Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Con l’ordinanza n. 1610, emessa il 13.9.2005, n. 47857 del 13.9.2005 e PC 24261/05.2.05 il Comune di Roma ha ordinato ai ricorrenti di provvedere entro 30 giorni dalla notifica alla demolizione di tutte le opere abusive eseguite (manufatto sito in Roma, via Trionfale, 8365).
Il ricorso è affidato ai seguenti motivi di diritto:
1). Violazione di legge con espresso riferimento agli artt. 38 e 44 l. 47/85 e 39 L. 724/94 come integrati dalla legge 24.11.2003 n. 326, eccesso di potere per errore sui presupposti;
2). Violazione L. 47/85 con espresso riferimento art. 4, comma 3, modificato dall’art. 28 DPR 380/2001;
3). Eccesso di potere per difetto di istruttoria, violazione e falsa applicazione art. 9 L. 47/85, modificato dall’art. 34 DPR 380/2001;
4). Eccesso di potere per insufficiente motivazione in ordine alla scelta della sanzione (demolizione);
5). Violazione di legge, eccesso di potere per difetto di istruttoria.
In data 15.6.2011 si è costituito il Comune resistente con deposito di documenti.
In data 11.10.2011 il Comune resistente ha ottemperato all’ord. istruttoria n. 5544/2011 e ha precisato che:
"risulta domanda di c.e. in sanatoria presentata dal ricorrente n. 506506/04 per opere edilizie in Via Trionfale n. 8365 rivolte alla realizzazione dell’ampliamento di un immobile già destinato a ristorante per mq 215,00 distinto al nuovo catasto al foglio 193, particella 66, sub 501;
gli abusi contestati nella DD n. 1610/05 sono gli stessi descritti nel fascicolo prot. n. 506506/04; l’istruttoria tecnica è ancora in corso".
Tanto premesso, il ricorso è fondato e va accolto in quanto il provvedimento impugnato è stato emesso in pendenza di domanda di sanatoria – presentata anteriormente – e non definita.
E’ principio giurisprudenziale, infatti, che – in pendenza di domanda di sanatoria – è preclusa all’Amministrazione la possibilità di adottare provvedimenti repressivi dell’abuso oggetto di detta domanda in quanto la repressione renderebbe inane la domanda di sanatoria che non potrebbe più svolgere la sua funzione di ricondurre a legittimità la costruzione abusiva.
Cosicchè proprio per consentire a tale domanda di esplicare i suoi effetti legittimanti, sempre che ricorrano le condizioni di legge, l’Amministrazione deve prioritariamente pronunciarsi su essa; del resto la repressione di un abuso edilizio sconta la illegittimità del soggetto autore, illegittimità che, in caso di pendenza di domanda di sanatoria, è suscettibile di conversione attraverso il particolare procedimento di sanatoria, per cui la repressione senza la previa definizione di tale domanda introdurrebbe surrettiziamente, senza le garanzie dello stesso procedimento di sanatoria, un definitivo giudizio di insanabilità dell’abuso.
In conclusione, il ricorso deve essere accolto e, per l’effetto, è annullato l’atto impugnato; restano salvi gli eventuali ulteriori provvedimenti di competenza del Comune all’esito della domanda di sanatoria.
Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese del giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando:
Accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
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