" il ciclomotore della persona offesa, che aveva descritto dettagliatamente l’autoveicolo.

Va a questo riguardo osservato che la sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai sensi dell’art. 62 bis c.p., è oggetto di un giudizio di fatto e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, di talchè la stessa motivazione, purchè congrua e non contraddittoria, non può essere sindacata in cassazione neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell’interesse dell’imputato (Cass. sez. 6^ 24 settembre 2008 n. 42688, Caridi; sez. 6^ 4 dicembre 2003 n.7707, Anaclerio).

Pertanto il diniego delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente fondato anche sull’apprezzamento di un solo dato negativo, oggettivo o soggettivo, che sia ritenuto prevalente rispetto ad altri (Cass. sez. 6^ 28 maggio 1999 n. 8668, Milenkovic).

La concessione o meno delle attenuanti generiche rientra, in conclusione, nell’ambito di un giudizio di fatto rimesso alla discrezionalità del giudice, il cui esercizio deve essere motivato nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente la sua valutazione circa l’adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo (Cass. sez. 6^ 28 ottobre 2010 n. 41365, Straface). Nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche non è pertanto necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Cass. sez. 6^ 16 giugno 2010 n. 34364, Giovane).

Il secondo motivo è infondato.

La giurisprudenza di legittimità è consolidata nel senso che, ai fini della configurabilità dell’attenuante del danno di speciale tenuità con riferimento al delitto di rapina, non è sufficiente che il bene mobile sottratto sia di modestissimo valore economico, ma occorre valutare anche gli effetti dannosi connessi alla lesione della persona contro la quale è stata esercitata la violenza o la minaccia, attesa la natura plurioffensiva del delitto de quo, che lede non solo il patrimonio, ma anche la libertà e l’integrità fisica e morale della persona aggredita per la realizzazione del profitto (Cass. sez. 2^ 20 gennaio 2010 n. 19308, Uccello; sez. 2^ 4 marzo 2008 n. 12456, Umina; sez. 2^ 22 novembre 2006 n. 41578, Massimi; sez. 2^ 6 marzo 2001 n. 21872, Contene). Nella motivazione della sentenza impugnata sono state poste in evidenza la gravità della minaccia "consistita nell’elevato pericolo concreto di gravissime conseguenze" e la gratuita violenza poste in essere nei confronti della persona offesa B., elementi che consentivano di ritenere che il danno avesse prodotto effetti dannosi ulteriori rispetto a quello della sottrazione di una modesta somma di denaro.

Al rigetto del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrerne al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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