Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 07-07-2011) 23-09-2011, n. 34690

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza 14/10/10 il Giudice di Pace di Ancona assolveva A. H., perchè il fatto non sussiste, dal reato (acc. in (OMISSIS)) di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 10 bis (illegale soggiorno, per assenza di permesso, nel territorio dello Stato). Ciò perchè mancava la prova che al momento del controllo fosse trascorso il tempo di legge (otto giorni) entro il quale lo straniero avrebbe dovuto e potuto compiere gli adempimenti amministrativi per ottenere il titolo di soggiorno.

Ricorreva per cassazione il PG presso la Corte di Appello di Ancona, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione: lo straniero trovato privo di permesso è di per sè in una situazione di illegalità di cui è consapevole e grava su di lui l’onere di dedurre condotte o di allegare documenti a sè favorevoli. Inoltre il tempo di 8 giorni per richiedere al Questore il permesso di soggiorno presuppone un ingresso legale certificato dal visto di ingresso, mentre nel caso in esame il soggetto era privo di qualsiasi documento.

Chiedeva l’annullamento della sentenza.

Alla pubblica udienza fissata per la discussione il PG concludeva per l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata e la difesa (d’ufficio) per il rigetto del ricorso.

Il ricorso è fondato e va accolto nel senso richiesto dall’accusa.

Invero il tempo di otto giorni dall’ingresso dello straniero nel territorio dello Stato, entro il quale la legge ( D.Lgs. n. 286 del 1998) prevede che il permesso di soggiorno debba essere richiesto al questore della provincia in cui lo straniero si trova (art. 5, comma 2), presuppone che lo straniero medesimo, nel detto territorio, sia entrato regolarmente ai sensi del precedente art. 4 (art. 5, comma 1).

In mancanza di tale presupposto vale da subito la norma penale dell’art. 10 bis (Ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato).

La sentenza impugnata va pertanto annullata con rinvio per nuovo giudizio al giudice di merito, che si atterrà al principio su affermato.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Giudice di Pace di Ancona.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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