Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 31-01-2012, n. 1405 Controversie di lavoro

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo

La Corte di Appello di Bari, con sentenza del 3.7.2007, rigettava l’appello proposto dalla società Pezzol s.r.l. avverso la decisione del giudice di primo grado, che aveva accolto la domanda di C. L. avente ad oggetto l’impugnativa del licenziamento per giusta causa intimatogli dalla società suindicata in data 7.11.2002 e, per l’effetto, disposto la reintegrazione dell’appellato nel posto di lavoro, condannando la società al risarcimento dei danni, ai sensi dell’art. 18 dello Statuto dei lavoratori. Rilevava la Corte territoriale che gravava sulla società Pezzol l’onere di provare le modalità del fatto ascritto al C., e cioè l’appropriazione furtiva, nonchè il suo oggetto (scatoloni da imballaggio aziendali, nuovi di fabbrica), e che dalle prove espletate era emerso pacificamente che il lavoratore avesse portato fuori dall’azienda alcuni fogli di cartone, ma non anche che si trattasse di scatoloni da imballaggio aziendali nuovi di fabbrica, avendo i testi escussi dichiarato che il materiale asportato non era adoperato per la lavorazione od utilizzato per il confezionamento dei prodotti, ma era solo di risulta, destinato ad essere gettato o poggiato sotto i macchinari ad iniziativa degli stessi operai per non sporcare i pavimento. Peraltro, dei cartoni il C. si era appropriato non in modo furtivo, ma con la collaborazione di un collega di lavoro, al termine del turno di lavoro, ed inoltre il lavoratore non aveva mai subito rilievi di natura disciplinare in passato. Osservava, poi, la Corte territoriale che, anche in presenza di clausole della contrattazione collettiva che prevedano, per specifiche inadempienze del lavoratore, la sanzione del licenziamento (nello specifico art. 71, lett. b CCNL "per il furto e il danneggiamento volontario di beni aziendali"), il giudice deve accertare in concreto la reale entità e gravità delle infrazioni addebitate, nonchè il rapporto di proporzionalità tra sanzione e infrazione. Non poteva, infine, ritenersi fondata, per mancanza di prova da parte del datore, la censura relativa all’entità del risarcimento, che, secondo la società, era da contenere nella misura minima di legge per non avere il lavoratore usato l’ordinaria diligenza nel ridurre l’entità del pregiudizio, attivandosi in modo adeguato per rinvenire una nuova occupazione.

Per la cassazione di tale decisione ricorre la società Pezzol, con quattro motivi. Resiste il C. con controricorso.

Motivi della decisione

Con il primo motivo, la società ricorrente denunzia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2730, 2735 e 2697 c.c., degli artt. 115 e 116 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nonchè l’omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, assumendo la contraddittorietà della motivazione laddove, pur avendo sostenuto come pacifica la circostanza dell’avere il C. portato via alcuni fogli di cartone, afferma poi che non era stato provato l’oggetto dell’appropriazione. Riporta deposizioni dei testi che confermerebbero che gli stessi non erano stati presenti ai fatti e rileva che il C. aveva confessato di essersi appropriato di alcuni fogli per salvaguardare la moquette del bagagliaio della sua auto e che, comunque, la circostanza che detti fogli fossero o meno nuovi di fabbrica non assumesse rilevanza ai fini della valutazione della gravità della condotta. Formula quesiti riferiti all’onere della prova circa la qualità e destinazione dei fogli di carta, da considerare materiale di risulta o meno, e sulla possibilità di conferire rilievo a testimonianze rese de relato.

Con il secondo motivo, la ricorrente si duole della violazione e/o falsa applicazione del c.c.n.l. del 27.4.2000 per gli addetti all’industria calzaturiera e del codice disciplinare aziendale e dell’art. 112 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 nonchè dell’omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Rileva che il furto ed il danneggiamento volontario di beni aziendali era condotta contemplata dal codice disciplinare quale giustificativa della sanzione espulsiva e che, quindi, la valutazione di tale comportamento come illecito disciplinare meritevole di licenziamento era stata già compiuta autonomamente in sede collettiva, con necessità per il giudice di adeguarsi alla stessa. Anche in relazione a tale motivo formula corrispondenti quesiti, ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c..

