Cassazione II Penale 23 marzo 2011, n. 11559 Sciopero, prescrizione, penale (2011-04-05)

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Motivi della decisione

Preliminarmente, si deve osservare che nella presente fattispecie, decisa in primo grado con sentenza del 10.1.2006, si applicano – ex articolo 10, III comma, L. 05/12/2005 n. 251, modificato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 393 del 23/11/2006 – le nuove regole sulla prescrizione, comunque, più favorevoli all’imputato.

Pertanto, con riferimento a tali nuove regole sulla prescrizione, il delitto di ricettazione si prescrive in 10 anni, (otto anni + Va ex art. 161, comma 2, c.p.p.) già decorso dal tempo del commesso reato, individuato nel 21 giugno 1999.

Con riferimento alla sospensione dei termini di prescrizione, nel caso di rinvio dell’udienza per il concomitante sciopero sia degli avvocati che dei magistrati, a cui abbiano aderito entrambi (nel caso di specie il giudice ha espressamente dichiarato di aderire allo sciopero di categoria, indicando nel verbale che il processo veniva trattato "ai soli fini del rinvio"), il decorso del termine di prescrizione del reato non è sospeso per effetto dell’astensione dalle udienze del difensore in quanto la concomitante astensione dell’attività giudiziaria del giudice del dibattimento avrebbe comunque impedito la celebrazione del processo, (cfr Sez. U, Sentenza n. 1021 del 28/11/2001 Ud. (dep. 11/01/2002) Rv. 220509 e Sez. 5, Sentenza n. 49647 del 02/10/2009 Ud. (dep. 28/12/2009) Rv. 245823, per il caso concernente il rinvio disposto per impedimento del difensore che aveva aderito ad una iniziativa di categoria di astensione dalle udienze e per l’escussione di un teste assente). Va, al riguardo, affermato il seguente principio di diritto: "nel caso di concomitante presenza di due fatti legittimanti il rinvio del dibattimento, l’uno riferibile all’imputato o al difensore, l’altro al giudice (nella specie sciopero), la predominante valenza di quest’ultima preclude l’operatività del disposto dell’art. 159 cod. pen. e la conseguente sospensione del corso della prescrizione".

Non va, pertanto computato, ai fini della prescrizione il rinvio di mesi 10, giorni nove per il rinvio del giudizio (dal 24.11.2004 al 3.10.2005) e comunque, in ogni caso, la prescrizione sarebbe pure maturata nelle more del giudizio di cassazione.

Il ricorso per cassazione è, quindi, fondato e non preclude la rilevazione della prescrizione del reato maturata nelle more della sua discussione.

Va, conseguentemente, annullata senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato ascritto all’imputato estinto per intervenuta prescrizione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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