Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
Con sentenza del 23.1.04 il Tribunale di Pescara rigettava le opposizioni alle ordinanze ingiunzioni n. 2584 e n. 2585 con cui l’INPS aveva ingiunto a P.G. e B.M. A., in proprio e quali legali rappresentanti della Petrarca S.a.s., il pagamento di complessive L. 6.016.000 per le contravvenzioni rilevate a seguito di rapporto 31.3.95 dell’Ispettorato del lavoro in ordine alla posizione lavorativa di D.G.F. e D.F.R.; rigettava altresì, previa riunione del relativo giudizio, l’opposizione che la medesima società aveva proposto al decreto ingiuntivo con cui, ad istanza dell’INPS, il Pretore di Pescara aveva loro ingiunto di pagare L. 108.890.223, nonchè al relativo precetto per L. 113.623.323.
Con sentenza 29.6-18.7.2006 la Corte d’appello dell’Aquila dichiarava l’inefficacia del decreto ingiuntivo limitatamente alla Petrarca S.a.s. perchè non notificato a detta società, ma solo al socio accomandatario B.M.A. e, ritenuto che ad ogni modo la costituzione della citata società consentisse di entrare nel merito della pretesa dell’INPS, condannava comunque la Petrarca S.a.s. a pagare all’istituto previdenziale la complessiva somma di L. 113.623.323 (pari a Euro 58.681,55), confermando nel resto le statuizioni di prime cure.
Per la cassazione di tale sentenza ricorrono con unico atto, affidandosi a tre motivi, la Petrarca S.a.s. di Broglio Montani Andrea & C. – il B.M. anche in proprio – e P. G..
L’INPS ha depositato procura in calce alla copia notificata del ricorso e ha discusso la causa in udienza.
Motivi della decisione
Con il primo motivo si lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 99, 112, 644 e 645 c.p.c. perchè, contrariamente a quanto erroneamente affermato dalla Corte territoriale, l’omessa notifica del decreto ingiuntivo nei termini dell’art. 644 c.p.c. comporta la mera dichiarazione di inefficacia del decreto stesso da chiedersi ex art. 188 disp. att. c.p.c., con possibile riproposizione della domanda, ma senza che quest’ultima possa intendersi implicitamente contenuta nelle difese dell’INPS, che nel costituirsi si è limitato a chiedere il rigetto dell’opposizione.
Il motivo è infondato, ex art. 384 c.p.c., u.c., correggendosi, nei sensi qui di seguito chiariti, la motivazione dell’impugnata sentenza.
Premesso che l’accertamento dell’inefficacia d’un decreto ingiuntivo per omessa notifica nei termini di cui all’art. 644 c.p.c., può essere chiesto tanto nei modi di cui all’art. 188 disp. att. c.p.c. quanto in quelli ordinari (arg. dall’ultimo comma dello stesso art. 188 cit.) e che l’inefficacia del decreto emesso in via monitoria non impedisce di reiterarne la domanda, si tenga presente che questa S.C., con orientamento che merita di essere ribadito, ha già avuto modo di statuire che quando sia proposta opposizione ex art. 645 c.p.c., ad un decreto ingiuntivo tardivamente notificato, il giudice dell’opposizione, dichiarata ex art. 644 c.p.c., l’inefficacia del decreto, deve, nei limiti delle deduzioni delle parti, decidere nel merito della pretesa creditoria fatta valere dal ricorrente-opposto con la domanda e la notificazione del decreto stesso e riproposta nel giudizio di opposizione, indipendentemente dall’accettazione del contraddittorio (v. Cass. 13.1.95 n. 393; cfr., altresì, Cass. 4.1.02 n. 67).
Nel caso di specie tale riproposizione della domanda è implicita nell’avere l’INPS insistito nella propria pretesa creditoria resistendo all’avversa opposizione, posto che quest’ultima era motivata non soltanto dalla mancata notifica del decreto ingiuntivo, ma anche dall’asserita infondatezza – nel merito – del credito vantato dall’istituto previdenziale.
2- Con il secondo motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 2313 c.c., laddove i giudici d’appello hanno affermato la responsabilità solidale ed illimitata del socio accomandatario B.M.A. per tutte le obbligazioni sociali nonostante che quelle per cui è causa risalgano ad epoca anteriore all’assunzione di tale sua qualità.
Il motivo è fondato.
Ex art. 2313 c.c., la responsabilità solidale ed illimitata del socio accomandatario per le obbligaziom sociali non può che riferirsi a quelle assunte dopo l’assunzione di tale qualità:
diversamente, se – cioè – l’accomandatario fosse solidalmente ed illimitatamente responsabile anche per i debiti contratti dalla società prima che egli assumesse detta qualità, non si giustificherebbe il diverso regime rispetto ai meri soci accomandanti (previsto all’interno della stessa norma).
3- Con il terzo motivo si deduce insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine a plurimi fatti controversi e decisivi per il giudizio in relazione al ritenuto carattere fittizio del contratto di formazione e lavoro stipulato dalla Petrarca S.a.s. con D.G. F. e di quelli di associazione in partecipazione stipulati, sempre dalla società ricorrente, con la stessa D.G. e con D.F.R..
Il motivo si colloca al di fuori dell’area di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, perchè, per costante giurisprudenza di questa Corte Suprema – da cui non si ravvisa motivo alcuno di discostarsi – il vizio di omessa o insufficiente motivazione, deducibile in sede di legittimità sussiste solo se nel ragionamento del giudice di merito, quale risulta dalla sentenza, sia riscontrabile il mancato o deficiente esame di un punto (ora, dopo la novella di cui al D.Lgs. n. 40 del 2006, di un "fatto") decisivo della controversia, potendosi in sede di legittimità solo controllare, sotto il profilo logico – formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione fatta dal giudice del merito, soltanto al quale spetta individuare le fonti del proprio convincimento e, all’uopo, valutarne le prove, controllarne l’attendibilità e la concludenza e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (cfr., ex aliis, Cass. S.U. 11.6.98 n. 5802 e innumerevoli successive pronunce conformi).
Nel caso in esame – invece – si sollecitano soltanto nuovi apprezzamenti delle deposizioni (riportandone alcuni stralci) della D.G. e della D.F. e del materiale documentale acquisito agli atti, operazioni – queste – precluse in sede di legittimità.
A tale profilo di inammissibilità si aggiunge quello derivante dall’omessa formulazione del momento di sintesi del fatto controverso e decisivo, momento di sintesi dovuto ex art. 366 bis c.p.c. (applicabile ratione temporis, vista la data di deposito dell’impugnata sentenza) per costante giurisprudenza di questa S.C., al fine di circoscrivere puntualmente i limiti dell’asserito vizio di motivazione (cfr., ex aliis, Cass. S.U. 1.10.07 n. 20603; Cass. Sez. 3^ 25.2.08 n. 4719; Cass. Sez. 3^ 30.12.09 n. 27680).
4- In conclusione, si deve accogliere il secondo motivo di ricorso, rigettare il primo, dichiarare inammissibile il terzo e cassare la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, con rinvio – anche per le spese – alla Corte d’appello dell’Aquila in diversa composizione.
P.Q.M.
LA CORTE accoglie il secondo motivo di ricorso, rigetta il primo, dichiara inammissibile il terzo e cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto con rinvio, anche per le spese, alla Corte d’appello dell’Aquila in diversa composizione.
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