Con il terzo motivo, denunzia la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., artt. 115 e 116 c.p.c., e la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2119 c.c. ed L. n. 604 del 1966, art. 1, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nonchè l’omessa insufficiente e/o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Evidenzia che le circostanze valorizzate dalla Corte d’appello non trovano riscontro negli atti processuali e non rappresentano elementi costitutivi del reato di furto, ma, al più, identificano le aggravanti del delitto in questione e pone quesiti, con i quali domanda se l’appropriazione abusiva di beni aziendali per farne uso personale concretizzi una condotta lesiva degli obblighi di diligenza e fedeltà e se tale condotta rientri nell’ipotesi di cui all’art. 624 c.p. e sia di per sè idonea a ledere il vincolo fiduciario, indipendentemente dal valore dei beni aziendali sottratti; se la sanzione del licenziamento sia proporzionata, specie se l’autore si sia reso responsabile di precedente addebito e se sia congrua una motivazione che si fondi su elementi che non trovano riscontro negli atti processuali, nonchè sulla correttezza del metodo seguito nell’applicazione della clausola generale di giusta causa e giustificato motivo soggettivo, avendo omesso il giudice del merito di rispettare i criteri e principi dell’ordinamento generale (principi di cui agli artt. 4 e 41 Cost.) del c.c.n.l. di categoria e del codice disciplinare, ribadendo che la gravità dell’inadempimento prescinde dal numero degli illeciti.

Infine, con il quarto motivo, lamenta la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1218, 1227 e 2729 c.c., in relazione alla L. n. 300 del 1970, art. 18, nonchè l’omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, rilevando che non ha tenuto conto la Corte territoriale dei dettami di cui all’art. 1227 c.c. e domandando se, in tema di liquidazione del danno, trovano ingresso i principi di graduazione della responsabilità e, in particolare, l’art. 1218 c.c., art. 1225 c.c. art. 1227 c.c. e se il giudice può conferire rilievo alla deduzione, da parte del datore, del concorso del fatto colposo del lavoratore o della colpevole astensione di questi da comportamenti idonei ad evitare l’aggravamento del pregiudizio arrecato.

Il ricorso è infondato e come tale va respinto.

In merito alla doglianza espressa con il primo motivo di ricorso, deve osservarsi che non si contesta la valutazione compiuta circa l’attendibilità dei testi ritenuti favorevoli al lavoratore che avevano indicato quale oggetto di appropriazione da parte del predetto cartoni inutilizzabili e destinati a rifiuti (diverso da quello indicato nella lettera di contestazione) e che le censure sollecitano una rivisitazione del merito, non consentita nella presente sede di legittimità, tenuto conto del principio, ripetutamente affermato da questa Corte, che il ricorso per cassazione, con il quale si facciano valere vizi di motivazione della sentenza, impugnata a norma dell’art. 360 c.p.c., n. 5, deve contenere – in ossequio al disposto dell’art. 366 c.p.c., n. 4, che per ogni tipo di motivo pone il requisito della specificità sanzionandone il difetto – la precisa indicazione di carenze o lacune nelle argomentazioni sulle quali si basano la decisione o il capo di essa censurato, ovvero la specificazione d’illogicità, consistenti nell’attribuire agli elementi di giudizio considerati un significato fuori dal senso comune, od ancora la mancanza di coerenza fra le varie ragioni esposte, quindi l’assoluta incompatibilità razionale degli argomenti e l’insanabile contrasto degli stessi. Ond’è che risulta inidoneo allo scopo il far valere la non rispondenza della ricostruzione dei fatti operata dal giudice del merito all’opinione che di essi abbia la parte ed, in particolare, il prospettare un soggettivo preteso migliore e più appagante coordinamento dei molteplici dati acquisiti, atteso che tali aspetti del giudizio, interni all’ambito della discrezionalità di valutazione degli elementi di prova e dell’apprezzamento dei fatti, attengono al libero convincimento del giudice e non ai possibili vizi dell’"iter" formativo di tale convincimento rilevanti ai sensi della norma in esame. Diversamente, si risolverebbe il motivo di ricorso per cassazione ex art. 360 c.p.c., n. 5 in un’inammissibile istanza di revisione delle vantazioni effettuate ed, in base ad esse, delle conclusioni raggiunte dal giudice del merito; cui, per le medesime considerazioni, neppure può imputarsi d’aver omesso l’esplicita confutazione delle tesi non accolte e/o la particolareggiata disamina degli elementi di giudizio ritenuti non significativi, giacchè nè l’una nè l’altra gli sono richieste, mentre soddisfa l’esigenza di adeguata motivazione che il raggiunto convincimento risulti da un esame logico e coerente di quelle, tra le prospettazioni delle parti e le emergenze istruttorie, che siano state ritenute di per sè sole idonee e sufficienti a giustificarlo (in tali termini, cfr. Cass. 23 maggio 2007 n. 120520). Nella specie non risulta che la doglianza abbia evidenziato i profili di omissione, insufficienza o contradittorietà della motivazione nei termini consentiti in sede di legittimità, indicati dalla pronunzia richiamata.

Il secondo motivo va anch’esso disatteso, sulla base della considerazione che i principi posti dalla ricorrente a sostegno della censura sono smentiti da quanto affermato da numerose decisioni di questa Corte (cfr., tra le altre, Cass. 14.2.2005 n. 2906, Cass. 18.2.2011 n. 4060), in tema di licenziamento, che hanno sancito che la nozione di giusta causa è nozione legale e che il giudice non è vincolato alle previsioni di condotte integranti giusta causa contenute nei contratti collettivi. Nelle indicate pronunce è stato anche osservato che ciò non esclude che il giudice possa fare riferimento ai contratti collettivi e alle valutazioni che le parti sociali compiono in ordine alla valutazione della gravità di determinati comportamenti rispondenti, in linea di principio, a canoni di normalità, aggiungendosi che il relativo accertamento va operato caso per caso, valutando la gravità in considerazione delle circostanze di fatto e prescindendo dalla tipologia determinata dai contratti collettivi, e che il giudice può escludere che il comportamento costituisca di fatto una giusta causa, pur essendo qualificato come tale dai contratti collettivi, solo in considerazione delle circostanze concrete che lo hanno caratterizzato (cfr. sent. Cass cit.).

Quanto al principio di proporzionalità, deve richiamarsi ulteriore pronunzia di questa Corte, che ha affermato il principio secondo cui spetta al giudice del merito procedere alla valutazione della proporzionalità della sanzione espulsiva rispetto alla condotta addebitata al lavoratore con riferimento a tutte le circostanze del caso concreto, secondo un apprezzamento di fatto che non è rinnovabile in sede di legittimità, bensì censurabile per vizio di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione (cfr., in tal senso, Cass. 19 ottobre 2007 n. 21965). Da tale insegnamento discende la correttezza dell’esame della complessiva vicenda fattuale compiuta dal giudice del merito e la incapacità delle denunzie motivazionali dedotte a porre in evidenza vizi che comportino la cassazione della pronunzia impugnata. In ogni caso, il motivo sarebbe anche improcedibile in relazione alla deduzione di violazione di norme contrattuali, atteso che in base a giurisprudenza consolidata di questa Corte (Cass. sez. lav., 11.2.2008 n. 6432, Cass. sez, lav., 5.2.2009 n. 2855, Cass. sez. lav., 2.7.2009 n. 15495) è necessario il deposito del testo integrale de contratto, in forza del dettato letterale dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4 (come modificato dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40), il quale prevede che gli atti processuali, i documenti e i contratti o accordi collettivi su cui il ricorso si fonda devono essere depositati insieme al ricorso a pena di improcedibilità, norma che non sembra prevedere deroghe, consentendo il deposito solo di stralci del contratto collettivo da interpretare.

Il terzo motivo si incentra sulla dedotta valorizzazione, da parte della Corte territoriale, di elementi privi di riscontro negli atti processuali e, comunque, irrilevanti ai fini della valutazione della idoneità dei fatti a ledere il vincolo fiduciario tra le parti del rapporto, ma la genericità e reiterazione di profili già evidenziati nei precedenti motivi si riflette nella genericità anche dei quesiti formulati, che non indicano la regala iuris violata e quella diversa ritenuta applicabile in riferimento allo specifico oggetto della controversia e comportano l’inammissibilità del relativo motivo di impugnazione anche in ragione della considerazione che, non avendo riguardo specificamente alle argomentazioni sviluppate ed essendo del tutto astratti, si rivelano privi di ogni riferimento all’errore di diritto pretesamente commesso dal giudice del merito nel caso concreto esaminato (cfr., ad es., Cass S. U. 5 gennaio 2007 n. 36 e 5 febbraio 2008 n. 2658).

Infine, con riguardo all’ultimo dei motivi, ugualmente i quesiti si connotano in termini di genericità per le considerazioni svolte con riferimento al precedente motivo, in quanto gli stessi per come formulati dalla società appaiono in buona sostanza estranei alla esposizione della censura e comunque astratti, sì che devono ritenersi inesistenti, con conseguente inammissibilità del motivo, ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c. (in tal senso v. fra le altre Cass 10.1.2011 n. 325).

Alla stregua delle esposte considerazioni, il ricorso va complessivamente respinto e le spese di lite del presente giudizio, per il principio della soccombenza, cedono a carico della società, nella misura liquidata in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la società al pagamento, in favore del C., delle spese del presente giudizio, liquidate in Euro 40,00 per esborsi, Euro 4000,00 per onorario, oltre spese generali, IVA e CPA. Così deciso in Roma, il 7 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 31 gennaio 2012

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